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Lo scorso 12 novembre 2019 sono proseguiti, presso l'ARAN, i lavori della Commissione per l'Ordinamento Professionale ATA, presieduta dal nuovo Presidente Antonio Naddeo. Per la UIL Scuola hanno partecipato Mauro Panzieri e Antonello Lacchei.

I rappresentanti dell'Agenzia negoziale hanno presentato un lavoro istruttorio di tipo tecnico, per giungere a declaratorie di area omogenee che fissino per ciascuna di esse gli elementi culturali e professionali , da declinare nei rispettivi profili. Il Presidente ha ricordato che quella della Commissione non è una sede negoziale e che quelle presentate dal'ARAN sono proposte aperte volte ad individuare un filo comune con le analoghe commissioni istituite negli altri comparti.

La UIL Scuola pur apprezzando la volontà di sistematizzare l'ordinamento professionale ATA ha ribadito le criticità derivanti dal pregresso blocco decennale della contrattazione e dalla mancata applicazione di alcuni istituti contrattuali, fondamentali per rendere il lavoro ATA più rispondente alle nuove esigenze.

Ha inoltre fatto presente che trascurando gli elementi di specificità di settore del Personale ATA - che non può essere omologato alle altre figure della pubblica amministrazione -  si giunge a semplificazioni non compatibili con la complessità del lavoro a scuola e non si danno risposte alle numerose istanze sociali che su di essa ricadono.

Con l'ultimo rinnovo contrattuale, la conferma del ruolo della contrattazione di scuola nella definizione degli ambiti e degli orari di servizio del personale ATA e la specificazione della Comunità Educante ripresa anche nel contratto della Dirigenza, il personale trova una nuova dimensione professionale che va resa più evidente con il prossimo rinnovo. Questa dimensione professionale va espressa nel livello contrattuale di scuola che è la sede per definire i criteri ed i compensi per gli incarichi.

Per la UIL Scuola è necessario:

·         Uscire dalla logica delle riforme a costo zero, approntando già dalla prossima legge di bilancio le risorse per intervenire sulla qualificazione dell'organico ATA;

·         Confermare la classificazione in aree professionali;

·         Portare a completamento l'Unità dei servizi;

·         Istituire i posti di area C ed in questo contesto regolare meglio la sostituzione del DSGA ;

·         Ridefinire il profilo dell'assistente tecnico per poterlo estendere ad ogni ordine di scuola;

·         Costituire un'area di assistenza socio sanitaria a supporto delle politiche di inclusione degli alunni disabili non autosufficienti;

·         Giungere a nuovi inquadramenti, a partire da quello dell'infermiere;

·         Riattivare le posizioni economiche per restituire al personale miglioramenti economici fissi e continuativi;

·         Consentire la mobilità contrattuale tra le aree.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni.

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Ricorso legale patrocinato da UIL Scuola Alessandria in convenzione con lo Studio Legale Pistilli – Reho & Associati per la Ricostruzione della carriera dell'intero periodo preruolo con recupero del terzo mancante.

Quindi  progressione carriera con richiesta di eventuali arretrati la dove si configura il calcolo del recupero primo scatto stipendiale del 3° anno in ruolo del vecchio tabellare stipendiale.

Tanti insegnanti e lavoratori Ata hanno il diritto di essere inquadrati in una fascia superiore dello stipendio rispetto a quella attuale, ma talvolta non ottengono questo risultato, almeno non immediatamente. E spesso non lo sanno.

INFATTI:   Con la ricostruzione, il servizio pre ruolo viene riconosciuto, ai fini economici, solo per i due terzi, mentre l'altro terzo (esempio:un anno su sette, due anni su dieci, quattro anni su dodici, sette anni su ventuno) non è riconosciuto.

Con le  immissioni in ruolo  Legge 13 luglio 2015 n. 107 di decine di migliaia di docenti che vantano un cospicuo periodo di pre ruolo, il riconoscimento del servizio congelato può essere anche sostanzioso.

Con la vertenza giudiziaria, che trova fondamento nelle recenti decisioni comunitarie in merito al Principio di non discriminazione tra servizio di ruolo e non di ruolo, si possono ottenere, nei limiti della prescrizione, sia l'avanzamento precoce della carriera, sia gli arretrati che partono in questo caso non dalla data del riconoscimento tardivo ma fin dall'inizio.

