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Giovedì, 07 Luglio 2016 10:53

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni scuola: quali posti saranno disponibili

I movimenti annuali per il prossimo anno scolastico verranno disposti in base alle disponibilità residue dopo i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, considerando anche gli effetti dell'adeguamento dell'organico dell'autonomia alla situazione di fatto.

Come stabilisce l'art.1 comma 5 dell'ipotesi di CCNI, i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità devono essere definiti dalla contrattazione decentrata regionale.

In base a ciò, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle organizzazioni sindacali territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale

Per i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, si deve tener conto prioritariamente della necessità di "realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati".

Per la determinazione delle disponibilità, quindi, risulta avere un ruolo determinante la contrattazione decentrata regionale.

In base all'art.3 comma 1, infatti, gli accordi stipulati a livello regionale con le organizzazioni sindacali, in relazione al personale docente, determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell'organico dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.

Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità, che comprende sia i posti in organico di diritto che i posti in deroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Tra le disponibilità per le operazioni di mobilità annuale sono compresi, inoltre, i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1 comma 65 della legge 107/15 che risulteranno conferibili solo in assenza di qualsiasi altro posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale

Ulteriori disponibilità sono rappresentate dalle ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado.

"Le eventuali disponibilità orarie residue per l'approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l'approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l'incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell'ambito delle operazioni di competenza dell'Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell'orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso."

Nell'ambito delle operazioni di utilizzazione , se il numero di docenti da utilizzare risulta inferiore alle disponibilità, i movimenti disposti, come recita l'art.3 comma 2, dovranno essere finalizzati alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

In base all'articolo succitato, inoltre, nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali deve essere perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Per quanto concerne i progetti attivati nelle diverse istituzioni scolastiche in base all'art.1 comma 65 della legge 107/2015 e indicati tra le disponibilità per la mobilità annuale nell'ipotesi di CCNI (art.3 comma 1), come precedentemente esplicitato, sarà la contrattazione decentrata a livello regionale che dovrà definire i criteri e le modalità di utilizzo del personale in queste iniziative progettuali attivate, la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.

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