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Lunedì, 25 Agosto 2014 11:16

Ammortizzatori in deroga: annunciato il rifinanziamento, leggi il decreto

Importanti novità si segnalano sul fronte degli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e mobilità).

Il Governo infatti ha annunciato il rifinanziamento di tali ammortizzatori per il 2014, alla luce della permanente situazione di difficoltà dell'economia, delle aziende e dei lavoratori in esse impiegati; allo stesso tempo è stato firmato e pubblicato il decreto interministeriale che fissa nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
Già da tempo si riscontravano, sia a livello nazionale che regionale, difficoltà nell'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga in relazione agli accordi già sottoscritti; in diversi casi inoltre le Regioni dichiaravano l'impossibilità di stipulare nuovi accordi per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga a causa dell'esaurimento delle risorse.
Di qui la decisione di CGIL CISL E UIL di assumere, nelle scorse settimane, iniziative di mobilitazione per sensibilizzare e convincere il Governo a rifinanziare gli ammortizzatori sociali.
Il volume di risorse a disposizione per la cassa e la mobilità in deroga nel 2014 viene dunque portato a 1 miliardo e 720 milioni, con un incremento di 320 milioni rispetto a quanto già stanziato nella legge di stabilità 2014. Una parte significativa di questa dotazione, pari a circa 800 milioni, è stata utilizzata però per la copertura del 2013.
Ciò significa, in altre parole che l'incremento di "fresco" di 320 milioni potrebbe essere comunque insufficiente a far fronte, di qui alla fine del 2014, a tutte le situazioni di difficoltà che si potranno presentare.
Allo stesso modo riteniamo che non verranno risolti i problemi legati ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione dei trattamenti di cassa a beneficio dei lavoratori interessati.
Va tra le altre cose rilevato come una parte del finanziamento aggiuntivo agli ammortizzatori in deroga proverrà da un "prelievo" dalle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Contemporaneamente si sono definiti i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori in deroga.
Il sito del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it) ha infatti pubblicato, in data 2 agosto 2014, il testo del Decreto interministeriale del 1 agosto 2014 n. 83473 (Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia) che fissa i nuovi criteri ed è già operativo.
Il decreto era di fatto preannunciato già da diversi mesi; il suo impianto prevede alcune importanti "differenze" rispetto a quanto si prospettava in precedenza, a cominciare dal fatto che i trattamenti di cassa in deroga per il 2014 potranno essere utilizzati entro il limite di 11 mesi (anziché di 8 mesi come inizialmente paventato).
Complessivamente il decreto introduce comunque limiti più stringenti per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga (cassa e mobilità), nell'ottica di una riduzione delle risorse ad essi destinate e di una rimodulazione dell'assetto degli ammortizzatori sociali, alla luce di quanto già previsto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 28 giugno 2012) e dalla legge delega cosiddetta Jobs Act.
Veniamo ora al dettaglio dei contenuti del decreto interministeriale.

Cassa integrazione in deroga

La cassa in deroga continua ad essere concessa o prorogata in caso di sospensione e/o riduzione di lavoro per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati; cambia però il requisito soggettivo (cioè in capo al lavoratore) necessario per accedere al trattamento di cassa in deroga, in quanto si richiede un'anzianità lavorativa presso l'impresa di 12 mesi ( in luogo di 90 giorni) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa (articolo 2, comma 1).
Attenzione: tale requisito non si applica da subito, in quanto per il 2014 l'accesso al trattamento di cassa in deroga è subordinato ad un'anzianità lavorativa di almeno 8 mesi (articolo 6, comma 1, "disposizioni finali e transitorie")
La cassa in deroga inoltre non verrà più concessa in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di una parte di essa (articolo 2, comma 2).
Per quanto concerne poi il perimetro di applicazione della cassa in deroga, il decreto specifica che potranno richiedere il trattamento "solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile" (articolo 2 comma 3); questa formulazione (che appunto è diversa rispetto a "datori di lavoro") esclude ad esempio gli studi professionali e le associazioni dalla possibilità di utilizzare la cassa in deroga.
Prima di accedere alla cassa in deroga, le imprese dovranno aver preventivamente utilizzato (come peraltro già richiesto per prassi in sede di Ministero del Lavoro) "gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue" (articolo 2, comma 8).
Infine viene fissato un limite alla durata massima del trattamento di cassa in deroga, sia per le aziende soggette alla disciplina della CIGO e della CIGS sia per quelle escluse; i limiti, da applicare "in relazione a ciascuna unità produttiva" (articolo 2, commi 9 e 10), sono i seguenti:
• dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per un massimo di 11 mesi nell'arco dell'anno;
• dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per un massimo di 5 mesi nell'arco dell'anno.

Mobilità in deroga

Il decreto prevede il contingentamento dei trattamenti di mobilità in deroga.
Nel corso del 2014 (articolo 3, comma 4) la mobilità in deroga può essere concessa:
• per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni (anche non continuativi) per un periodo non superiore a 5 mesi nell'anno 2014 (compresi i periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto); tale limite è incrementato di ulteriori 3 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978;
• per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi (non prorogabili); tale limite è incrementato di 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978; per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può superare il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978.
Nel corso del 2015 e del 2016 (articolo 3, comma 5) la mobilità in deroga:
• non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato del trattamento di mobilità per almeno 3 anni (anche non continuativi);
• per i restanti lavoratori può essere concessa per non più di 6 mesi (non ulteriormente prorogabili), più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218 del 6 marzo 1978; per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque superare il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

In linea con quanto previsto dalla riforma Fornero, il decreto (articolo 3, comma 6) conferma che dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non verrà più concesso.

Ultimo aspetto sul quale prestare attenzione sono le disposizioni finali e transitorie contenute nell'articolo 6 del decreto interministeriale.
I contenuti del decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso; è fatta salva però l'applicazione dei limiti di durata dei trattamenti di cassa e di mobilità, come sopra illustrati (articolo 2, commi 9 e 10 e articolo 3, commi 4 e 5) e la deroga, valida per il 2014, relativa al requisito soggettivo per l'accesso alla cassa in deroga (8 mesi di anzianità anziché 12).
Infine si prevedono 2 possibili deroghe al sistema introdotto dal decreto:

1. nel corso del 2014 e con effetti che non possono superare il 31/12/2014, entro il limite di 55 milioni di euro, il Ministero del Lavoro può concedere la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga agli articoli 2 e 3, a fronte di programmi di deindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali;
2. nel corso del 2014 e con effetti che non possono superare il 31/12/2014, entro il limite di 70 milioni di euro, le Regioni e le Province autonome possono concedere trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri dell'articolo 2 (cassa in deroga); tale disposizione potrebbe ad esempio far rientrare gli studi professionali tra i beneficiari della cassa in deroga, per quanto con risorse significativamente contingentate.

Riteniamo che i contenuti del decreto ministeriale necessiteranno di chiarimenti aggiuntivi da parte del Ministero del Lavoro in fase di prima applicazione.

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