Per gli interessati all' Impugnazione ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio preruolo  si chiede di presentare i seguenti documenti:

copia documento d'identità

§  Copia contratto a tempo indeterminato di ruolo;

§  Copia domanda di ricostruzione di carriera con servizio allegato;

§  Copia decreto di ricostruzione di carriera;

§  Copia recente busta paga integrale..

NB : comunicare ogni dato relativo ad eventuali altri ricorsi per le medesime questioni

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Circolare Ministeriale in corso di emanazione

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA ENTRO IL 20 dicembre 2017

APERTURA FUNZIONI PREVISTA DAL 20 novembre 2017 ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

Segreteria Nazionale UIL scuola – servizio organizzazione – novembre 2017

Informativa

Mentre fino all'anno scorso l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico era effettuato dagli Uffici Scolastici territoriali,per l'anno 2018 la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione è affidata direttamente dalle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere entro dicembre 2017 all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 da coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 e che non sono state ancora definite.

Tale attività di ricognizione è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR. Al riguardo verrà emanata un'apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

REQUISITI PRE FORNERO

La possibilità di presentare domanda di cessazione per ottenere la pensione anticipata con i requisiti pre Fornero riguarda solo ed esclusivamente i nati dal 1 settembre al 31 dicembre 1953 o successivi che alla data del 31 12 2011 avevano 40 anni di contribuzione.

Tutto il restante personale avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, è stato già collocato a riposo con provvedimento d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

v' Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

v' Le domande di cessazione dei Dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2018 (art. 12 del CCNL Area V del 2010)

! Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

v' Continuano ad essere presentate in forma cartacea:

·         le domande del personale delle province di Trento, Bolzano e di Aosta da presentare alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali;

·         le domande di trattenimento in servizio;

·         le domande del personale in servizio all'estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis).

v' Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la pre­ventiva registrazione al sistema seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine" nel sitowww.istruzione.it.

ATTENZIONE !!!

v' Oltre alla domanda di cessazione dal serviziodeve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS. - La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

·         compilazione della domanda on-line sul sitowww.INPS.it, previa registrazione;

·         compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un patronato;

·         presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato al n. 803 164.

! Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

( Per predisporre gli atti destinati all'INPS e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti, la cui tempistica verrà definita con apposita circolare MIUR/INPS:

·         Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo

Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse.

·         Accertamento e convalida al SIDI

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps le domande di

cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione.

Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per

l'adozione dei provvedimenti di convalida.

( L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all'interessato dall'INPS. I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione.

La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione eventualmente già inserita al SIDI.

( L'eventuale rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato agli interes-

sati entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

La domanda di part-time/pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line entro il 20/12/2017:

( da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31.12.2018 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno raggiunto i 65 anni di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE I LIMITI DI ETA'

Vf Il trattenimento in servizio può essere richiesto, in forma cartacea entro il 20 dicembre 2017:

·      da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

! Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994).

·      dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri)

! il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di due anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR

OPZIONE DONNA

1 Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015.

Vf Ne consegue che possono presentare domanda di pensione di anzianità, optando per il calcolo con il sistema contributivo, le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 hanno maturato:

·      anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)

·      età anagrafica pari o superiore a 57 anni

·      Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applica il sistema di calcolo contributivo

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ì In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di:

·      Personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2018 (riforma Fornero) con il conseguimento (senza alcun arrotondamento):

- di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne

- di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

! Tale personale dovrà essere obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)

·      Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018

! Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

NOTA BENE

Vf I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

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Lunedì, 02 Ottobre 2017 10:35

Uil Scuola: il bando ATA

Presenza segretario UIL Scuola Alessandria, Giovanni Guglielmi, nelle sedi UIL della provincia.

Alleghiamo documentazione relativa al Bando ATA

 

In ALESSANDRIA, Via Fume 10:

al VENERDI  dalle ore 15.00 alle 17.00

CASALE MONFERRATO: Via Evasio Leoni 12 Tel. 0142.453210 -   Fax 0142.444889

Al LUNEDI dalle ore 15.00 alle 18.30

 

TORTONA: Via m. Bandello,39            Tel. -    Fax 0131.861443

Al MARTEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

ACQUI TERME

Via Baretti 12, angolo Via Trucco

Tel. 0144.57426 - Fax 0144.329503

 

OVADA: Via Piave 51 Tel. 0143.823042 - Fax 0143.832756

IN ACQUI T.

