L'INPS comunica che, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali nel rispetto di contenimento della diffusione del COVID-19, anche per il mese di luglio opera l'anticipo del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:
A-B mercoledì 24 giugno;
C-D giovedì 25 giugno;
E-K venerdì 26 giugno;
L-O sabato 27 giugno;
P-R lunedì 29 giugno;
S-Z martedì 30 giugno.
Come per le precedenti mensilità di aprile, maggio e giugno, Poste Italiane S.p.A. programmerà l'accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all'interno degli uffici postali.
Si è conclusa, al Ciocco, la due giorni seminariale dell´Esecutivo nazionale della Uil. Un momento di discussione e di analisi sulle linee guida dell´azione sindacale per i prossimi mesi, anche alla luce di un confronto informale con alcuni economisti e sociologi. Ha dato il proprio contributo al dibattito, tra gli altri, anche il professor Domenico De Masi.
«Abbiamo molto riflettuto - ha dichiarato il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo - sul futuro del lavoro nel nostro Paese e sul ruolo del Sindacato nell'attuale scenario politico ed economico. L´impegno della Uil sarà, come sempre, per valorizzare il lavoro, rivalutare le pensioni, creare le condizioni di prospettive occupazionali per i giovani. Questo è ciò che chiederemo al nuovo Governo, il cui operato valuteremo sulla base della capacità di raggiungere quegli obiettivi. Se, dunque, non avremo risposte alle rivendicazioni contenute nella piattaforma unitaria - ha concluso Barbagallo - daremo continuità alla nostra mobilitazione».
Anche quest'anno sulla mensilità di luglio l'INPS erogherà d'ufficio la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) a favore dei pensionati che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
Lo rende noto l'Istituto con il messaggio n. 2403 del 27/6/2019 con il quale comunica i requisiti reddituali per il 2019.
L'INPS precisa che per consentire la corresponsione d'ufficio a una platea più ampia di beneficiari, è stata effettuata, oltre a quella ordinaria, una lavorazione aggiuntiva, con pagamento del beneficio il giorno 8 luglio 2019.
Si ricorda che la c.d. quattordicesima consiste in una somma variabile a seconda del reddito annuo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà attribuita con la rata di dicembre 2019.
Gli interessati saranno informati dalla Direzione Generale del pagamento della quattordicesima con l'indicazione dell'importo.
Gli uffici di Patronato Ital Uil sono a disposizione per fornire l'assistenza ai pensionati.
Dal 1° aprile sono in pagamento le pensioni ricalcolate con un nuovo meccanismo di rivalutazione annuale previsto dalla Legge di bilancio 2019, per il triennio 2019-2021.
Lo comunica l'INPS, con la circolare n. 44 del 22 marzo 2019, illustrando i nuovi criteri sulla base dei quali ha effettuato il ricalcolo dei trattamenti pensionistici a decorrere da gennaio 2019.
L'operazione di ricalcolo ha riguardato i trattamenti di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo, ovvero la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.
Dal ricalcolo l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma.
Nei prossimi mesi l'Istituto comunicherà le modalità di recupero delle somme relative al periodo gennaio-marzo 2019.
Il Decreto sulle pensioni risponde ad una parte delle attese dei lavoratori, mentre lascia senza risposte alcune questioni rilevanti del sistema previdenziale.
Quota 100 è un passo importante verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione. Essa costituisce una buona opportunità per lavoratori con carriere continue e strutturate, un intervento utile per i lavoratori del nord e del settore pubblico, meno per quelli del centro sud e del tutto insufficiente per le donne, che raramente raggiungono i 38 anni di contribuzione. Inoltre, l'introduzione del meccanismo delle finestre è penalizzante per tutti i lavoratori ed in particolare penalizza i lavoratori del settore pubblico, poiché per loro la finestra di accesso alla pensione è di 6 mesi, il doppio di quella prevista per i lavoratori del settore privato.
