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Cambia l'appalto in mensa, la Uiltucs vince: reintegrati i lavoratoridi masterUILTuCS vince ancora! Importante conferma della Corte di Appello dell'ordinanza emessa del Tribunale di Torino circa il licenziamento operato ai danni di sei lavoratori della mensa di un ospedale da parte dell'azienda subentrata nell'appalto.

Il Tribunale ha ribadito che, in questo caso, si configura trasferimento di azienda, con applicazione dell'art. 2112 codice civile; ne consegue che, ai fini dell'anzianità di servizio, deve farsi riferimento al periodo di lavoro complessivamente prestato nelle varie gestioni e che, nel caso di licenziamento illegittimo, si applica la normativa connessa alla data di assunzione originaria (art. 18 legge 300/1970 ante riforma).

Risultato: i lavoratori sono stati reintegrati nel posto di lavoro e hanno ricevuto un risarcimento economico.

Se è pur vero che non è possibile considerare genericamente tutti i casi di cambio di appalto come trasferimenti di azienda, è indubbio che la riforma del D. Lgs. 276/2003 ha rafforzato tale possibilità; analogamente, molte sentenze europee hanno affermato il valore della tutela occupazionale e delle condizioni contrattuali che possono essere garantite attraverso le norme in tema di trasferimento di ramo e/o di azienda, anche nei casi in cui il peso dell'elemento "lavoro" prevalga sui tradizionali fattori patrimoniali (beni, strutture ecc.).

Pubblicato in Notizie: UILTuCS

La sentenza con cui il Tribunale di Torino dà ragione alla UILTuCS in un caso di cambio di appalto nella Ristorazione Collettiva assume un valore determinante per l'insieme degli argomenti affrontati. Sempre più frequentemente, nella successione tra imprese per la gestione di un servizio in appalto, il mantenimento dei livelli occupazionali e del monte ore contrattuale dei singoli lavoratori viene messo in discussione dalle aziende, che adducono motivazioni spesso strumentali. Tutto ciò in spregio della clausola sociale contemplata dal CCNL, la cui funzione è stata ribadita anche nel recente Codice per gli Appalti pubblici.

Nel caso in oggetto, l'azienda subentrante avvia una procedura per licenziamento collettivo per "liberarsi" di alcuni lavoratori ritenuti in esubero nell'appalto della mensa della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il licenziamento viene impugnato dalla UILTuCS Piemonte con pieno successo.

In primis, il giudice ribadisce il principio che, a fronte di equivalenza e fungibilità di mansioni con addetti operanti in altri appalti, occorre estendere l'ambito di riferimento entro cui individuare i lavoratori da licenziare a tutti gli appalti (o quantomeno a quelli territorialmente limitrofi), secondo i criteri previsti dalla legge n. 223/1991. Questo orientamento – non sempre condiviso dalla magistratura e con riflessi problematici anche per il Sindacato nel rapporto con i lavoratori – ha il merito di costituire un "freno" per quelle imprese che pensano, con questi metodi, di "liberarsi" di personale "scomodo".

Il secondo principio affermato dal giudice si inserisce nell'annosa questione riferita alla configurazione del cambio di appalto come forma di trasferimento di ramo di azienda. Il dibattito su questo argomento è tuttora intenso, contraddistinto in Italia da posizioni retrive che hanno portato la Commissione Europea ad imporre la recente modifica del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Al contrario, in Europa, molti pronunciamenti si sono indirizzati verso la tesi secondo cui ""se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l'azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall'art. 2112 c.c.". In tal senso, proprio con riferimento alla Ristorazione Collettiva, ha fatto storia la causa C-340/01 (Abler e altri) del 20 novembre 2013.

Il giudice torinese ha accertato che l'azienda "è subentrata nella piena disponibilità di numerosi locali adibiti ad usi diversi (produzione dei pasti, mensa, lavanderia) e situati presso i vari presidi ospedalieri interessati dall'appalto, (...) compresi impianti, macchine, attrezzature e arredi indicati nel capitolato" e, quindi, si sono realizzate le condizioni di cui al trasferimento di ramo d'azienda con la conseguente applicazione alla vicenda dell'art. 2112 c.c.

La terza disposizione del giudice afferisce la tutela da riconoscere a questi lavoratori, ingiustamente licenziati. La vicenda avviene alla fine del 2015, quando il Job's Act è ormai pienamente efficace: i rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015 non godono più della tutela dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori ai fini della reintegrazione in presenza di licenziamento illegittimo.

La UIL aveva fortemente insistito, all'epoca del provvedimento del Governo, affinché fossero salvaguardati i lavoratori degli appalti, il cui rapporto è "naturalmente" soggetto a frequenti cambiamenti del datore di lavoro. Purtroppo, siamo rimasti inascoltati.

Il giudice riconosce oggi il pieno fondamento della tesi da noi sostenuta e lo afferma sia in rapporto alla legge che al CCNL.