Al MERCOLEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

NOVI LIGURE: Via Pietro Isola 28 Tel. 0143.2816 -Fax 0143.322457

Al GIOVEDI  dalle ore 15.00 alle 18.30

 

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UIL: una logica che deve essere definitivamente abbandonata. I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse.

Il personale Ata della scuola rischia di essere trattato in modo difforme a quanto prevede l'attuale contratto della scuola Nomine e supplenze nella scuola hanno regole complesse -  mette in evidenza il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - ma la burocrazia ministeriale rischia di rendere tutto ancora più rigido e difficile.

Da un lato ci sono le graduatorie, strumento che serve ad indicare l'ordine con il quale si accede, ad un posto. Dall'altro ci sono le norme contrattuali vigenti che ne riconoscono il diritto.
Si può quindi passare, di ruolo, si può cambiare graduatoria, si può accedere a ruolo diverso dal proprio. Le graduatorie danno la sequenza. Il contratto regola  termini e diritti.

Che cosa succede allora in una scuola italiana se un collaboratore scolastico di ruolo, inserito nella graduatoria degli assistenti amministrativi, chiede di svolgere, per un anno,  un lavoro diverso dal suo?  Non glielo fanno fare... Perché ?

Perché il Miur pensa di far prevalere la burocrazia delle liste a quella del contratto, sono diritti che non dialogano – solleva il tema il segretario Turi. Il punto – aggiunge – è  che in attesa delle nuove graduatorie, che non ci sono e non ci saranno  a breve, sarebbe semplice utilizzare quelle esistenti e, comunque anche se  non si volessero fare le nomine con quelle esistenti, occorrerebbe evitare la beffa per il personale di altro ruolo che aspira ad un contratto e non potrebbe ottenerlo solo perché la procedura prevede una probabile staffetta. E' la natura del posto deve decidere del diritto contrattuale ad ottenerlo. Quindi il collaboratore può benissimo essere nominato, per la durata contrattuale, con le graduatorie correnti.

Un fatto di non poco conto se si pensa alla girandola di posti che viene innescata nel passaggio da vecchie e nuove graduatorie che abbiamo proposto di cambiare.  E' la logica superata – continua Turi – dello «stai-qui-fino-a-che –non-arriva-quello-delle-nuove-graduatorie-che-non-sono-ancora-pronte».
Un modo di procedere che non può più essere utilizzato per sopperire alla lentezza delle procedure. I tempi della scuola sono incompatibili con quelli della burocrazia.

Se una volta era il sindacato a essere tacciato di eccessivo garantismo – constata Turi -   ora  che il sindacato chiede, sulla base del diritto comune, la procedura che più utile ed efficiente che garantisce l'interesse pubblico è l'amministrazione che si oppone.

I lavoratori hanno il diritto di  conoscere, all'atto dell'assunzione, la scadenza del proprio contratto ed il luogo  dove svolgere le attività ad esso connesse. Sono persone e non numeri da spostare a proprio piacimento. E' un problema di dignità e di qualità del lavoro che non può essere compromesso dalle lunghe e inconcludenti procedure burocratiche. Ancora una volta si dimostra che solo la contrattazione e la delegificazione possono governare sistemi complessi come quello della scuola, ma la prassi e l'ottusità burocratica è dura a cambiare e a volte la chiamano difetto di comunicazione.

l'approfondimento sull'art. 59 del contratto e le circolari del Miur

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Il nuovo anno scolastico si avvicina e con esso il periodo ideale per presentare la propria candidatura lavorativa nel mondo della scuola. Gli istituti scolastici spesso non hanno sufficienti risorse da reperire nelle graduatorie e devono risolvere il problema delle classi scoperte.

La domanda di messa a disposizione (MAD) è uno strumento fondamentale per aumentare la possibilità di lavorare nel mondo della scuola. È una candidatura spontanea e informale prevista dalla normativa scolastica italiana che può essere presentata presso tutte le scuole italiane, per diventare insegnante o personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), principalmente per un ruolo di supplenza.

È possibile in questo modo inviare la propria candidatura lavorativa in modo semplice, veloce ed efficace mediande posta PEC, con raccomandata A/R  o portarla di persona.

