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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:11

Novità Inps: congedo post partum parti prematuri

L'Inps con messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 comunica l'aggiornamento della procedura per l'inoltro telematico delle domande di congedo di maternità post partum, nei casi di parto prematuro, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata.

In particolare, l'aggiornamento riguarda i parti "fortemente prematuri" quando il bambino nasce prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo obbligatorio di maternità. In tali ipotesi, secondo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 69 del 28/4/2016 con la quale l'Istituto forniva istruzioni in ordine alla novità introdotta, indicando le modalità di presentazione delle domande di maternità/paternità relative a parti "molto prematuri", in attesa degli aggiornamenti per l'acquisizione on line delle stesse. Ulteriori indicazioni riguardavano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente delle lavoratrici/lavoratori interessati per consulenza e assistenza e inoltro telematico delle domande.

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Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un nuovo incentivo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa della persona assunta. Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 del Jobs Act a modifica dell'art. 13 della L. n. 68/1999, e può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate.

L'Inps, con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce indicazioni operative riguardo gli adempimenti dei datori di lavoro, precisando che la domanda per l'autorizzazione al beneficio deve essere trasmessa all'Inps, attraverso apposite procedure telematiche.

L'incentivo può essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

L'Istituto precisa che l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, nonché per determinati rapporti di lavoro subordinato appositamente indicati nella circolare.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, il beneficio può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

Ulteriori precisazioni riguardano la misura dell'incentivo che varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

per i disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento e per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento;per i disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento l'incentivo è pari al 35 per cento.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, come riportato nella circolare Inps.

Sono interessati a questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, nonché gli enti pubblici economici, tenuto conto che agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

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Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha partecipato all'Assemblea annuale di Rete Imprese Italia. A margine dell'iniziativa, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla denuncia, partita dall'Inps, in merito ai cosiddetti "furbetti degli sgravi".Ci sarebbero, in sostanza, finte aziende che fruirebbero indebitamente degli sgravi contributivi previsti dalla legge finanziaria e dal Jobs Act. Se tutto ciò fosse confermato, vorrebbe anche dire, conseguentemente, che i dati occupazionali positivi non corrisponderebbero alla realtà.

"Avevo già detto - ha commentato Barbagallo - che si trattava di riciclaggio di posti di lavoro e che eravamo di fronte a una ripresa per i fondelli. Io vado dalle Alpi alle Piramidi e questa ripresa dell'occupazione non la vedo. Se consideriamo anche che sono scomparse 150 mila partite Iva, non vorrei avere un dato completamente negativo. Comunque - ha proseguito il leader della Uil - il Governo si faccia aiutare sulle materie che riguardano il lavoro, perché il Paese ha bisogno di essere aiutato a uscire dalla crisi. E i corpi intermedi non sono un ostacolo per questo tentativo".

Barbagallo - che in occasione dell'Assemblea ha scambiato alcune battute anche il ministro del welfare Poletti - è intervenuto, inoltre, sul tema delle pensioni: "Stiamo aspettando l'incontro. Noi abbiamo la nostra piattaforma e mi pare che anche loro abbiano delle idee che, magari, non coincidono con le nostre. Vediamo di discutere, rapidamente, nel merito - ha concluso il leader della Uil - perché il Paese ha bisogno della staffetta generazionale e perché, per alcuni lavori, i lavoratori devono avere la possibilità di andare in pensione prima".

Roma, 10 maggio 2016

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​Congedo parentale, chiarimenti dell'Inps sulla Cumulabilità fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi

L'INPS con messaggio n. 6704 del 03/11/2015, facendo seguito della circolare n. 152 del 18agosto 2015, fornisce alcune precisazioni circa l'incomulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

In particolare il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore peraltro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti né è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile con altre tipologie di permessi.

