La Uil Scuola, nell'incontro al Miur sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, ha chiesto all'Amministrazione di dare la possibilità ai docenti che hanno inoltrato domanda di assegnazione provvisoria di ritardare la presa di servizio nell'ambito assegnato.
La ragione è quella di per evitare costosi spostamenti, almeno fino al momento in cui conosceranno l'esito dell'istanza di assegnazione provvisoria che, ormai è un dato di fatto, non potrà essere comunicato in tempo per il 1° settembre.
Non ci risulta che l'Amministrazione abbia ancora fornito una risposta.
Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre. Per gli altri docenti non c'è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività.
Presa di servizio il 1 settembre docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e destinatari per il 2016/17 della "sede" di titolarità:
I docenti assunti in ruolo l'1/9/2015 e indipendentemente dalla fase di assunzione (0/A, B, C e D del piano di assunzione) dovranno assumere servizio il 1/9/2016 nella sede che è stata loro assegnata con la recente mobilità (anche se assegnata d'ufficio).
L'unica eccezione è per la docente che al momento dell'assunzione in servizio si trova collocata in congedo per astensione obbligatoria (o interdizione per gravi complicanze): per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.
Inoltre, per i docenti assunti il 1/9/2015 che hanno chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottengono il relativo decreto: devono assumere comunque servizio nella scuola assegnata per il 2016/17.
Su questo punto il sindacato UIL ha chiesto di ritardare la presa di servizio
Docenti assunti in ruolo entro il 2014/15:
Per i docenti assunti entro il 1/9/2014 ci possono essere diverse situazioni da prendere in considerazione. Ne elenchiamo qualcuna.
Docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su scuola o che ha partecipato alla "chiamata diretta": deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola assegnata (anche se assegnata d'ufficio). Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l'a.s. 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella sede X di titolarità. Docente titolare nella scuola X collocato per l'a.s. 2015/16 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/8/2016: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola X di titolarità. Docente titolare nella scuola X assegnata o utilizzata in altra sede per l'a.s. 2015/16 ma collocata in congedo per maternità (compresa l'interdizione per gravi complicanze) che si protrae oltre il 1/9: non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si intende effettuata. Docente che ha chiesto per l'a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità in attesa del relativo decreto.
Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:
Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola). Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2016 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali.
Per tutti i docenti indipendentemente dall'anno di assunzione:
Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all'inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all'insegnamento (40+40 ore di cui all'art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d'insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell'ordine di scuola a cui appartiene il docente).
In conclusione, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento.
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