La messa a disposizione è inoltre un ottimo strumento per chi non è riuscito a iscriversi nelle graduatorie di III fascia; il termine di iscrizione è infatti scaduto il 24 giugno. Tutti coloro non presenti in graduatoria possono quindi utilizzare questo importante strumento, a disposizione di chiunque desideri insegnare o lavorare come DOCENTE o personale ATA presso gli istituti scolastici di tutta Italia.

Le domande di messa a disposizione sono inoltre valutate in base ai titoli e competenze acquisite quindi non è male aggiungere un Curriculum Vitae . Oltre il titolo di studio, infatti, vengono prese in considerazione competenze informatiche e linguistiche.Il periodo estivo è quindi ideale per preparare in modo ottimale la propria candidatura arricchendo il curriculum, prima di inviarla a tutte le scuole desiderate.

IN ALLEGATO I MODELLI DI  MESSA A DISPOSIZIONE da personalizzare!!!

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I sindacati hanno richiesto al Ministero la pubblicazione dell'annuale sulla proroga dei contratti per il personale ATA, con le integrazioni rese necessarie dalla situazione del corrente anno scolastico.

La nota si rende necessaria per permettere la predisposizione del piano ferie del personale ATA, in modo da assicurare la sufficiente presenza del personale in servizio nei mesi estivi, mesi che quest'anno saranno caratterizzati dal rinnovo delle graduatorie di istituto sia per i docenti che per gli ATA.

I sindacati propongono altresì che la nota venga integrata con i seguenti punti

§  proroga dei contratti sui posti in organico di diritto che sono stati "congelati" per la conclusione del transito del personale soprannumerario delle province e CRI

§  proroga sui posti non coperti dagli Assistenti tecnici per esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) e 2^ fascia (DM 75) che sono stati restituiti alla competenza dei singoli Dirigenti scolastici e che (per mancata revisione del DM 430/2000) hanno termine al 30 giugno;

§  proroga dei contratti al 31 agosto dei supplenti sui posti in organico di diritto, per tutte le tipologie di profilo e senza valutazione da parte dei Dirigenti scolastici.

Va specificato inoltre che la proroga del contratto al 31 agosto non può essere imposta e che il posto va eventualmente riassegnato tramite lo scorrimento delle graduatorie.

I Dirigenti scolastici dovranno conoscere quali e quanti posti risultavano vacanti in organico di diritto dopo la mobilità 2016/2017 o nel periodo in cui sono state fatte le convocazioni dei supplenti ATA dei 24 mesi o DM 75 da parte degli UST per l'a.s.2016/2017 e, comunque, entro il 31 dicembre 2016 (per decessi o altro) al fine di poter disporre la proroga dei contratti al personale in servizio, seguendo l'ordine di graduatoria dalla quale sono stati individuati.

 

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Mercoledì 8 febbraio, nel  Salone della UIL di Alessandria in Via Fiume 10, prenderà il via il corso di formazione destinato a tutti gli interessati ad approfondire il tema dell'Obesità infantile, tra prevenzione, educazione alimentare, bullismo e altro ancora.

Il corso è organizzato dall'ADA di Alessandria, Associazione per i diritti degli anziani, che anche quest'anno, com'era già accaduto lo scorso anno con il corso sul diabete mellito, ha deciso di appoggiare questa causa e offrire lezioni di formazione e approfondimento a cura di esperti specialmente a chi vive a stretto contatto con i ragazzi, quindi i genitori, gli insegnanti e il personale che lavora nelle scuole.

Dopo il grande interesse riscontrato tra i cittadini intervenuti numerosi  al convegno che si è svolto lo scorso 10 dicembre a Palazzo del Monferrato di Alessandria dal titolo Obesità infantile: un problema da condividere tra sanità e scuola, inizierà mercoledì 8 la prima delle sette lezioni sul tema.

Grazie all'Istituto comprensivo G. Galilei di Alessandria, che ha sposato l'iniziativa, gli insegnanti partecipanti avranno diritto a un credito.

Il progetto dell'ADA di Alessandria ha come obiettivo la sensibilizzazione degli insegnati e delle famiglia sul tema dell'obesità pediatrica e nell'adolescenza. Purtroppo la carenza di attività sportiva, una scorretta alimentazione che prevede molto spesso l'eccesso di merendine confezionate e altri fattori, tra cui la predisposizione, può portare durante la fase della crescita all'insorgere di problematiche legate al peso e al benessere del bambino.

