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Visualizza articoli per tag: decreto legge 4 del 2019

Il Decreto sulle pensioni risponde ad una parte delle attese dei lavoratori, mentre lascia senza risposte alcune questioni rilevanti del sistema previdenziale.
Quota 100 è un passo importante verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione. Essa costituisce una buona opportunità per lavoratori con carriere continue e strutturate, un intervento utile per i lavoratori del nord e del settore pubblico, meno per quelli del centro sud e del tutto insufficiente per le donne, che raramente raggiungono i 38 anni di contribuzione. Inoltre, l'introduzione del meccanismo delle finestre è penalizzante per tutti i lavoratori ed in particolare penalizza i lavoratori del settore pubblico, poiché per loro la finestra di accesso alla pensione è di 6 mesi, il doppio di quella prevista per i lavoratori del settore privato.


Per l'introduzione di una piena flessibilità di accesso alla pensione la UIL valuta come necessario varare misure previdenziali che valorizzino la maternità ed il lavoro di cura, svolto prevalentemente dalle lavoratrici, occorre operare interventi che sostengano il futuro previdenziale dei giovani lavoratori con meccanismi che coprano i buchi di contribuzione e la frammentarietà del lavoro, stabilire criteri che tengano conto delle diverse aspettative di vita dei lavoratori in relazione alla mansione svolta ed alla storia lavorativa.


Importantissimo per una corretta valutazione della previdenza italiana è la nuova istituzione delle due Commissioni tecniche che devono avere il compito di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale e di stabilire criteri scientifici per individuare le mansioni gravose ed usuranti.


La Pensione di cittadinanza, si pone come obiettivo quello di rispondere alle esigenze di contrasto alla povertà, ma è bene che sia strutturata in modo lineare, adeguato, per perseguire efficacemente gli scopi prefissati. Per la UIL si deve intervenire per armonizzare tutte le integrazioni e maggiorazioni che oggi spettano ai pensionati, ed è importante, che gli interventi di natura previdenziale non siano ancorati alla valutazione dell'Isee e del reddito familiare, come nel caso della pensione di cittadinanza, poiché le misure pensionistiche hanno e devono avere carattere soggettivo basandosi sulla storia contributiva dei lavoratori e premiando chi ha versato per più tempo, in questo modo si evita di incentivare il lavoro nero ed il rischio che in passato era definito come "imprevidenza". Parallelamente bisogna riprendere il processo di rivalutazione delle pensione attraverso l'estensione della 14° fino a 1.500 euro, misura che valorizza gli anni di contributi versati.

Al contempo, bisogna ridurre la pressione fiscale sulle pensioni che attualmente nel nostro Paese grava sui pensionati quasi il doppio rispetto alla media europea, operando una modifica delle detrazioni specifiche e dando, così, anche un concreto impulso alla domanda interna.
Per ciò che concerne l'anticipo pensionistico dei lavoratori precoci, come UIL vogliamo ribadire con forza l'idea secondo cui 41 anni di contribuzione sono
sufficienti per l'uscita dal mondo del Lavoro e che "quota 41" deve essere estesa a tutti i lavoratori. In tal senso l'abrogazione degli incrementi automatici dell'età
pensionabile per le pensioni anticipate è un piccolo passo nella giusta direzione, ma, al contempo, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la
decorrenza della pensione. Un artificio atto solo ad aggirare la norma senza la vera e necessaria revisione, che per la UIL è centrale e va valutata nel suo complesso,
superando gli attuali automatismi, la doppia penalizzazione rappresentata dal contemporaneo aumento dell'età e la reversione dei coefficienti di trasformazione e
prevedendo adeguamenti che siano parametrati in relazione alla mansione svolta dai lavoratori.


