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Mercoledì, 31 Maggio 2017 09:59

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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Nella giornata di ieri sono stati firmati i Decreti regolamentari delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2017 relative all' Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

Si deve ora attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale affinchè i DPCM divengano pienamente operativi.

Per quanto riguarda l'Ape volontario i tempi per la pubblicazione del relativo decreto regolamentare sono più lunghi anche in considerazione degli ulteriori soggetti che sono coinvolti (Banche e Assicurazioni).

vi trasmettiamo in allegato il testo dei decreti, che la nostra Confederazione, con nota a firma del SegretarioConfederale Domenico Proietti, ha inviato a tutte le strutture Uil riservandosi a breve un'analisi ed un commento dei contenuti.

Al momento l'INPS non ha ancora reso disponibili le procedure telematiche per l'inoltro delle domande.

Entrambi i DPCM delineano una prassi operativa che corrisponde nella sostanza a quella illustrata durante le giornate formative tenute

nelle scorse settimane a livello regionale e che vede:

• una prima fase, riguardante le richieste di riconoscimento delle condizioni necessarie per l'accesso all'Ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. Questa prima fase, anche a seguito dei ritardi nella pubblicazione dei decreti, terminerà il prossimo 15 luglio per coloro i quali matureranno i requisiti entro il 2017;

• una seconda fase, riguardante le richieste di prestazione (Ape sociale/pensione anticipata), che si realizzerà una volta che i lavoratori richiedenti il beneficio riceveranno da parte dell'INPS - che nel frattempo avrà concluso il monitoraggio e la conseguente graduatoria - la lettera di certificazione che indicherà l'accesso alla prestazione e la prima decorrenza utile. L'INPS dovrà comunicare gli esiti entro il 15 ottobre.

Ricordiamo che queste due forme di "flessibilità in uscita" sono condizionate allo specifico stanziamento finanziario previsto nella legge di Bilancio 2017. A tale riguardo i DPCM prevedono che eventuali domande presentate dopo il 15 luglio e purchè presentate entro il 30 novembre potranno essere prese in considerazione solo se all'esito del monitoraggio (riguardante le istanze presentate fino al 15 luglio) residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I DPCM prevedono che, in questa fase di prima applicazione, le prestazioni (Ape sociale/pensione anticipata precoci) che spetteranno in funzione delle domande di beneficio richieste entro il 30 novembre (sia le normali richieste - fino al 15 luglio - sia quelle che vanno a confluire nel serbatoio di riserva dal 16 luglio al 30 novembre -) avranno decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e non già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ricordiamo che tra le condizioni richieste per l'accesso all'Ape sociale c'è la cessazione di qualsiasi attività lavorativa.

Questa soluzione a salvaguardia dei diritti dei lavoratori trova applicazione anche alla pensione anticipata dei precoci in deroga alla disciplina generale.

 

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A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

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«Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga della data limite per la presentazione della domanda di accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte dell'Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse».

É quanto si legge in una lettera inviata questa mattina dai segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e al Presidente dell´INPS Tito Boeri.

«Tale procedura - spiegano i tre dirigenti sindacali - è stata infatti rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che scadrà il prossimo 1° marzo».

«Tale proroga - conclude la lettera - si rende necessaria per poter garantire l'accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1° marzo il diritto decadrà».

 

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La lavoratrice madre può essere licenziata solo per colpa grave, non essendo sufficiente una giusta causa di licenziamento prevista nel CCNL per ininterrotta e ingiustificata assenza dal lavoro.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2004 del 26 gennaio 2017 ribadendo il seguente principio di diritto già espresso con la sentenza n. 19912/2011, per il quale: "il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario – in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 – verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi".

La vicenda, per la quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, riguarda una lavoratrice, all'epoca dei fatti in gravidanza, alla quale il giudice di appello aveva confermato il licenziamento intimatole dal datore di lavoro per colpa grave, in quanto la condotta della dipendente era riconducibile all'ipotesi del CCNL che sanziona con il licenziamento per giusta causa "l'assenza arbitraria dal servizio superiore a sessanta giorni lavorativi consecutivi", integrando la fattispecie della colpa grave stabilita dall'art. 54, co.3, lettera a) del D.lg. n. 151/2001 quale causa di esclusione del divieto di licenziamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla stessa Corte di appello la quale si atterrà al principio di diritto espresso.

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La Legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina pensionistica per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

I soggetti beneficiari (lavoratori impegnati nelle attività lavorative già individuate dal Dlgs n. 67/2011) potranno accedere da subito alla pensione agevolata senza dover rimandare di 12/18 mesi la decorrenza della pensione per effetto delle cosiddette "finestre mobili".

