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Mercoledì, 04 Gennaio 2017 11:32

INPS: Congedo parentale su base oraria

Ad integrazione delle precedenti indicazioni, fornite con la circolare n. 152/2015 in materia di congedo parentale ad ore, l'Inps con la recente circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 interviene per ulteriori chiarimenti. Come noto, questa modalità di fruizione si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile.

Si ricorda che il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2013 che ha demandato alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la relativa regolamentazione. Successivamente il D.Lgs. n. 80/2015 ha previsto, in assenza di contrattazione, un criterio generale di fruizione. Queste modalità sono tra loro alternative e pertanto l'utilizzo dell'una esclude l'altra.

In particolare l'Inps precisa che nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini il congedo su base oraria, la fruizione dello stesso potrà avvenire nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale. Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l'importo dell'indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part time;

in assenza di contrattazione collettiva che disciplini questo congedo, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione deve essere "pari alla metà" dell'orario medio e non "fino alla metà" dell'orario medio giornaliero.

Il calcolo dell'indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera. Nel caso di contratto collettivo si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro, per assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l'indennità giornaliera, definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U.), abbia il medesimo importo. Lo stesso metodo di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.

Infine l'Istituto definisce i nuovi elementi del flusso UniEmens.

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