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Fondo vittime amianto. Misura dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2016

L'INAIL, con determina del presidente n. 372 del 18 settembre 2017, ha stabilito la misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2016 pari a 10,1%.

Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l'anno 2016 risulta pari a 1,1%.

Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito con la legge finanziaria 2008.

Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", riconosciute dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, e gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965.

Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita ed è corrisposto d'ufficio dall'INAIL, attraverso due acconti e un conguaglio.

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È stato infatti pubblicato sulla G.U. dello scorso 12 settembre il decreto attuativo che disciplina il "Fondo di sostegno alla natalità", istituito dalla legge di bilancio 2017, per favorire l'accesso al credito in favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o entro tre anni dall'adozione, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Possono accedere a questa agevolazione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano presentato la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio, nei termini e secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro della UE oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro e a tasso fisso.

La dotazione del Fondo è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

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Legge 104. Si possono cumulare i permessi per assistere più persone?

Si, ma a determinate condizioni.

Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente/affine entro il primo grado (ad es. genitori, figli).

Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Solo al sussistere di questi requisiti si potranno cumulare più permessi.

Esempio: se un lavoratore dipendente assiste il figlio disabile potrà assistere anche una sorella disabile (familiare entro il secondo grado) a condizione che i genitori o il coniuge della sorella abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il lavoratore non potrà mai chiedere il secondo permesso per un parente di terzo grado.

Secondo le indicazioni dell'INPS rivolte ai dipendenti dell'Istituto, il lavoratore che fruisce dei benefici per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già concessi.

Quando il familiare disabile risiede in altra località. Documentazione

Quando il lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve fornire la prova dei viaggi sostenuti al datore di lavoro (es. ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento) o altra documentazione idonea.

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Mercoledì, 13 Settembre 2017 10:34

Reddito di inclusione: approvato il decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo in attuazione della legge n. 33/2017 di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Consiste in un assegno mensile, il cui importo, in base alla situazione familiare e reddituale, varierà fino ai 485 euro in caso di famiglie numerose per una durata massima di 18 mesi, che interesserà circa 1,8 milioni di persone.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'Isee, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni.

Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (fermo restando il limite reddituale), mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI prevede anche una serie di servizi alla persona che terrà conto della situazione lavorativa e di altri fattori per dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà, fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

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Si segnala la sentenza n. 20098 del 14 agosto 2017 con la quale la Corte di Cassazione si pronuncia sulla illegittimità del licenziamento di un lavoratore dipendente che, fruendo del congedo straordinario per assistere il padre disabile grave, non aveva fornito l'esatto domicilio in cui quest'ultimo dimorava stabilmente, bensì quello della propria casa vacanze (gestita dallo stesso lavoratore), situata in luogo diverso.

Nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso della Società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva annullato il licenziamento, con la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e con la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.

Dalla prova testimoniale era emerso che l'abituale residenza del padre era in altro luogo, dove abitava anche il figlio con la famiglia.

Ad avviso della Suprema Corte l'aver addebitato, da parte della Società, la mancata convivenza non comportava di per sé pure la contestazione della mancata assistenza, poiché in tal caso sarebbe stato necessario fornire maggiori precisazioni, tanto più che l'assistenza a un infermo non richiedeva in alcun modo la presenza costante e continuativa a fianco dello stesso (24 ore su 24), che la legge non prevedeva in alcun modo.

Pertanto, era fuori discussione che il comportamento effettivamente provato del lavoratore, ossia l'erronea formale indicazione del domicilio, potesse comportare una sanzione espulsiva, laddove tale condotta avrebbe potuto al più rientrare nella fattispecie di cui al contratto di riferimento che prevedeva la sanzione disciplinare della sospensione del servizio.

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Nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico da luglio 2017

Anche quest'anno non vi sarà la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Il Ministero del lavoro (con decreto del 4 luglio 2017) comunica infatti che restano confermati - con decorrenza dal 1° luglio 2017 - quelli vigenti nell'anno 2016 (come da determinazione INAIL n. 246 /2017), risultando negativa la variazione dell'indice Istat nell'anno 2016 e applicandosi la norma di salvaguardia (Legge di stabilità 2016).