La norma ha altresì attenuato le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato richiedendo che le "attività usuranti" siano state svolte: per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (ricordiamo che questo criterio di individuazione era già previsto – non in forma alternativa – per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

In tutti i casi, per poter accedere alla pensione anticipata, i lavoratori devono aver maturato i requisiti, che riassumiamo nella tabella seguente:

Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

Addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Legge 232/2016 ha modificato anche i termini entro i quali i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda, e relativa documentazione, per accedere al beneficio.

Le nuove disposizioni impongono che le domande devono essere trasmesse:

entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;
entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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Con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016 l'Inail chiarisce le regole riguardo il sistema assicurativo e la trattazione dei casi di infortunio occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, nonché gli aspetti contributivi.

Per alternanza scuola lavoro (legge n. 107/2015), si intende una metodologia didattica che consente agli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che frequentano gli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono comunque rapporto di lavoro.

La copertura antinfortunistica, chiarisce l'Inail, viene attuata secondo due diversi criteri: per gli studenti delle scuole statali mediante la gestione per conto dello Stato, come già previsto in linea generale, mentre per quelli delle altre scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario che, nei casi di alternanza è ancora da determinare anche in relazione all'andamento infortunistico.

L'Inail ribadisce che gli eventi verificatisi nell'ambito scolastico sono indennizzabili solo in occasione delle attività previste dall'art. 4, n.5 del T.U. 1124/1965, per le quali vige l'obbligo assicurativo (ad es. esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, ecc.), con l'esclusione dell'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dall'abitazione alla scuola.

Sono invece indennizzabili gli infortuni occorsi durante i periodi di apprendimento in "ambiente di lavoro" (in un'azienda, in un cantiere all'aperto o in un luogo pubblico), in quanto gli studenti sono esposti ai medesimi rischi dei lavoratori dipendenti, purché l'attività svolta – precisa ulteriormente l'Inail - presenti le caratteristiche oggettive previste dal T.U. 1124/1965). Sono tutelati anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è da intendere come "prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro", mentre non è tutelabile l'infortunio in itinere che accada dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Gli studenti devono essere sottoposti alla formazione prevista in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008).

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in questi progetti ricade sul dirigente scolastico, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 44, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Le prestazioni erogate dall'Inail sono quelle previste per legge: prestazioni economiche (ad es. indennizzo del danno biologico, rendita, altre); prestazioni sanitarie; prestazioni protesiche; prestazioni riabilitative; con esclusione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.

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Venerdì, 04 Novembre 2016 10:48

Bonus bebè e DSU entro il 31 dicembre 2016

L'Inps (con messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016) raccomanda che ai fini della corresponsione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) coloro che hanno presentato le domande nel corso del 2015, ma non hanno ancora provveduto per l'anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell'ISEE per l'anno 2016, provvedano ora a presentarla entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016.

Questo adempimento - necessario ai fini dell'ISEE 2016 - consentirà all'Istituto di riprendere il pagamento dell'assegno per le mensilità sospese dell'anno 2016.

Inoltre, l'Inps precisa che la mancata presentazione della DSU entro il prossimo 31 dicembre comporterà non solo la perdita delle mensilità per l'anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell'anno 2015. In questo caso, per accedere al beneficio, si potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2016.

Si ricorda che l'importo del "bonus bebè" è di 960 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e che è corrisposto dall'Inps mensilmente, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia.

È concesso a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno raddoppia ed è pari a 1.920 euro (160 euro al mese).

Come indicato nel messaggio, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il beneficiario dell'assegno, per ciascun anno, rinnovi la DSU ai fini della verifica annuale dell'ISEE.

Gli Uffici del Patronato Ital sono a disposizione gratuitamente delle persone interessate per informazioni, consulenza e assistenza e per l'inoltro in via telematica delle domande nei tempi previsti.

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Il CE.PA., raggruppamento dei Patronati INCA, INAS, ACLI e ITAL, ha sollecitato, con una lettera alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, una comunicazione chiara e trasparente alle Questure e all'utenza in merito alle novità introdotte dalla Sentenza del TAR del Lazio del 24/5 scorso in materia di rilascio e rinnovi dei permessi di soggiorno.

Secondo i patronati, "l'assenza di informazioni utili ad adeguare il comportamento della macchina amministrativa secondo quanto disposto dal giudice sulla inesigibilità dell'ulteriore contributo che sta creando troppe ambiguità supportate da informazioni errate".

"I siti internet della Polizia di Stato, delle Poste, dei Comuni che illustrano i requisiti per l'ottenimento dei titoli di soggiorno non sono stati ancora aggiornati – denunciano i Patronati. Questo nonostante ad oggi la Pubblica Amministrazione non possa esigere il pagamento di un ulteriore contributo che di fatto, per disposizione del Tribunale Amministrativo, non esiste più".