 

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Venerdì, 11 Marzo 2016 10:51

Assegno di Disoccupazione ASDI: tutte le info

L'Inps in data 3 marzo 2016 ha pubblicato la circolare n. 47 (vedi allegato 1) con la quale ha preso in esame il nuovo Assegno di disoccupazione denominato ASDI e diramato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze attraverso l'apposita procedura telematica.


Rimandando per quanto attiene le caratteristiche, i requisiti e i meccanismi di funzionamento di questa prestazione a quanto illustrato nella predetta circolare n. 47, ci soffermiamo in questa sede sulle modalità di presentazione delle relative istanze. Ad ogni buon conto abbiamo predisposto una scheda tecnica - come già fatto in precedenza per la Naspi e la Dis-Coll – che riassume l'intera disciplina dell'ASDI (vedi allegato 2) prendendo in esame i destinatari; i requisiti e le ulteriori condizioni richieste; l'importo; la durata e il pagamento; la presentazione della domanda; ecc.


Prima di entrare nel merito della parte che qui ci interessa vogliamo ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha portato alla istituzione di questo nuovo sussidio e alla definizione delle modalità per la sua erogazione A tale riguardo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'ASDI  è stata istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento ai lavoratori percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione e in condizione di bisogno.


Successivamente con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI anche nei confronti di coloro che abbiamo interamente usufruito della Naspi oltre il termine del 31.12.2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019).

La legge istitutiva dell'ASDI se per un verso ha previsto che il nuovo sussidio opera a decorrere dal 1° maggio 2015, ha però demandato ad un apposito decreto interministeriale (Lavoro/Finanze) la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'assegno.  Detto decreto è stato emanato in data 29 ottobre 2015 ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 18 gennaio 2016. Nel decreto viene peraltro espressamente previsto che per quanto attiene le modalità di richiesta della ASDI si dovranno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'Inps da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto.


La circolare INPS è stata diramata solo ieri e sempre da ieri sono state rese disponibili le procedure per l'inoltro telematico delle istanze (via esclusiva). Per quanto riguarda i termini posti a pena di decadenza per l'inoltro delle domande, l'Istituto previdenziale, come era prevedibile, ha dovuto necessariamente introdurre un meccanismo di "neutralizzazione" dei termini per tutte le situazioni di fine Naspi intervenute prima della pubblicazione circolare e che di fatto erano rimaste inibite dall'assenza delle procedure per l'inoltro telematico. A tale riguardo i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare n. 47.


Alla luce delle indicazioni fornite dall'Inps, per quanto riguarda la tempistica della presentazione telematica delle istanze occorre distinguere, in base alla data del termine di "completa" fruizione della Naspi:


 la fase relativa al "regime transitorio" (esclusivamente per coloro che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016  - data di pubblicazione della circolare Inps): il termine di 30 giorni, posto a pena di decadenza, per l'inoltro delle istanze decorre dalla predetta data del 3 marzo 2016. Pertanto per tutte le situazioni pregresse è necessario presentare le domande entro il 1° aprile 2016 (il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare). La domanda purché presentata nei termini non inciderà sulla decorrenza della prestazione e la stessa verrà comunque corrisposta dal primo giorno successivo alla data di cessazione dalla Naspi;


 la fase a regime (cessazioni della NASpI dal 3 marzo 2016 in avanti): la domanda di ASDI va presentata telematicamente all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed entro il termine di decadenza di 30 giorni. L'assegno decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.


Nella circolare Inps viene precisato che qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI intervenga dopo il termine del periodo "teorico" di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpI (data di comunicazione del provvedimento di accoglimento).


Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore dovrà recarsi al Servizio competente per l'impiego (quello di residenza del richiedente l'ASDI)  per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono propedeutici all'accoglimento della domanda di erogazione del sussidio vale a dire la sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Solo in esito alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, l'Istituto previdenziale provvederà ad erogare l'assegno di disoccupazione in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Si ricorda che l'Inps riconosce il beneficio nel limite massimo delle risorse stanziate (200 milioni per l'anno 2015 e di 600 milioni per l'anno 2016) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.