Per l'introduzione di una piena flessibilità di accesso alla pensione la UIL valuta come necessario varare misure previdenziali che valorizzino la maternità ed il lavoro di cura, svolto prevalentemente dalle lavoratrici, occorre operare interventi che sostengano il futuro previdenziale dei giovani lavoratori con meccanismi che coprano i buchi di contribuzione e la frammentarietà del lavoro, stabilire criteri che tengano conto delle diverse aspettative di vita dei lavoratori in relazione alla mansione svolta ed alla storia lavorativa.
Importantissimo per una corretta valutazione della previdenza italiana è la nuova istituzione delle due Commissioni tecniche che devono avere il compito di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale e di stabilire criteri scientifici per individuare le mansioni gravose ed usuranti.
La Pensione di cittadinanza, si pone come obiettivo quello di rispondere alle esigenze di contrasto alla povertà, ma è bene che sia strutturata in modo lineare, adeguato, per perseguire efficacemente gli scopi prefissati. Per la UIL si deve intervenire per armonizzare tutte le integrazioni e maggiorazioni che oggi spettano ai pensionati, ed è importante, che gli interventi di natura previdenziale non siano ancorati alla valutazione dell'Isee e del reddito familiare, come nel caso della pensione di cittadinanza, poiché le misure pensionistiche hanno e devono avere carattere soggettivo basandosi sulla storia contributiva dei lavoratori e premiando chi ha versato per più tempo, in questo modo si evita di incentivare il lavoro nero ed il rischio che in passato era definito come "imprevidenza". Parallelamente bisogna riprendere il processo di rivalutazione delle pensione attraverso l'estensione della 14° fino a 1.500 euro, misura che valorizza gli anni di contributi versati.
Al contempo, bisogna ridurre la pressione fiscale sulle pensioni che attualmente nel nostro Paese grava sui pensionati quasi il doppio rispetto alla media europea, operando una modifica delle detrazioni specifiche e dando, così, anche un concreto impulso alla domanda interna.
Per ciò che concerne l'anticipo pensionistico dei lavoratori precoci, come UIL vogliamo ribadire con forza l'idea secondo cui 41 anni di contribuzione sono
sufficienti per l'uscita dal mondo del Lavoro e che "quota 41" deve essere estesa a tutti i lavoratori. In tal senso l'abrogazione degli incrementi automatici dell'età
pensionabile per le pensioni anticipate è un piccolo passo nella giusta direzione, ma, al contempo, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la
decorrenza della pensione. Un artificio atto solo ad aggirare la norma senza la vera e necessaria revisione, che per la UIL è centrale e va valutata nel suo complesso,
superando gli attuali automatismi, la doppia penalizzazione rappresentata dal contemporaneo aumento dell'età e la reversione dei coefficienti di trasformazione e
prevedendo adeguamenti che siano parametrati in relazione alla mansione svolta dai lavoratori.
Valutiamo favorevolmente la proroga dell'Ape sociale e quella di Opzione donna.
Manca, invece, un intervento risolutivo al tema degli esodati.
Positiva l'introduzione di un meccanismo che consenta il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione prevedendo che, tramite un accordo con il datore di lavoro,
l'onere possa essere preso in carico da quest'ultimo, tuttavia, è necessario riparametrare i criteri con cui si stabilisce il costo di tale riscatto, rendendoli più
accessibili. Appare superfluo, inoltre, porre un limite temporale di 5 anni, poiché nel sistema contributivo i lavoratori percepiranno pensioni proporzionali a quanto
versato, quindi in coerenza con il nostro sistema si dovrebbe concedere a tutti i lavoratori massima liberta nella scelta della durata e dell'ammontare dei versamenti
aggiuntivi che intendono eseguire. Riteniamo, poi, che prevedere un nuovo criterio di calcolo dell'onere dovuto per il riscatto degli anni di laurea possa essere opportuno, ma per la UIL sarebbe necessario dare più flessibilità al sistema concedendo al lavoratore di scegliere quanto versare in relazione alla propria disponibilità .