"Questa assenza di comunicazione – spiegano in una nota stampa -, inizialmente giustificata con le esigenze di raccordo con gli altri Ministeri, MEF in primis, sta generando un danno a quegli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno e pensano, affidandosi alle informazioni disponibili sui siti ufficiali delle Amministrazioni, che questo sia ancora dovuto. Ad oltre 20 giorni dalla Sentenza che cancella l'ulteriore contributo non è ammissibile che non siano state date indicazioni corrette per gestire le modifiche normative introdotte  ma che, anzi, si insista nel diffondere messaggi ambigui o generatori di comportamenti scorretti".

"Mancano inoltre – continua il comunicato stampa - informazioni sull'aggiornamento del sistema telematico in uso alle Questure che ancora oggi richiede il versamento del contributo da 80 a 200 per portare a definizione la procedura amministrativa del permesso di soggiorno. Si arriva a casi limite dove alcune Questure si spingono a richiedere il versamento integrativo con preavviso di rigetto ignorando completamente la portata e l'esecutività della Sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio".

I Patronati INCA, INAS, ACLI, ITAL, nel vigilare affinché non siano compiute irregolarità rispetto al non dovuto versamento dell'ulteriore contributo, chiedono alla Amministrazione di adeguare urgentemente le proprie procedure alla normativa in vigore; di mettere in atto le dovute comunicazioni all'utenza e alle strutture periferiche affinché non si ripetano situazioni di danno agli stranieri che richiedono oggi i permessi di soggiorno".

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Martedì, 26 Gennaio 2016 11:22

Asdi: nuovo assegno di disoccupazione

In allegato il Decreto del Ministro del Lavoro del 29 ottobre 2015, in materia di assegno di disoccupazione, Asdi, pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 gennaio scorso.

Sotto il profilo squisitamente normativo l'Asdi è stata istituita in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento a lavoratori o lavoratrici percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione.

Successivamente, con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione anche dopo il 2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019) ed attraverso un ulteriore Decreto Interministeriale (lavoro/finanze), sentita la Conferenza delle Regioni.

Pertanto il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2015 arriva in ritardo e nasce "vecchio" ma, malgrado la sua portata sia limitata agli ultimi 9 mesi del 2015, definisce l'architettura del nuovo sussidio e le modalità per la sua erogazione che saranno sicuramente mantenute.

Per la partenza vera e propria, inoltre, si dovrà comunque attendere l'emanazione di una apposita circolare dell'Inps (entro 15gg dalla pubblicazione del Decreto) che è attesa per i prossimi giorni.

E' comunque ipotizzabile, visto il ritardo con cui è stato pubblicato il Decreto, che i termini di decadenza per la presentazione della domanda, 30 giorni dalla fine della Naspi, vengano rivisti attraverso una neutralizzazione e prevedendo l'inizio della decorrenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Come stabilito dal D.lgs. 22/2015 il sussidio Asdi è caratterizzato sia dallo stato di disoccupazione che dallo "stato di bisogno" del richiedente, prevedendo i seguenti requisiti:

·         Fruizione della Naspi per tutta la sua durata entro il 31/12/2015

·         Stato di disoccupazione (come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 150/2015)

·         Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minore, ovvero avere un'età superiore ai 55 anni

·         Attestazione Isee in corso di validità non superiore ai 5000 euro

·         Sottoscrizione, presso il centro per l'impiego di residenza, di un "progetto personalizzato", le cui caratteristiche sono riportate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015

Riguardo all'ultimo dei requisiti sopra indicati il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso una nota operativa (in allegato) che disciplina i flussi informativi che i centri per l'impiego dovranno utilizzare per certificare l'avvenuta sottoscrizione, da parte del richiedente, del progetto personalizzato.

L'Asdi avrà una durata massima di 6 mesi ed il suo ammontare sarà pari al 75% dell'ultima rata mensile di Naspi e comunque non superiore all'assegno sociale (€ 448,07).

L'importo dell'Asdi è incrementato per ogni figlio a carico, secondo una tabella riportata in calce al Decreto ed in ogni caso, l'ammontare complessivo del sussidio, non potrà superare il 75% dell'ultima indennità di Naspi percepita comprensiva degli assegni per il nucleo familiare.

In conclusione ed in attesa della circolare dell'Inps,  è ipotizzabile che i potenziali beneficiari dell'Asdi possano, sin d'ora, verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno attraverso l'Isee e successivamente recarsi al centro per l'impiego per la sottoscrizione del c.d. progetto personalizzato.

Si ricorda infine che la domanda di Asdi, come tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito, andrà presentata in via telematica e che i possibili beneficiari andranno indirizzati presso le nostre sedi dell'Ital.

 

Il Segretario Confederale UIL

Guglielmo Loy

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