Valutiamo favorevolmente la proroga dell'Ape sociale e quella di Opzione donna.
Manca, invece, un intervento risolutivo al tema degli esodati.
Positiva l'introduzione di un meccanismo che consenta il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione prevedendo che, tramite un accordo con il datore di lavoro,
l'onere possa essere preso in carico da quest'ultimo, tuttavia, è necessario riparametrare i criteri con cui si stabilisce il costo di tale riscatto, rendendoli più
accessibili. Appare superfluo, inoltre, porre un limite temporale di 5 anni, poiché nel sistema contributivo i lavoratori percepiranno pensioni proporzionali a quanto
versato, quindi in coerenza con il nostro sistema si dovrebbe concedere a tutti i lavoratori massima liberta nella scelta della durata e dell'ammontare dei versamenti
aggiuntivi che intendono eseguire. Riteniamo, poi, che prevedere un nuovo criterio di calcolo dell'onere dovuto per il riscatto degli anni di laurea possa essere opportuno, ma per la UIL sarebbe necessario dare più flessibilità al sistema concedendo al lavoratore di scegliere quanto versare in relazione alla propria disponibilità .


Come UIL, crediamo sia profondamente sbagliata la previsione di pagare il TFS ed il TFR ai lavoratori del settore pubblico con un ritardo che può arrivare a 7 anni.
L'introduzione di sconti fiscali atti a compensare eventuali anticipi richiesti tramite istituti di credito è un artificio che non cancella la grave discriminazione operata,
segnaliamo inoltre che l'attuale stesura del decreto escluderebbe da questa possibilità i lavoratori che percepiranno il TFR e non il TFS.
Il decreto Legge, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali potranno versare un assegno straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che raggiungeranno i
requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Creare una flessibilità in uscita tramite l'utilizzo di tali fondi è positivo, ma l'elevato costo potrebbe rendere lo
strumento poco fruibile.


La UIL valuta positivamente che, attraverso le richieste unitarie ad opera dei Sindacati, si sia giunti a una soluzione normativa in grado di regolamentare l'avvio
della prescrizione dei contributi nel settore pubblico, ma è necessario che in questi tre anni sia avviata una campagna informativa a carico delle amministrazioni che
solleciti i lavoratori a controllare le proprie posizioni previdenziali, segnalando ogni eventuale errore.


Infine, per quanto riguarda la riforma dell'INPS e dell'INAIL, il decreto affronta in modo parziale la riforma della governance, rispetto alla quale è giusto rafforzare il
ruolo e la funzione dei Civ, dove siedono le Parti Sociali, rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese, gli azionisti di maggioranza di questi enti,
dotandoli di reali ed esigibili poteri d'indirizzo e di controllo al fine di creare degli enti efficienti, efficaci e partecipati.


ANALISI MISURE
Pensione di cittadinanza


Il Reddito di cittadinanza (RdC), se erogato a nuclei familiari composti esclusivamente da componenti con età superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi
della speranza di vita, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. In questo caso i requisisti richiesti sono essenzialmente gli stessi del RdC salvo alcune
differenze inerenti in particolare il reddito:
a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, residente in Italia
da almeno 10 anni;
b) Un Isee familiare inferiore a 9.360 € e comunque:
- un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a
30.000€;
- un patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a 6.000 €,
aumentato di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al
1°, fino ad un massimo di 10.000 €;
- un valore del solo reddito familiare inferiore a 7.560 € incrementata in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o 9.360 € se il nucleo
familiare risiede in un immobile in affitto.


c) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati sei mesi prima
della richiesta, o comunque un auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolata per la prima volta
nei 2 anni precedenti;
d) Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di imbarcazioni da diporto.
e) Non si ha diritto alla Pensione di Cittadinanza se nel nucleo familiare è presente un soggetto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12
mesi successivi alle dimissioni;
Ai soli fini della pensione di Cittadinanza, il reddito Isee è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del
nucleo familiare.
Il beneficio economico corrisposto, che sarà esente ai fini Irpef e la Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare qualora
questi ne abbiano tutti diritto.