Come UIL, crediamo sia profondamente sbagliata la previsione di pagare il TFS ed il TFR ai lavoratori del settore pubblico con un ritardo che può arrivare a 7 anni.
L'introduzione di sconti fiscali atti a compensare eventuali anticipi richiesti tramite istituti di credito è un artificio che non cancella la grave discriminazione operata,
segnaliamo inoltre che l'attuale stesura del decreto escluderebbe da questa possibilità i lavoratori che percepiranno il TFR e non il TFS.
Il decreto Legge, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali potranno versare un assegno straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che raggiungeranno i
requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Creare una flessibilità in uscita tramite l'utilizzo di tali fondi è positivo, ma l'elevato costo potrebbe rendere lo
strumento poco fruibile.
La UIL valuta positivamente che, attraverso le richieste unitarie ad opera dei Sindacati, si sia giunti a una soluzione normativa in grado di regolamentare l'avvio
della prescrizione dei contributi nel settore pubblico, ma è necessario che in questi tre anni sia avviata una campagna informativa a carico delle amministrazioni che
solleciti i lavoratori a controllare le proprie posizioni previdenziali, segnalando ogni eventuale errore.
Infine, per quanto riguarda la riforma dell'INPS e dell'INAIL, il decreto affronta in modo parziale la riforma della governance, rispetto alla quale è giusto rafforzare il
ruolo e la funzione dei Civ, dove siedono le Parti Sociali, rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese, gli azionisti di maggioranza di questi enti,
dotandoli di reali ed esigibili poteri d'indirizzo e di controllo al fine di creare degli enti efficienti, efficaci e partecipati.
ANALISI MISURE
Pensione di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza (RdC), se erogato a nuclei familiari composti esclusivamente da componenti con età superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi
della speranza di vita, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. In questo caso i requisisti richiesti sono essenzialmente gli stessi del RdC salvo alcune
differenze inerenti in particolare il reddito:
a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, residente in Italia
da almeno 10 anni;
b) Un Isee familiare inferiore a 9.360 € e comunque:
- un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a
30.000€;
- un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a 6.000 €,
aumentato di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al
1°, fino ad un massimo di 10.000 €;
- un valore del solo reddito familiare inferiore a 7.560 € incrementata in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 € se il nucleo
familiare risiede in un immobile in affitto.
c) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima
della richiesta, o comunque un auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta
nei 2 anni precedenti;
d) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di imbarcazioni da diporto.
e) Non si ha diritto alla Pensione di Cittadinanza se nel nucleo familiare è presente un soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12
mesi successivi alle dimissioni;
Ai soli fini della pensione di Cittadinanza, il reddito Isee è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del
nucleo familiare.
Il beneficio economico corrisposto, che sarà esente ai fini Irpef e la Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare qualora
questi ne abbiano tutti diritto.
L'importo sarà pari a:
Un'integrazione corrispondente alla differenza tra il reddito percepito fino alla soglia di 7.560 moltiplicata per il coefficiente relativo ai componenti il nucleo
familiare e comunque fino ad un massimo di ulteriori 1.800 € annui.
Un contributo per il canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 € annui, in alternativa è corrisposto una somma non superiore a 1.800 € per coloro che
stanno rimborsando le rate di un mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa.
Il beneficio economico sarà erogato dal mese successivo a quello della domanda di richieste.
La somma viene erogata tramite una carta apposita per gli acquisti consentiti da norma e per il prelievo massimo di 100 € al mese e deve essere obbligatoriamente
utilizzato entro il mese di successivo a quello di erogazione. L'ammontare della prestazione non spesa viene sottratta nei limiti del 20% dalla mensilità successiva.
