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La scadenza del termine per la presentazione delle domande del Reddito di Emergenza viene prorogato al 31 luglio 2020.

Lo rende noto l'INPS, precisando che il recente decreto-legge n. 52/2020, in deroga a quanto stabilito dal Decreto "Rilancio" che aveva fissato il termine al 30 giugno 2020, prevede che dette domande possano essere presentate entro il prossimo 31 luglio.

DECRETO LEGGE "RILANCIO" REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

• residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;

• valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;

• valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:

• titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

• titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;

• percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA?

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote. Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosucienza come definite a fini ISEE. INCOMPATIBILITÀ Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio". COME OTTENERLO La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

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Il termine per la presentazione delle domande di indennità da parte di titolari di assegno ordinario di invalidità e del reddito di cittadinanza, originariamente previsto per oggi, 3 giugno, è stato prorogato a lunedì 8 giugno.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infatti, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L'eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell'indennità per il mese di aprile.

Analogo termine prorogato dell'8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all'indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell'integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l'indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11709 del 3 maggio 2019, afferma un importante principio ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, per il quale occorre verificare se la riduzione della capacità lavorativa si riferisca anche ad altre attività lavorative proficue, e non esclusivamente a quella svolta dall'assicurato.

La vicenda riguarda un operaio di una azienda tessile al quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità solo in riferimento all'attività espletata, senza valutare anche altre occupazioni proficue che l'assistito avrebbe potuto svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo, come invece sostenuto dall'INPS.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto assicuratore, affermando che per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito riguardante la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale...

Pertanto, come eccepito dall'INPS nel caso in esame e confermato dalla Cassazione, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dalla Corte d'Appello incorre nella denunciata violazione di legge, avendo omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni personali e soggettive, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo.

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Se siete genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli disabili gravi e non ricoverati a tempo pieno (legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01), con alcune eccezioni, avete diritto a fruire, alternativamente tra di voi, a diverse agevolazioni lavorative a seconda dell'età del figlio:

fino ai tre anni, al prolungamento del congedo parentale, o a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di un'ora da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili;tra i tre e i dodici anni, ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, o al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;oltre i dodici anni, esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

Queste agevolazioni lavorative sono "alternative" e non cumulative nell'arco del mese e possono essere fruite anche se uno dei due genitori non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, è casalinga, ecc.).

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in misura continuativa o frazionata, per ogni figlio disabile grave entro il compimento del dodicesimo anno di vita, ed entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (qualunque sia l'età del minore ma non oltre il raggiungimento della maggiore età), per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario).

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I permessi orari retribuiti sono di 2 ore per un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, o di un'ora se l'orario è inferiore a 6 ore.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti, in maniera continuativa o frazionabili in ore, da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave e senza limiti di età. Riguardo la frazionabilità in ore, anche nel caso di contratto part time, consigliamo ai lavoratori interessati di rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per il conteggio delle ore da usufruire.

Si ricorda che le agevolazioni sono concesse purché il genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e il figlio da assistere sia in situazione di grave disabilità grave (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) accertata dall'apposita Commissione medica e non sia ricoverato a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Per l'assistenza a ogni figlio disabile grave è previsto anche il congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni e durante l'arco della vita lavorativa del genitore. Il congedo infatti raddoppia quando i figli disabili gravi sono due (Corte di Cassazione sent. n. 11031/2017).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la fruizione del congedo straordinario retribuito nell'arco del mese ma non negli stessi giorni.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l'inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi e congedi biennali.

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L'INPS ha deciso che dal 3 aprile scorso tutte le domande per gli assegni familiari si potranno inviare solo per via telematica, tramite PIN o Patronati.
Ad oggi è attiva la sola procedura telematica per modificare o inserire le domande per l'annualità in corso, che scadrà il 30 giugno 2019.