L'importo sarà pari a:


 Un'integrazione corrispondente alla differenza tra il reddito percepito fino alla soglia di 7.560 moltiplicata per il coefficiente relativo ai componenti il nucleo
familiare e comunque fino ad un massimo di ulteriori 1.800 € annui.
 Un contributo per il canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 € annui, in alternativa è corrisposto una somma non superiore a 1.800 € per coloro che
stanno rimborsando le rate di un mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa.
Il beneficio economico sarà erogato dal mese successivo a quello della domanda di richieste.
La somma viene erogata tramite una carta apposita per gli acquisti consentiti da norma e per il prelievo massimo di 100 € al mese e deve essere obbligatoriamente
utilizzato entro il mese di successivo a quello di erogazione. L'ammontare della prestazione non spesa viene sottratta nei limiti del 20% dalla mensilità successiva.
I componenti dei nuclei familiari con disabilità grave o non autosufficienza o comunque con un'età superiore a 65 anni, sono esonerati dagli obblighi previsti per il
Rdc e la pensione di cittadinanza e per loro non opera la sospensione, dopo 18 mesi, invece prevista per il Rdc.

Quota 100


Per il triennio 2019-2021, in via del tutto sperimentale, è introdotta la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori che abbiano almeno raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 38 anni.
Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, ma nulla è determinato per il requisito contributivo, ricordiamo che il prossimo adeguamento scatterà a gennaio 2021.
Per il conseguimento del diritto a pensione, è consentito il cumulo gratuito delle anzianità contributive che siano state maturate in due o più differenti gestioni
previdenziali.
La pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo e dipendente, fatta eccezione di quei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale non oltre il limite di 5.000 € sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Per ciò che concerne i lavoratori del settore privato, chi ha maturato i requisiti previsti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potrà accedere al pensionamento
anticipato entro il 1° aprile 2019. È introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione, per conseguire la decorrenza della prestazione.


Invece, i lavoratori del settore pubblico che abbiano maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018, potranno andare in pensione anticipatamente dal 1° agosto 2019. È introdotta una finestra mobile di 6 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione per conseguire la decorrenza della prestazione. Inoltre, è necessario, per i lavoratori del settore, un preavviso minimo di 6 mesi per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
Nel settore pubblico "Quota 100" deroga dalla possibilità del collocamento in riposo d'ufficio come previsto dalla normativa vigente.
Per il personale scolastico, (del comparto scuola) ovvero gli insegnanti che abbiano raggiunto suddetti requisiti ed il personale AFAM, potranno accedere alla pensione a partire dal primo settembre 2019. Il DL stabilisce che in sede di prima applicazione la il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo è fissato al 28 febbraio.


Quota 100, non potrà essere utilizzata per la sottoscrizioni di accordi di pensione o di accompagnamento al pensionamento tramite l'utilizzo di fondi bilaterali. È, però ammessa una deroga, al ricorso ai fondi bilaterali, per le esigenze di innovazione e per i percorsi di ricambio generazionale.
Non potranno accedere al pensionamento con quota 100 il personale delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, e della guardia di finanza.

Blocco aspettativa di vita per pensione anticipata e quota 41


Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita- viene sospeso l'incremento automatico del requisito contributivo per l'accesso alla
pensione anticipata ed anticipata per i lavoratori precoci, fino al 31 dicembre 2026, che quindi dal 2019 sarà pari a:
 42 anni e 10 mesi, per gli uomini;
 41 anni e 10 mesi, per le donne;
 41 anni, per precoci uomini e donne.
Tuttavia, viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi che pospone la decorrenza della pensione.
La prima decorrenza prevista per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 è fissata al 1° aprile 2019.
Anche in questo caso per il settore scolastico viene prevista la possibilità di presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio, ma solamente per
il 2019.

Opzione donna


È stata prorogata di un anno, in via sperimentale, "opzione donna" che consente alle lavoratrici il pensionamento anticipato con il totale ricalcolo contributivo della
posizione maturata. Potranno accedere alla pensione con questa "opzione" le lavoratrici:
Con almeno 58 anni di età se si tratta di lavoratrici dipendenti o almeno 59 anni di età se si tratta di lavoratrici autonome al 31 dicembre 2018;
Con un anzianità contributiva pari a 35 anni al 31 dicembre 2018.