"posto che il subentro della società nell'appalto del servizio di ristorazione costituisce a tutti gli effetti trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ciò impone di retrodatare l'instaurazione del rapporto interrotto dal licenziamento impugnato alla data di decorrenza che esso aveva con il precedente appaltatore. Per tutti i ricorrenti essa è certamente anteriore alla data del 7 marzo 2015 in cui è entrato in vigore il d.lvo n. 23/2015, con conseguente applicazione della tutela prevista dal c.d. degli artt. 18 comma 4 legge 300/1970."Nel CCNL si evince "chiaramente che la scelta della novazione del rapporto di lavoro dal punto di vista formale coesiste con una chiara volontà delle parti collettive di dare, però, sostanziale piena rilevanza all'anzianità effettiva dei lavoratori acquisiti sul posto lavoro." E', quindi, la prima data di assunzione nell'appalto ad assumere rilievo ai fini del calcolo dell'anzianità nei casi in cui la legge si riferisce a questo criterio.

In conclusione, questa sentenza rappresenta un ottimo punto di riferimento per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati in appalti di servizi, in collegamento con la modifica del DLgs. 276/2003 e la riforma del Codice degli Appalti. La discussione in atto con le imprese della Ristorazione e della Vigilanza Privata dovranno sicuramente tenerne conto.

La battaglia per il diritto alle clausole sociali continua, oggi festeggiamo una prima vittoria!

Scarica la sentenza del Tribunale di Torino del 12 agosto 2017.

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I buoni pasto sono un mezzo di pagamento usato da aziende pubbliche e private, uno strumento alternativo al servizio mensa che in Italia ha un giro di affari di circa tre miliardi di euro. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 122/2017 del 7 giugno 2017 ha posto nuove regole in merito per limitare gli abusi e per modellarli all'uso reale da parte dei possessori.

Le novità per i buoni pasto riguardano principalmente i giorni in cui possono essere utilizzati e il numero di buoni pasto che può essere usato cumulativamente.

Le novità per i buoni pasto entreranno in vigore dal 9 settembre 2017.

Buoni pasto, chi ne ha diritto?

Il nuovo decreto stabilisce che i buoni pasto potranno essere concessi anche ai lavoratori part-time e non solo a quelli assunti a tempo pieno, purché siano subordinati. I buoni pasto quindi potranno essere attribuiti anche ai lavoratori per i quali non è prevista la pausa pranzo.

I buoni pasto potranno essere assegnati anche ai collaboratori dell'azienda che non sono però lavoratori subordinati.

Buoni pasto, la forma

I buoni pasto dovranno essere emessi in forma cartacea, ed indicare:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore e della società che li emette a norma di leggeil valore del buono pasto espresso in euroil termine entro il quale i buoni vanno utilizzatilo spazio per la firma del lavoratore e del timbro dell'esercizio dove vengono spesi

- I buoni pasto non possono essere ceduti a soggetti diversi dal beneficiario, neanche a titolo gratuito: il buono pasto, quindi, non può essere né venduto, né donato. I buoni pasto sono di proprietà del lavoratore che li percepisce e non sono trasferibili. Nemmeno al coniuge che va a fare la spesa per conto dell'intero nucleo famigliare.

Esistono anche buoni pasto in formato elettronico aventi, nella loro struttura digitale, gli stessi elementi e requisiti dei buoni pasto cartacei.

Buoni pasto, il valore

I ticket sono parzialmente deducibili, quelli cartacei hanno un valore massimo di 5,29 euro non soggetti a tassazione mentre quelli elettronici, in vigore dal 2015, hanno un importo massimo non soggetto a tassazione di 7 euro, ossia l'equivalente di 400 euro annui in più da destinare all'acquisto e al consumo di prodotti alimentari.

Buoni pasto, dove utilizzarli?

I buoni pasto possono essere usati presso:

bar,supermercati,mense e spacci aziendali,agriturismi,ittiturismi,mercati rionali.

Questa è la novità più importante, che asseconda il vero utilizzo da parte degli aventi diritto che si è consolidato negli anni.

La precedente legge affermava che i buoni non fossero cumulabili per fare la spesa e che, di conseguenza, se ne può usare solo uno al giorno. Norma non seguita dagli utenti, che li usavano e usano tuttora principalmente nei supermercati. La nuova legge prevede, invece, che se ne possano usare contemporaneamente fino a otto, limitatamente però ai soli generi alimentari.

I buoni pasto vanno usati per intero, cioè per tutto il valore indicato nel documento, e non danno diritto ad ottenere resto. Sono documenti di legittimazione e non titoli di credito.

Buoni pasto, la cumulabilità e i giorni di utilizzo

La nuova norma stabilisce che i buoni pasto possono essere utilizzati anche cumulativamente, come detto: il limite massimo di buoni pasto spendibili nello stesso esercizio è pari ad otto.

I buoni pasto non potranno essere utilizzati in giornate non lavorative.

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