Sembra che la procedura telematica INPS per inviare le domande per la nuova annualità (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020) non sarebbe disponibile prima della fine del mese di giugno. Questo significherebbe che gli assegni relativi ai mesi di luglio e agosto sarebbero erogati dalle aziende agli interessati non prima di fine settembre, tenendo conto dei tempi di valutazione e autorizzazione delle domande.

In questo caso, è evidente che la responsabilità non potrebbe essere scaricata sui Patronati che, in assenza della procedura dell'INPS, non possono inoltrare le domande.
Per le lavoratrici e i lavoratori gli assegni familiari sono un diritto e un sostegno economico importante, peraltro totalmente pagato dal fondo alimentato dai loro contributi previdenziali.
Il fondo per gli assegni familiari eroga ogni anno meno di quanto incassa. Questo avanzo andrebbe utilizzato per aumentare l'importo degli assegni alle famiglie e non trasferito su altre voci di spesa! In questa situazione, che danneggia chi ha più necessità di sostegno, denunciamo le responsabilità dell'INPS e del Governo, che dovrebbe vigilare e intervenire sull'Istituto.
Ricordiamo che le lavoratrici e i lavoratori dell'INPS lavorano sotto organico, nello svolgimento di attività fondamentali per la vita e il futuro di tutti. Per noi, l'Istituto è un bene comune e una
preziosa risorsa per i lavoratori e i pensionati.


CHIEDIAMO RISPETTO PER LAVORATRICI E LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO A RICEVERE SENZA INTERRUZIONI GLI ASSEGNI FAMILIARI E PER GLI OPERATORI IMPEGNATI NELL' ISTITUTO DI PREVIDENZA.
CGIL CISL UIL METTERANNO IN CAMPO TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER FARE IN MODO CHE GLI ASSEGNI SIANO EROGATI NEI TEMPI CORRETTI!

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8310/2019, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore che fruisce indebitamente dei permessi legge 104, per finalità del tutto estranee all'assistenza della persona disabile.

Il caso riguarda il dipendente di un'azienda che in base all'accertamento svolto aveva utilizzato per ben sei volte i permessi per esigenze diverse all'assistenza al padre, considerato che quest'ultimo, dipendente della stessa azienda del figlio, nella fascia oraria dei permessi si trovava in servizio, senza che, peraltro, il lavoratore avesse dedotto "quale attività avrebbe posto in essere in favore del padre durante la fruizione degli stessi".

Infatti - si precisa nella sentenza - l'assistenza al disabile durante i permessi può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse dell'assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Cosa che invece non si era verificata.

La Suprema Corte rigetta, pertanto, il ricorso del lavoratore, condividendo la decisione della Corte d'appello per avere giudicato proporzionata e adeguata la sanzione espulsiva, in ragione della violazione del principio di buona fede e correttezza sia nei confronti del datore di lavoro sia dell'Ente assicurativo e del disvalore sociale di tale condotta.

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A partire dal 6 marzo è possibile presentare la richiesta per accedere al Reddito di Cittadinanza, un aiuto destinato a chi è momentaneamente in difficoltà per formarsi, trovare lavoro e tornare attivo nella società.

Chi ne ha diritto?
Possono richiederlo:
cittadini italiani, europei, lungo soggiornanti, residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Per accedere al Reddito di Cittadinanza è necessario avere alcuni requisiti.


Per esempio:
Il tuo ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui,
Il tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro
E il tuo patrimonio finanziario deve essere inferiore ai 6.000 euro.
Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone con disabilità.
Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti.
Sul sito del Reddito di Cittadinanza trovi tutti i requisiti di accesso.
Se accedi al Reddito di Cittadinanza, il beneficio economico varierà in base al reddito, alle spese per affitto o mutuo e alla composizione della tua famiglia.

Vediamo alcuni esempi.
Se vivi da solo potrai ricevere fino a 780 euro al mese.
Se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli ancora minorenni, potrai ricevere fino a 1.180 euro, o fino a 1.280 se uno dei due figli è maggiorenne.