I componenti dei nuclei familiari con disabilità grave o non autosufficienza o comunque con un'età superiore a 65 anni, sono esonerati dagli obblighi previsti per il
Rdc e la pensione di cittadinanza e per loro non opera la sospensione, dopo 18 mesi, invece prevista per il Rdc.
Quota 100
Per il triennio 2019-2021, in via del tutto sperimentale, è introdotta la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori che abbiano almeno raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni.
Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, ma nulla è determinato per il requisito contributivo, ricordiamo che il prossimo adeguamento scatterà a gennaio 2021.
Per il conseguimento del diritto a pensione, è consentito il cumulo gratuito delle anzianità contributive che siano state maturate in due o più differenti gestioni
previdenziali.
La pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente, fatta eccezione di quei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale non oltre il limite di 5.000 € sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Per ciò che concerne i lavoratori del settore privato, chi ha maturato i requisiti previsti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potrà accedere al pensionamento
anticipato entro il 1° aprile 2019. È introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione, per conseguire la decorrenza della prestazione.
Invece, i lavoratori del settore pubblico che abbiano maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potranno andare in pensione anticipatamente dal 1° agosto 2019. È introdotta una finestra mobile di 6 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione per conseguire la decorrenza della prestazione. Inoltre, è necessario, per i lavoratori del settore, un preavviso minimo di 6 mesi per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
Nel settore pubblico "Quota 100" deroga dalla possibilità del collocamento in riposo d'ufficio come previsto dalla normativa vigente.
Per il personale scolastico, (del comparto scuola) ovvero gli insegnanti che abbiano raggiunto suddetti requisiti ed il personale AFAM, potranno accedere alla pensione a partire dal primo settembre 2019. Il DL stabilisce che in sede di prima applicazione la il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo è fissato al 28 febbraio.
Quota 100, non potrà essere utilizzata per la sottoscrizioni di accordi di pensione o di accompagnamento al pensionamento tramite l'utilizzo di fondi bilaterali. È, però ammessa una deroga, al ricorso ai fondi bilaterali, per le esigenze di innovazione e per i percorsi di ricambio generazionale.
Non potranno accedere al pensionamento con quota 100 il personale delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, e della guardia di finanza.
Blocco aspettativa di vita per pensione anticipata e quota 41
Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita- viene sospeso l'incremento automatico del requisito contributivo per l'accesso alla
pensione anticipata ed anticipata per i lavoratori precoci, fino al 31 dicembre 2026, che quindi dal 2019 sarà pari a:
42 anni e 10 mesi, per gli uomini;
41 anni e 10 mesi, per le donne;
41 anni, per precoci uomini e donne.
Tuttavia, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la decorrenza della pensione.
La prima decorrenza prevista per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è fissata al 1° aprile 2019.
Anche in questo caso per il settore scolastico viene prevista la possibilità di presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio, ma solamente per
il 2019.
Opzione donna
È stata prorogata di un anno, in via sperimentale, "opzione donna" che consente alle lavoratrici il pensionamento anticipato con il totale ricalcolo contributivo della
posizione maturata. Potranno accedere alla pensione con questa "opzione" le lavoratrici:
Con almeno 58 anni di età se si tratta di lavoratrici dipendenti o almeno 59 anni di età se si tratta di lavoratrici autonome al 31 dicembre 2018;
Con un anzianità contributiva pari a 35 anni al 31 dicembre 2018.
Per la decorrenza della prestazione si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Al requisito anagrafico non si applica l'incremento automatico in relazione all'aspettativa di vita.
L'ape sociale
La sperimentazione dell'Anticipo pensionistico sociale "APE Sociale" è prorogato al 31 dicembre 2019.
Prescrizione contributi settore pubblico
Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori del settore pubblico, riferiti ad omessi versamenti per periodi fino al 31 dicembre 2014, non si applica fino al 31 dicembre 2021.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019 – 2021, gli iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi ed alla gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995, ovvero che abbiano versato il primo contributo successivamente al 1° gennaio 1996, interamente appratenti al regime contributivo, hanno la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e dell'ultimo contributo, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria.