I temi trattati durante gli incontri sono: Diabete ed Obesità nell'infanzia, relatore Dr. Riccardo Lera, Lo Stigma nella persona con Obesità, relatore Dr. Francesco Baggiani, L'alimentazione sana per sviluppare buone abitudini, a cura della Dr.ssa nutrizionista Stefania Brovero, L'approccio psicologico cognitivo e comportamentale al problema dell'Obesità, con la Dr.ssa Psicologa Beatrice Presciutti, Come condurre una vita sana come cura per Diabete ed Obesità, relatore Dr. Franco Fontana, Occuparsi di Obesità, disturbi alimentari, derisione e bullismo a scuola, relatrice la Dr.ssa Rita Tanas, e per concludere esercitazioni pratiche con i discenti sulle procedure operative in caso di bambino diabetico, con la partecipazione dell'Associazione Progetto Ryan.

Le lezioni si terranno in orario pre-serale, dalle 16.30 alle 19.

Le iscrizioni si sono chiuse in questi giorni con 90 partecipanti registrati.

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Aspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18/3 del CCNL comparto Scuola)

RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI

L'aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola che all'art. 18/3 recita:

"Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova".

DESTINATARI

Ai sensi dell'art. 18/3 del CCNL comparto Scuola l'aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova è attribuita a domanda dal dirigente scolastico al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova).

Sono equiparati ai dipendenti di ruolo e hanno diritto a richiedere l'aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova di cui all'art. 18/3 gli insegnanti di religione cattolica (IRC) incaricati stabilizzati, cioè coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio, hanno il posto orario completo (anche con l'unione di più spezzoni) e almeno quattro anni di insegnamento.

Rientrano altresì in questa categoria gli insegnanti di religione cattolica (IRC) della scuola di infanzia e primaria con una nomina di almeno 12 ore e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento (C.M. n. 77/1990).

È escluso dai beneficiari tutto il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato (non importa la scadenza del contratto).

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l'aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

La richiesta non è subordinata al superamento dell'anno di prova.

Nell'istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l'esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa:

se l'esperienza lavorativa è presso un Ente pubblico, basterà un'autocertificazione a supporto della richiesta; se l'esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.

PER QUALI MOTIVI È POSSIBILE RICHIEDERE L'ASPETTATIVA

L'attuale norma ha modificato in parte l'art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole "nell'ambito di altro comparto della P.A.".

Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.

Per quanto riguarda l'"altra amministrazione pubblica o ente pubblico" si precisa che questi devono essere al di fuori dal comparto Scuola.

Per quanto riguarda invece l'"altro lavoro" presso soggetti privati, non vi è nessun particolare vincolo (in questo caso, per esempio, l'aspettativa può essere utilizzata anche per insegnare nelle scuole non statali).

Non bisogna confondere l'art. 18/3 con gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola

Gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola affermano che il personale docente e ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E che l'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Come si evince dall'art. citato, la possibilità di accettare una supplenza è espressamente prevista dal Contratto Scuola per cui l'unico riferimento possibile è lo stesso art. 36 (personale docente) o 59 (personale ATA).

Non è possibile emettere dei decreti in riferimento all'art. 18, comma 3.

Tale ultimo articolo afferma, come finora specificato, che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Pertanto, il personale docente o ATA che vuole accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, lo potrà fare solo in virtù degli artt. 36 o 59 citati.

Nota della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia (6/12/2012)

"Pervengono alla scrivente Ragioneria parecchi decreti di collaboratori scolastici di ruolo che chiedono aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti disponibili di assistente amministrativo.

Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l'art. 59 del medesimo CCNL che permette all'interno dello stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, si ritiene quanto meno inopportuno il ricorso all'aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell'art.18 in quanto la medesima è preordinata alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).

Si fa pertanto presente che la scrivente Ragioneria non potrà far altro che formalizzare nei casi in esame osservazione impeditiva alla registrazione, supportata e suffragata anche dall'interpretazione fornita dall'ARAN con orientamento applicativo del 14 dicembre 2011."

Orientamento applicativo ARAN

Cosa significano le locuzioni "per un anno scolastico" e "diversa attività lavorativa" espresse all'art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 ?