Per la decorrenza della prestazione si applicano le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Al requisito anagrafico non si applica l'incremento automatico in relazione all'aspettativa di vita.


L'ape sociale


La sperimentazione dell'Anticipo pensionistico sociale "APE Sociale" è prorogato al 31 dicembre 2019.
Prescrizione contributi settore pubblico
Il termine di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori del settore pubblico, riferiti ad omessi versamenti per periodi fino al 31 dicembre 2014, non si applica fino al 31 dicembre 2021.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019 – 2021, gli iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi ed alla gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995, ovvero che abbiano versato il primo contributo successivamente al 1° gennaio 1996, interamente appratenti al regime contributivo, hanno la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e dell'ultimo contributo, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria.


La facoltà di riscatto è prevista solo per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.
Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione oppure in massimo 60 rate mensili, ciascuna con un importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione.


Tale onere può essere sostenuto dal beneficiario o dai parenti entro il secondo grado.
Su tale costo potrà essere detratto dall'imposta lorda dovuta nella misura del 50%.
Inoltre, per il settore privato, questo onere può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, in questo caso l'intero importo è deducibile dal reddito d'impresa.


Riscatto anni di laurea
Il Decreto Legge introduce un ulteriore possibilità nel calcolo dell'onere dovuto per il riscatto della laurea riservato ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età, che darà l'opportunità di riscattare periodi che saranno imputati al regime contributivo della pensione.
L'onere dei periodi di riscatto dei periodi di riscatto è rappresentato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo del contratto collettivo nazionale di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 233 del 1990.
Esclusione dal massimale contributivo
Esclusione di carattere opzionale del massimale contributivo per quei lavoratori che esercitano attività lavorativa in quei settori in cui non vi sono forme di previdenza complementare per le quali sia prevista una compartecipazione del datore di lavoro.


Fondi bilaterali
I fondi bilaterali potranno erogare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti per "quota 100", senza riscatti o
ricongiunzioni, nei tre anni successivi l'accordo.

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
TFS TFR settore pubblico
Per chi accede alla pensione con quota 100 le procedure per il pagamento del TFS sono differite fino al raggiungimento dell'età prevista dalla legge per il
pensionamento di vecchiaia che oggi coincide con 67 anni,
A seguito del raggiungimento di un accordo tra istituti di credito, Ministero dell'Economia e Ministero della Pubblica Amministrazione con apposita
documentazione rilasciata dall'Inps i lavoratori del settore pubblico potranno richiedere un finanziamento del valore massimo di 30.000 € con un tasso d'interesse
fisso e dei costi di gestione della pratica stabiliti dall'accordo stesso.
Detassazione TSF TFR
Si prevede una agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio, corrisposte ai dipendenti pubblici:
 L'Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola,
dell'AFAM e dell'Università);
 L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti
Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
 L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non
Economici e delle Camere di Commercio.
Più nel dettaglio, viene introdotta una detassazione per i TFS liquidati per cessazioni
dal servizio successive al 31 dicembre 2019 con aliquote pari a:
 - 1,5% per 12 mesi;
 - 3% per 24 mesi;
 - 4,5% per 36 mesi;
 - 6% per 48 mesi;
 - 7,5% per 60 mesi.
La detrazione si applica solo sulla parte di importo fino a 50.000 €.
Per le indennità di servizio corrisposte dal 1° gennaio 2020, l'imposta è ridotta dell'1,66%.
CDA INPS – INAIL
Il decreto reintroduce il CDA negli organi di gestione dell'Inps e dell'Inail limitandosi ridisegnare i compiti e le funzioni, prima in capo alla sola presidenza, dei vertici degli enti adattandoli alla nuova struttura ed a normare le modalità di nomina dei componenti.

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