La facoltà di riscatto è prevista solo per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.
Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione oppure in massimo 60 rate mensili, ciascuna con un importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione.
Tale onere può essere sostenuto dal beneficiario o dai parenti entro il secondo grado.
Su tale costo potrà essere detratto dall'imposta lorda dovuta nella misura del 50%.
Inoltre, per il settore privato, questo onere può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, in questo caso l'intero importo è deducibile dal reddito d'impresa.
Riscatto anni di laurea
Il Decreto Legge introduce un ulteriore possibilità nel calcolo dell'onere dovuto per il riscatto della laurea riservato ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età, che darà l'opportunità di riscattare periodi che saranno imputati al regime contributivo della pensione.
L'onere dei periodi di riscatto dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo del contratto collettivo nazionale di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 233 del 1990.
Esclusione dal massimale contributivo
Esclusione di carattere opzionale del massimale contributivo per quei lavoratori che esercitano attività lavorativa in quei settori in cui non vi sono forme di previdenza complementare per le quali sia prevista una compartecipazione del datore di lavoro.
Fondi bilaterali
I fondi bilaterali potranno erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti per "quota 100", senza riscatti o
ricongiunzioni, nei tre anni successivi l'accordo.
L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
TFS TFR settore pubblico
Per chi accede alla pensione con quota 100 le procedure per il pagamento del TFS sono differite fino al raggiungimento dell'età prevista dalla legge per il
pensionamento di vecchiaia che oggi coincide con 67 anni,
A seguito del raggiungimento di un accordo tra istituti di credito, Ministero dell'Economia e Ministero della Pubblica Amministrazione con apposita
documentazione rilasciata dall'Inps i lavoratori del settore pubblico potranno richiedere un finanziamento del valore massimo di 30.000 € con un tasso d'interesse
fisso e dei costi di gestione della pratica stabiliti dall'accordo stesso.
Detassazione TSF TFR
Si prevede una agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio, corrisposte ai dipendenti pubblici:
L'Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola,
dell'AFAM e dell'Università);
L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti
Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non
Economici e delle Camere di Commercio.
Più nel dettaglio, viene introdotta una detassazione per i TFS liquidati per cessazioni
dal servizio successive al 31 dicembre 2019 con aliquote pari a:
- 1,5% per 12 mesi;
- 3% per 24 mesi;
- 4,5% per 36 mesi;
- 6% per 48 mesi;
- 7,5% per 60 mesi.
La detrazione si applica solo sulla parte di importo fino a 50.000 €.
Per le indennità di servizio corrisposte dal 1° gennaio 2020, l'imposta è ridotta dell'1,66%.
CDA INPS – INAIL
Il decreto reintroduce il CDA negli organi di gestione dell'Inps e dell'Inail limitandosi ridisegnare i compiti e le funzioni, prima in capo alla sola presidenza, dei vertici degli enti adattandoli alla nuova struttura ed a normare le modalità di nomina dei componenti.
SERVIZIO POLITICHE CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO OSSERVAZIONI in merito al Decreto 4/19,
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", relative ai Pubblici dipendenti
Il decreto, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purtroppo lascia alcune perplessità più volte da noi attenzionate e per la cui soluzione da tempo chiedevamo un incontro al Ministero della Funzione Pubblica per esprimere le nostre preoccupazioni e quindi le nostre proposte.
Con la presente nota vogliamo concentrarci su cosa cambierà o meno per i dipendenti pubblici.
È ovvio che fin dall'annuncio della c.d. quota 100 l'attenzione si sia rivolta all'annosa questione dell'erogazione del TFS/TFR del pubblico impiego. A situazione data, i pubblici scontano e continuano a scontare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'aver avuto un datore di lavoro pubblico perché, a differenza degli altri settori, si trovano a dover aspettare anni per vedersi accreditare la propria liquidazione.