Come si richiede
Puoi presentare la domanda a partire dal 6 marzo direttamente on line sul sito Redditodicittadinanza, presso tutti gli Uffici Postali
oppure in un qualunque CAF. Ricorda che per richiedere il Reddito di Cittadinanza dovrai avere un ISEE aggiornato da richiedere ai CAF oppure on line sul sito dell'INPS.
Inoltre, se vuoi presentare la domanda online dovrai possedere l'Identità Digitale attivando il Sistema Pubblico di Identità Digitale presso uno degli Identity Provider accreditati. Richiedi subito le tue credenziali SPID:


Vai sul sito dell'AGID e informati su come ottenerle.
Ti consigliamo, pertanto, di preparare tutta la documentazione per essere pronto a cogliere questa opportunità.
Per tutte le richieste presentate l'INPS verificherà l'esistenza dei requisiti necessari.
Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato, a fine aprile, quando e  in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del Reddito di Cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai Centri per l'Impiego o dal Comune per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo o un programma di inclusione attiva.

Ricorda che hai tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per maturare il contributo già dal mese di aprile.

Reddito di cittadinanza.
Una rivoluzione per il mondo del lavoro.

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Mercoledì, 30 Gennaio 2019 11:40

Quota 100: presentazione delle domande di pensione

È stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l'accesso al trattamento di pensione cosiddetta "Quota 100", alla pensione anticipata, ordinaria e cosiddetta "Opzione donna".

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395 si comunicano le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite l'accesso ai servizi online.

La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

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Inail e i Patronati d'Italia (Acli, Inas, Inca e Ital) proseguono le giornate seminariali territoriali per giungere alla condivisione di un documento con il fine di migliorare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le malattie professionali.

Dopo l'incontro interregionale, che si è svolto a Milano il 9 luglio scorso, è stato fissato il secondo seminario dei 4 previsti, che si svolgerà l'8 novembre prossimo a Bologna, presso il Palazzo della Regione Emilia Romagna, in Via della Fiera 8, c/o Sala "20 Maggio 2012", con il coinvolgimento delle strutture territoriali di Inail e dei Patronati Ce.Pa.

A questo secondo appuntamento interverranno Agatino Cariola, Direttore Centrale Rapporto Assicurativo Inail e Morena Piccinini, Presidente Inca Cgil nazionale, che introdurranno i lavori, cui seguiranno gli interventi di Benedetta Spiga, consulente medico legale del Patronato Acli, e una tavola rotonda con la partecipazione di Paolo Fiumana (Acli), Gabriele Paolucci (Inca), Marcello Barni (Inas), Ester Ciccarelli (Ital) e 4 direttori regionali Inail.

Scopo di questo percorso seminariale, che proseguirà a Palermo con il terzo appuntamento di dicembre e si concluderà alla fine di gennaio 2019, è quello di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale i criteri che sono alla base del riconoscimento delle malattie professionali, favorendo l'emersione del fenomeno; valorizzare le buone pratiche esistenti; migliorare le tutele in favore dei lavoratori colpiti da patologie causate dal lavoro, superando le diversità nel trattamento delle denunce per il giusto riconoscimento degli indennizzi.

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L'INPS nel proseguire nel processo di telematizzazione dei servizi, con il messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018, comunica l'applicazione dell'invio telematico per le domande di riposi giornalieri per allattamento e per l'assegno di maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.

Riposi giornalieri per allattamento

Questi permessi orari sono riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Hanno la durata di due ore al giorno, se l'orario contrattuale è pari o superiore alle sei ore giornaliere; di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere.

I riposi giornalieri sono  riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); madre casalinga; rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.

In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o affidamento, e di congedo parentale della madre.

La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione di un anno. Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere inoltrata anche all'Istituto.

È previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità, al termine del quale le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei canali messi a disposizione dall'Istituto o avvalendosi dei servizi dei Patronati.

Assegno di maternità a carico dello Stato

Questo assegno, per lavori atipici e discontinui, è una prestazione a carico dello Stato erogata dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale sarà ancora possibile l'invio delle domande mediante le tradizionali modalità.

Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione dei genitori interessati per consulenza, assistenza e inoltro delle domande

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