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto dal 2016 un sistema di rivalutazione automatica degli importi degli indennizzi (non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti), disponendo che, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, sono rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.

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Lunedì, 24 Luglio 2017 10:21

Circolare Inps Dis-coll

Vi inviamo in allegato alla presente la Circolare Inps n° 115 del 19 luglio scorso con la quale di dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione Dis-Coll che, come è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

La principali delle novità riguardano quindi le modifiche introdotte con la legge 22 maggio 2017 n° 81 che riscrivono parzialmente l'art, 15 del D.lgs. 22/2015 con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale.

Pertanto "l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.".

Sempre a partire dal 1° di luglio e per gli stessi soggetti destinatari dell'indennità è previsto il versamento di un'aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata.

Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione è utile ricordare i requisiti per l'accesso alla Dis-Coll:

·         stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll)

·         accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall'anno "civile" precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento stesso.

E' importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita IVA e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente) va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda.

Come per il passato la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell'attività lavorativa e per questa prima fase transitoria la il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.

Rimangono anche le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime.

Avevamo sperato venissero superate: ci riferiamo sia la fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni (pertanto in presenza di contributi dovuti e non versati al lavoratore non viene riconosciuta la prestazione),  sia la mancata previsione dell'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell'indennità.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:41

Limiti al licenziamento del lavoratore disabile

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili assunti obbligatoriamente, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata di cui alla legge n. 68/1999, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, non essendo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10576/2017, che ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile, licenziato dalla Società a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, dopo che il medico competente aveva accertato l'inidoneità alla mansione specifica in occasione di visita avvenuta ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento per violazione della procedura prevista dalla legge in caso di disabili, con conseguente invalidità di un recesso comminato sulla base di un giudizio del medico dell'azienda "che non era deputato e competente in materia". La risoluzione del rapporto di lavoro del disabile può essere disposta solo "previo accertamento, da parte della stessa Commissione, della definitiva impossibilità di reinserimento del disabile", accertamento cui non può sostituirsi il datore di lavoro o il medico competente.

La Cassazione dà ragione al lavoratore. Ritiene che, ai sensi della legge n. 68/1999, spettava alla Commissione medica integrata prevista dall'art. 4 della legge n. 104/1992, eventualmente adita dal datore di lavoro accertare le condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente per verificare se, a causa delle minorazioni o del loro aggravamento, potesse continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. In caso di accertata incompatibilità il disabile avrebbe avuto diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persisteva. Solo nel caso in cui la commissione integrata avesse accertato la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro avrebbe potuto essere risolto.

"Tale percorso vincolato dalla legge – precisa la Suprema Corte - non può essere surrogato dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del D.Lgs. n. 81/2008".

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L'INPS, con il messaggio n. 2545 del 20/6/2017, torna ad occuparsi delle unioni civili e delle convivenze di fatto (legge n. 76/2016), riguardo le modalità di presentazione delle domande di permessi previsti dalla legge 104/1992 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per i lavoratori del settore privato.

In particolare l'Istituto comunica che è stata effettuata l'implementazione delle procedure informatiche per la trasmissione on line.

L'aggiornamento delle procedure per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 e di quelle di congedo straordinario consente di acquisire le domande degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto, per richiedere i giorni di permesso retribuito per assistere la parte dell'unione civile o il convivente di fatto disabile grave, nonché di acquisire le domande degli uniti civilmente per richiedere il congedo straordinario per assistenza alla parte dell'unione civile con disabilità grave.

Precisiamo che il convivente di fatto può usufruire solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art 3, comma 3, della legge 104/92, essendo compreso tra i soggetti legittimati per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, ma non del congedo retribuito biennale che spetta esclusivamente in caso di unione civile.

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Giovedì, 25 Maggio 2017 09:50

Lavoro autonomo: maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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