Ci troviamo quindi, ormai da tempo, di fronte a una chiara ed evidente discriminazione tra lavoratori, che lede pesantemente il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta al termine della propria carriera quella quota di retribuzione accantonata nel tempo e maturata in tutti gli anni di servizio.
Ricordiamo sempre, infatti, che il TFR null'altro è che un importo economico accantonato mensilmente dal datore per essere corrisposto in modo differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La logica sottesa a quest'istituto è quella di garantire al lavoratore una somma di denaro al momento della perdita dell'occupazione, per qualsivoglia motivo. Ricopre, pertanto, una funzione sociale, o meglio previdenziale, che ha un senso solo se operante al termine dell'esperienza lavorativa.
Cosa che ovviamente viene meno allorquando questa viene erogata anni dopo. Ebbene, in questi anni abbiamo assistito alla sistematica violazione, nel pubblico impiego, di questo principio radicato da decenni nel diritto del lavoro. Oggi con la c.d. quota 100, come temevamo e come avremmo voluto evitare, non ci troviamo di fronte a una soluzione definitiva del problema.
Difatti, salvo richiedere un'anticipazione di una quota parte del trattamento (fino a trentamila euro lordi), i cui costi sono proporzionalmente legati, per l'appunto, ai tempi di anticipo, i lavoratori pubblici che accederanno a quota 100, a differenza dei privati, avranno diritto a percepire la propria buona uscita solo al raggiungimento del diritto a pensione. Con ciò, il rischio concreto sarà quello di ottenere il proprio TFS, tenendo anche conto delle tempistiche di differimento come stabilite in finanziaria, fino a otto anni dopo la data di prepensionamento.
Se è pur vero che quota 100 permette, nei fatti, un'agevolazione nell'anticipazione della stessa rispetto ad oggi, si tratta pur sempre di farsi carico del pagamento di un emolumento a cui si ha pieno diritto e che viene invece normalmente e correttamente riconosciuto a tutti gli atri lavoratori, ovviamente senza costo alcuno.
Quota 100, come dichiarato dalla Ministra Bongiorno, ben potrebbe rappresentare uno strumento per incentivare il necessario ricambio generazionale ma solo a parità di condizioni tra tutti i
lavoratori e non di certo onerando ulteriormente un pubblico impiego su cui già tanto è pesato il quasi decennale blocco della contrattazione e delle carriere.
Andando oltre nell'analisi del decreto, si introduce un'altra differenziazione anche per quel che riguarda le finestre d'accesso all'istituto, ossia sei mesi per i dipendenti delle PP.AA. e tre per gli altri. Ciò non può giustificarsi con l'esigenza di garantire la continuità di servizi a cittadini e imprese e di programmare un ricambio generazionale che, dopo l'ennesimo rinvio dello sblocco del turn over, potrà avvenire solo a partire dal prossimo 15 novembre 2019.
In questo contesto, altro aspetto che suscita forti perplessità, e che riguarda solo i dipendenti pubblici, è quello della necessaria domanda di collocamento a riposo da presentarsi all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi per poter accedere al prepensionamento. Quello che ci domandiamo è se con questa disposizione di legge si sia superato quanto disposto dai contratti collettivi che prevedono tempi più ristretti per le dimissioni.
Questo è quello che ci verrebbe da pensare data la gerarchia delle fonti ma ciò, se così fosse, rappresenterebbe un netto superamento della contrattazione che mal si concilia con i principi del
Testo Unico del Pubblico Impiego come modificato a seguito dell'accordo del 30 novembre 2016.