Riassumendo, i potenziali beneficiari dell'ASDI devono:

1) essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro ovvero aver già presentato, all'atto della domanda di ASDI, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), al fine di verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno;

2) aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'Impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato (indicazione data e CPI);

3) presentare l'istanza all'Inps in via telematica.


Per quanto riguarda le modalità per la presentazione telematica delle domande si fa presente che l'Inps ha implementato, con l'apposita voce "ASDI", la sezione "disoccupazione/mobilità" presente all'interno dei "Servizi per i patronati".

Apri la scheda in allegato.

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L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)

che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l'accesso a detti benefici, l'Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo" (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell'anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli "asili nido" per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all' articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli "asili nido" devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

delegazione liberatoria di pagamentodichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi all'infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

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Mercoledì, 20 Gennaio 2016 11:10

Assicurazione casalinghe 2016

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe. Anche per l'anno 2016 l'importo annuale, da pagare all'Inail, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti (compimento del 18° anno oppure cessazione della propria attività lavorativa).

L'assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

La legge prevede l'applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di omissione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.

Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.

Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.
Per ottenere le prestazioni dall'Inail è necessario essere assicurati!


Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'Inail in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico ed altro.

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Nei primi undici mesi del 2015 è aumentato, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero complessivo delle assunzioni nel settore privato (+444.409, pari al +9,7%) per effetto soprattutto della crescita dei contratti a tempo indeterminato (+442.906, pari al +37%); sono aumentate anche le assunzioni con contratti a termine (+45.817, pari al +1,5%) mentre sono diminuite le assunzioni in apprendistato (-44.314, pari al -20%). Le variazioni più significative dei flussi di nuovi rapporti di lavoro sono state registrate nelle regioni del Nord, in particolare Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.

Significativamente aumentate sono pure le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, comprese le "trasformazioni" degli apprendisti: complessivamente sono risultate 469.351 con un incremento rispetto al 2014 del 25,7%.

Decisamente più modeste le variazioni nelle cessazioni (+2,1% nel complesso; +1,9% per i contratti a tempo indeterminato).

In allegato i dati da gennaio a novembre 2015.

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L'Inps con messaggio n. 7508 del 18/12/2015 comunica il calendario dei pagamenti delle pensioni per l'anno 2016.

Nel messaggio si ricorda che il pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail, viene fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento deve essere effettuato il secondo giorno bancabile.

"In base al calendario dei giorni bancabili del mese di gennaio 2016 - precisa l'Inps - il secondo giorno bancabile cade in giorni diversi per Poste Italiane e per gli Istituti di credito. La data di pagamento della mensilità di pensione di gennaio 2016 viene, conseguentemente, fissata al 4 gennaio per i pagamenti localizzati presso Poste Italiane e al 5 gennaio 2016 per i pagamenti localizzati presso gli Istituti di credito."

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Osservatorio sul Precariato: dati Inps

Nei primi nove mesi del 2015 aumenta, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+340.323).

Crescono anche i contratti a termine (+19.119), mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-32.991). In aumento anche le cessazioni (+37.868).

La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni, pari rispettivamente a 4.094.061 e 3.494.883, è di 599.178; nello stesso periodo dell'anno precedente è invece stata di 310.595.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato stipulate in Italia, rilevate da Inps, sono state 1.330.964, il 34,4% in più rispetto all'analogo periodo del 2014.

Le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, comprese le "trasformazioni" degli apprendisti, sono state 371.152 (l'incremento rispetto al 2014 è del 18,1%).

Pertanto, la quota di assunzioni con rapporti stabili sul totale dei rapporti di lavoro attivati/variati è passata dal 32,0% dei primi nove mesi del 2014 al 38,1% dello stesso periodo del 2015.