E' possibile reiterare il periodo di aspettativa di cui al terzo comma dell'art. 18 così come prevedono gli artt. 36 e 59 dello stesso contratto?

"L'art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo indeterminato che volesse realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o  superare un periodo di prova Tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato.

Gli artt. 36 e 59 del su citato contratto, invece, disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre.

Ne consegue che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei due articoli, e che solo per l'art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico."

CASI PARTICOLARI

L'art. 45 commi 9 e 10 del CCNL comparto Scuola prevede per il solo personale ATA:

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.

Tali commi sono specifici per il personale ATA e non sono previsti per quello docente.

Il personale ATA, quindi, in base ai comma 9 e 10 sopra citati dispone di un'aspettativa senza retribuzione che non ha un periodo di tempo predefinito.

Ai sensi del comma 9 il dipendente può fruire di un'aspettativa durante il periodo di prova nella scuola statale e nello stesso tempo "conservare", senza retribuzione, il posto di cui era titolare nella stessa o altra Amministrazione. Al termine del periodo di prova nella scuola, il dipendente potrà decidere, sia in caso di esito favorevole che sfavorevole della prova, di rimanere in servizio oppure di ritornare nell'Amministrazione di provenienza.

Ai sensi del comma 10, invece, il dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto, ha la possibilità, senza limitazioni di tempo (l'art. 18/3 ricordiamo invece che stabilisce la limitazione di "un anno scolastico") e senza retribuzione, di assumere servizio presso l'Amministrazione o ente di altro comparto a seguito di superamento di concorso per la durata del periodo di prova.

COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE

L'aspettativa di cui all'art. 18/3 per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova spetta di diritto al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato e non è subordinata alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle "esigenze dell'amministrazione".

La norma, infatti, prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio.

Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (autocertificazione o certificazione a giustificazione della richiesta).

Nel momento in cui il dirigente concede l'aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve essere trasmesso, unitamente all'istanza in carta semplice prodotta dal dipendente e alla documentazione eventualmente presentata, alla Ragioneria provinciale dello Stato per il visto. L'aspettativa infatti non è retribuita e di conseguenza incide sul trattamento economico.

Il decreto sarà numerato progressivamente ed annotato nell'apposito registro dei decreti.

Per il personale in regime di part time (verticale/orizzontale) il periodo di aspettativa non va in alcun modo ridotto, ma può essere concesso con le medesime modalità e regole con cui si concede per il personale a tempo pieno.

Pertanto l'aspettativa, una volta concessa, copre l'intero periodo richiesto.

MODALITÀ E CRITERI DI FRUIZIONE

L'art. 18/3 del CCNL comparto Scuola offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro con un'altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse dalle Istituzioni Scolastiche (non è infatti possibile svolgere un'attività che sia in "conflitto di interessi" con quella prestata presso l'Amministrazione di appartenenza) o soggetto privato (su questo aspetto non ci sono vincoli).

L'aspettativa può avere anche durata inferiore all'anno scolastico tenendo presente che la norma fa riferimento esclusivo ad "un anno scolastico" da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno.

Pertanto, se un dipendente chiede l'aspettativa in questione per l'anno scolastico 2013/2014 limitata ad un numero di mesi (es. la richiesta è a novembre e non a partire dal 1° settembre), non potrà essere accolta una nuova richiesta di proroga per l'anno scolastico successivo.

Il periodo di aspettativa non potrà quindi essere prorogato, risultando l'anno scolastico il periodo massimo di durata.

In mancanza di una circolare o sentenza interpretativa sul punto, si ritiene inoltre che la dicitura "per un anno scolastico" è da intendere che il dipendente può fruire dell'aspettativa una volta sola nell'arco della vita lavorativa.

INTERRUZIONE DELL'ASPETTATIVA

L'aspettativa potrebbe essere interrotta prima della scadenza del periodo richiesto nel momento in cui vengono meno i motivi che l'hanno originata (termine dell'attività lavorativa o del periodo di prova).

Il dirigente nel momento in cui riceve la richiesta del dipendente contenente valide motivazioni e le ritenga tali, può accettarla, con la precisazione che non potrà però essere modificata la situazione del supplente a suo tempo nominato in sostituzione del titolare assente.