Tra l'altro, l'ampia estensione temporale di questo preavviso dovrebbe, di conseguenza, permettere al lavoratore di poter revocare liberamente la sua domanda di quiescenza, possibilità, invece, che
non viene precisata nel testo. E ancora! Si segnala che per quel che riguarda la "riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica" che ha comportato così la
soppressione dell'indicatore dell'aspettativa di vita (pari a cinque mesi per il 2019) attraverso l'introduzione, invece, di una finestra mobile pari a tre mesi dalla maturazione del requisito, si potrebbero presentare delle mancate coperture per questi tre mesi nel caso in cui gli enti decidessero di collocare in quiescenza il personale per via unilaterale al momento del raggiungimento del requisito ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 oppure ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19.02.2015. Talché il lavoratore si troverebbe senza né retribuzione né trattamento previdenziale.
Insomma persistono, da parte nostra, ancora delle preoccupazioni che rappresenteremo nella prossima fase di conversione per tentare di migliorare i contenuti del provvedimento.
Roma, 01.02.2019
Nel 2019 i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL, vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di un giorno di festa o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile.
Lo comunica l'INPS con la circolare n. 122 del 27/12/2018 riportando il calendario delle date di pagamento per l'anno 2019.
Mese Poste Italiane Istituti di Credito
gennaio 3 3
febbraio 1 1
marzo 1 1
aprile 1 1
maggio 2 2
giugno 1 3
luglio 1 1
agosto 1 1
settembre 2 2
ottobre 1 1
novembre 2 4
dicembre 2 2
Vi informiamo che per giovedì 3 gennaio alle ore 10 è stato fissato un presidio unitario davanti alla Prefettura di Alessandria organizzato da UIL Pensionati, SPI Cgil, FNP Cisl.
I pensionati dicono basta! Tagli alle pensioni per 2,5 miliardi in 3 anni.
Spi Cgil, FNP Cisl e UILP UIL del Piemonte contro la manovra di bilancio 2019.
Con le misure approvate si disconosce, senza discutere con le organizzazioni sindacali, quanto pattuito con il governo precedente per ripristinare dal 1 gennaio 2019 un meccanismo di rivalutazione in grado di tutelare il potere d'acquisto dei pensionati.
Per le Segreterie Regionali delle organizzazioni sindacali dei pensionati di SPI, FNP e UILP Piemonte le misure previste dalla manovra di bilancio 2019 sono profondamente ingiuste perché colpiscono una categoria particolarmente debole della società.
Una manovra presentata per abolire la povertà invece di intervenire per creare lavoro, stimolare la crescita e lo sviluppo produce una riduzione del reddito, redistribuendo povertà, negando ancora una volta la rivalutazione delle pensioni.
La legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha disposto che a partire dal 2018 il pagamento delle pensioni sarà effettuato il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento sarà eseguito il secondo giorno bancabile.
Lo comunica l'INPS con messaggio n. 20 del 4/1/2018, precisando che dal 1° gennaio 2018 sarebbe dovuta entrare in vigore la disposizione che prevedeva il pagamento delle pensioni il secondo giorno bancabile del mese, rinvio ora scongiurato.
Date pagamento pensioni per l'anno 2018
Mese Poste Italiane Istituti di Credito
gennaio 3 3
febbraio 1 1
marzo 1 1
aprile 3 3
maggio 2 2
giugno 1 1
luglio 2 2
agosto 1 1
settembre 1 3
ottobre 1 1
novembre 2 2
dicembre 1 3
Domande di pensione vecchiaia, anzianità, reversibilità, estratti conto/verifica posizione assicurativa, invalidità civile e accompagnamenti, ricostituzioni/supplementi pensioni, pratiche Inail, disoccupazione - Naspi, indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, permessi legge 104/92 e congedi straordinari assistenza persone con handicap, autorizzazione assegni familiari, domanda assegni familiari per colf e badanti, rinnovi dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, test di italiano e dimissioni online.
Quest tutti i servizi offerti dall'ufficio Ital Uil. Il patronato Ital Uil di Alessandria dal 1 febbraio eroghera' ogni giorno di apertura 15 numeri per altrettante pratiche, per dedicare il giusto tempo ad ogni cittadino, evitando la formazione di code eccessive e lunghi tempi di attesa.
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