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Se un dipendente della scuola si assenta per malattia, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.

L'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l'informazione all'Inps.

Esonero dall'obbligo di reperibilità

Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 prevede che è previsto l'esonero dall'obbligo di reperibilità per:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

Dal 13 gennaio prossimo, anche in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Questa è una delle principali novità contenute nel decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017.

Il decreto abroga integralmente il decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, che disciplinava le attuali fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con il quale erano state previste le seguenti esclusioni dall'obbligo di reperibilità:

"1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato".

L'art. 4 del decreto 206/2017 modifica invece le cause che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Infatti, non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

"a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%".

In sostanza cosa cambia?

Le nuove regole sono indubbiamente più stringenti.

Mentre il punto a) resta invariato (patologie gravi che richiedono terapie salvavita), il punto b del decreto 206/99 viene eliminato e quindi gli infortuni sul lavoro rientrano tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità.

Per la causa di servizio (attuale punto b), rientrano solo le menomazioni riportate nelle tabelle indicate.

Infine, per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (punto c) viene introdotta una precisa percentuale di invalidità, al di sotto della quale vige l'obbligo di reperibilità.

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Nuove regole 2018 riguardanti visite fiscali per il personale scolastico

Il prossimo 13 gennaio 2018 entra in vigore il DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206, che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221).

L'art.2 del su citato decreto specifica che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'art.3 fissa le fasce orarie che, è utile ricordare non sono state modificate, infatti queste sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

All'articolo 4 del Decreto 206/2017 è specificato che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

1.    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È utile ricordare che ai sensi dell'art. 8 del DM 206/2017, ovvero della mancata accettazione dell'esito della visita, qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Malattia, visite fiscali: chi è escluso dalle fasce di reperibilità?

Come già segnalato altre volte da questa testata, il 13 gennaio entreranno in vigore le nuove regole in merito a malattia e visite fiscali, come previsto dal decreto Madia dello scorso ottobre. Ci concentriamo per il momento sull'articolo 4, recante le "Esclusioni dall'obbligo di reperibilità".

Chi viene escluso dalle fasce di reperibilità?

Infatti, l'art.3 dello stesso decreto fissa le fasce orarie in cui i lavoratori devono mantenere reperibilità per la visita fiscale, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica e festivi compresi.

Da queste fasce di reperibilità, il decreto riporta chi non possiede l'obbligo di rispettare tali fasce orarie, ovvero, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda il punto b), è bene specificare che si tratta del "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega previsto dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533″, come riporta la nota all'articolo 4 del decreto.

Invece, il punto c) rappresenta una novità per i lavoratori pubblici, in quanto tale esonero di obbligo alla reperibilità era presente solo sul fronte privato, non per quello pubblico.

Niente armonizzazione pubblico-privato: no alla minore incisività dei controlli nella PA

L'idea iniziale era quella di armonizzare i settori pubblico e privato anche per quanto riguarda le visite fiscali, sulla falsariga di quanto è avvenuto con le soglie pensionistiche.
Invece, la Funzione Pubblica ha preferito mantenere i due comparti separati, in quanto "l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli".

Malattia, gli orari delle visite fiscali non cambiano ma il medico potrà bussare più volte: pure la domenica

Una delle tendenze degli ultimi anni in tema di lavoro è la progressiva equiparazione tra pubblico e privato. Anche in ambito pensionistico, dove proprio in questi giorni le soglie sono state portate indifferentemente per tutti i dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, a 66 anni e 7 mesi. La "regola", però, non vale per le visite fiscali, che continueranno ad essere attuate in orari fortemente differenziati. E il medico potrà bussare più volte nel corso anche della stessa giornata, festivi compresi.

Che fine ha fatto l'armonizzazione tra pubblico e privato?

Il prossimo 13 gennaio il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, firmato dalla ministra della Funzione Pubblica Marianna Madia di concerto con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che segue la realizzazione del polo unico della medicina fiscale, porterà in vigore il rinnovato regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221).

Nel privato le fasce di reperibilità tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19.

Se nell'articolo 2 del si introduce che le visite fiscali potranno essere effettuate con "cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale" (brutte notizie per gli assenteisti seriali del lunedì), il successivo articolo conferma le tradizionali fasce orarie, le quali vengono mantenute dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Rimane in piedi, quindi, la discrasia con i dipendenti privati, per i quali le finestre di reperibilità nel proprio domicilio risultano decisamente più brevi, poiché comprese tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19.

La Funzione Pubblica dice no alla minore incisività dei controlli nella PA

Ma a cosa è dovuto il mantenimento della differenza? Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha a lungo caldeggiato l'innalzamento delle fasce dei privati. Venuta mano tale possibilità, si è allora pensato di ridurre quelle dei dipendenti pubblici. Solo che per questa possibilità ha espresso il suo veto il dicastero della Funzione pubblica, per il quale "l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli".

Gli unici ad essere esentati dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità saranno i dipendenti con "stati patologici sottesi o connessi alla situazione d'invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%". Percentuale minima già in vigore nel privato ma non presente nella PA. Almeno su questo fronte, l'armonizzazione si è compiuta.

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