Giova infatti ricordare come la clausola del "rientro anticipato del titolare" ai fini di un'eventuale revoca della supplenza era espressamente prevista dal CCNL/1995, mentre analoga previsione non è stata riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest'ultimo ancora in vigore).

Dello stesso parere è L'ARAN che alla domanda Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare? risponde:

"Si fa presente che l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del "rientro anticipato del titolare", questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile."

Oggi l'unico art. di riferimento è il 25 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che "Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".

Pertanto, l'unica ipotesi di risoluzione del rapporto è l'annullamento della procedura che ha dato titolo all'attribuzione del contratto.

Nel momento in cui il dirigente accetterà il rientro anticipato del titolare questi potrà essere a disposizione della scuola per il suo orario di servizio, mentre il dipendente supplente continuerà a svolgere normalmente la sua attività fino alla naturale scadenza del contratto.

EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI

Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l'anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.

Cessato dalla posizione di aspettativa il dipendente prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, detratto il tempo passato in tale posizione.

Tale periodo può essere valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione contributiva da parte dell'interessato.

Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.

Si veda D.Lgs. 30/4/1997, n. 184 (artt. 5 e seguenti); circolare INPDAP n. 23/1998 e n. 6/2008; art. 5 D.Lgs. n. 564/1996 (i periodi sono riscattabili, nella misura massima di 3 anni, purché successivi al 31/12/1996).1

Nota bene

Dal momento che l'aspettativa, una volta concessa, comporta solo il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e con l'interruzione dell'anzianità di servizio, si precisa che tale periodo non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell'anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l'individuazione del personale soprannumerario. A tal proposito si ricorda che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa di cui all'art. 18 del CCNL comparto Scuola, il punteggio per i servizi di ruolo e di pre ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.

CUMULABILITÀ CON ALTRI PERMESSI E/O ASPETTATIVE

Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per anno sabbatico ecc.) debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell'aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova.

Pertanto, il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per anno sabbatico, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l'aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare in servizio. Lo stesso discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.

Inoltre l'aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova non si conteggia nei "due anni e mezzo in un quinquennio" dell'"aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio" e quindi, anche una volta terminato il periodo dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 18/1 del CCNL comparto Scuola, il dipendente può fruire dell'aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova (art. 18/3 dello stesso Contratto).

1Il D.Lgvo n. 184 del 30/04/1987 entrato in vigore il 12/07/1987, ha introdotto all'art. 5 anche per i dipendenti pubblici la possibilità di proseguire volontariamente il versamento dei contributi in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa far valere: – 5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca ovvero 3 anni di contributi effettivi nel quinquennio precedente la domanda; – 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono dal 31/12/1996 in poi un lavoro a tempo parziale;- 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono una attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31/12/1996 e non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. La circolare n. 11 del 17/05/2008 dell'Inps gestione Ex Inpdap, precisa al punto 1: "con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la misura." Pertanto l'anno di aspettativa così valutato è valido sia al raggiungimento del requisito pensionistico che alla misura della pensione. Si ricorda, che come previsto dalla Circolare Inps n. 12 del 25/01/2013, dal 4/04/2013 la modalità di trasmissione dell'istanza di prosecuzione volontaria (e non solo) avviene via: – Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; – Contact Center Integrato – n. 803164; – Patronati.

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Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.

Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.

L'articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:

esercizio del commercio e dell'industria;impieghi alle dipendenze di privati;cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all'art. 61, nel caso di società cooperative.

L'articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Cosa si intende per esercizio del commercio e dell'industria?

Per esercizio del commercio e dell'industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.

L'esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

Il decreto legislativo n. 297/94 all'art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" e il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."

Le disposizioni sopra illustrate sono state in parte mitigate dal DPCM n. 117/89 e dalla legge n. 662/96, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

L'articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, può svolgere l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Legge n. 662/96 all'art. 1 comma 58 recita:

"La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa ...

Il personale in part- time, quindi, può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d'interesse con l'attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, "amicale" o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.

Il decreto legislativo 165/01 conferma, all'articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96:

"Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".

Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:

non può svolgere attività imprenditoriale;non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell'ufficio legale dell'USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.

Il detto parere fornisce una chiara spiegazione relativa alla differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell'una e dell'altro. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto sta alla base della concessione suddetta (possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato) fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto.

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