Nella fascia di età fino 29 anni, l'incidenza dei rapporti di lavoro "stabili" sul totale dei rapporti di lavoro è passata dal 24,4% del 2014 al 31,3% del 2015.

L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 2015 su 2014 risulta superiore alla media nazionale (+34,4%) in Friuli-Venezia Giulia (+82,0%), in Umbria (+59,6%), in Piemonte (+54,4%), nelle Marche (+52,8%), in Emilia-Romagna (+50,1%), in Trentino-Alto-Adige (+48,7%), in Veneto (+47,8%), in Liguria (+46,0%), nel Lazio (+41,1%), in Lombardia (+39,0%), in Basilicata (+35,9%), in Sardegna (+35,4%) e in Toscana (+34,9%). I risultati peggiori si registrano nelle regioni del Sud: Sicilia (+10,8%), Puglia (+15,8%) e Calabria

(+17,1%).

La quota dei nuovi rapporti di lavoro full time sul totale dei nuovi rapporti registra un incremento di 0,9 punti percentuali, passando dal 61,8% del 2014 al 62,7% del 2015.

Rispetto al 2014, il peso dei nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni mensili inferiori a 1.000 euro diminuisce di un punto percentuale, passando dal 6,3% al 5,3%; una diminuzione si

riscontra anche nella fascia retributiva immediatamente superiore (1.001-1.250 euro), la cui incidenza passa dall'8,8% del 2014 al 7,9% del 2015. Risulta in lieve diminuzione (da 22,9% a 22,6%) il peso dei nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni comprese nella fascia tra 1.251 e 1.500 euro, mentre aumenta di 0,9 punti percentuali il numero dei rapporti che si collocano

nella fascia retributiva da 1.501 a 1.750 euro e di 0,7 punti percentuali quello nella fascia da 1.751 a 2.000 euro; per i nuovi rapporti di lavoro con retribuzioni compresa fra 2.001 a 3.000 euro gli aumenti sono pari a 0,2 punti percentuali, mentre risulta pressoché stabile l'incidenza delle fasce retributive superiori a 3.000 euro.

Per quanto riguarda i buoni lavoro, nei primi nove mesi del 2015 risultano venduti 81.383.474 voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto al corrispondente periodo del 2014 (48.067.353), pari al 69,3%, con punte del 99,4% in Sicilia e dell'87,7% in Puglia.

I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it) nella sezione Banche Dati/Osservatori Statistici, report dal titolo "Osservatorio sul precariato", dove il giorno 10 di ogni mese vengono pubblicati gli aggiornamenti tabellari dei nuovi rapporti di lavoro e delle retribuzioni medie.

A partire dall'aggiornamento di giugno 2015 il campo di osservazione è riferito esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) e degli Enti pubblici economici. Pertanto, dal report di giugno 2015 pubblicato oggi, i dati non sono comparabili con quelli pubblicati nei report dei mesi precedenti.

A partire dall'aggiornamento di agosto 2015 sono state sviluppate le procedure amministrative di controllo delle dichiarazioni UNIEMENS e perfezionate le metodologie di normalizzazione dei dati.

Ciò ha comportato, rispetto ai dati pubblicati con l'aggiornamento di luglio 2015, la variazione in diminuzione delle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine e delle trasformazioni dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato.

A partire dall'aggiornamento di giugno 2015 il campo di osservazione è riferito esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) e degli Enti pubblici economici. Pertanto, dal report di giugno 2015 pubblicato oggi, i dati non sono comparabili con quelli pubblicati nei report dei mesi precedenti.

A partire dall'aggiornamento di agosto 2015 sono state sviluppate le procedure amministrative di controllo delle dichiarazioni UNIEMENS e perfezionate le metodologie di normalizzazione dei dati. Ciò ha comportato, rispetto ai dati pubblicati con l'aggiornamento di luglio 2015, la variazione in diminuzione delle trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine e delle trasformazioni dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato.

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