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I contratti cosiddetti "covid" ai sensi dell'articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, sono supplenze brevi ovvero contratti a tempo determinato stipulati dal dirigente scolastico. Tale personale in caso di malattia ha comunque diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

In sintesi, per i supplenti brevi o ai supplenti temporanei, in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%. Dunque per assenze dovute a malattia per un periodo superiore a 30 giorni, il contratto di lavoro automaticamente cessa.

Il servizio maturato fino all'eventuale licenziamento è pienamente valutabile ai fini delle graduatorie.

Naturalmente stiamo parlando di malattia "normale", non legata al CovidIl periodo di malattia Covid infatti è equiparata a ricovero ospedaliero e non fa scattare il comporto per il licenziamento

Supplenze "covid" docenti e ATA: ci si può ammalare per max 30 giorni, pagati al 50%. Escluso Covid

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

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