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Scuola: cessazione dal servizio dal 1°settembre 2017 D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Indicazioni operative. Il termine finale per la presentazione è il 20 gennaio 2017 per tutto il personale del comparto scuola.

In riferimento alla nota prot. MIUR, AOODGPER Registro Ufficiale(U) 0038646 del 07/12/2016 per il collocamento in quiescenza dal 1° settembre 2017 , si trasmette in allegato le indicazioni operative per l'attuazione del D,M.in oggetto.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti a131 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte

a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. I comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

..... anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il 20 febbraio 2017. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1)      presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

2)      presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3)      presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato

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