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Per il prossimo anno, si prevede  un'unica fase per ciascun grado di istruzione sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.

Per i movimenti provinciali non ci sarà più distinzione tra fase comunale e fase provinciale, così come saranno in un'unica fase i movimenti provinciali e interprovinciali.

All'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.

Importante chiarimenti in proposito vengono forniti nell'art.6 dal comma 2 dove si stabilisce che

la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo l' ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.

Nell'Allegato 1 dopo le operazioni propedeutiche alla mobilità, come abbiamo chiarito nel Nell'articolo (descritto nelle pagine successive), seguono i movimenti territoriali e professionali raggruppati e distinti in movimenti provinciali e interprovinciali con priorità per i primi.

La mobilità provinciale, infatti, rientra, nella sequenza operativa dal movimento 1 al movimento 23, con la distinzione seguente:

§  Trasferimenti provinciali: dal movimento 1 al movimento 15

§  Mobilità professionale provinciale: dal movimento 16 al movimento 23

Segue, dal movimento 24, la mobilità interprovinciale, che si conclude con il movimento 36, con la seguente distinzione:

§  Trasferimenti interprovinciali: dal movimento 24 al movimento 32

§  Mobilità professionale provinciale: dal movimento 32 al movimento 36

Si indicano di seguito i diversi movimenti in ordine sequenziale:

MOVIMENTI PROVINCIALI

1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

Si precisa che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti supposto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune in altri circoli.

2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI , indipendentemente dalla provincia di provenienza

Si precisa che tale precedenza (DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

§  personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

§  personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

3) trasferimenti a domanda nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI (TRATTASI DI POSSIBILITA' DI RIENTRO NELLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ PER I DOCENTI ANCORA PERDENTI POSTO); nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati

4) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa

5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) riguarda il personale docente che si trova, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

§  disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

§  personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

§  personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

6) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per i genitori di disabile nella provincia di titolarità (RIENTRANO IN TALE PRECEDENZA ANCHE IL TUTORE LEGALE E, IN ASSENZA DEI GENITORI, IL FRATELLO CONVIVENTE CHE ASSISTE LA SORELLA DISABILE (O VICEVERSA).

7) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI per assistenza ai familiari nella provincia di titolarità (TRATTASI DI ASSISTENZA AL CONIUGE CON DISABILITÀ O FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE)

8) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità;

Si precisa che le precedenze citate riguardano i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie (comma 14) e i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. (comma 15)

9) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 – dell'ipotesi di CCNI nel comune di precedente titolarità

10) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI nella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) riguarda il personale scolastico coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86 (TRASFERITO D'UFFICIO/DI AUTORITÀ)

11) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNInella provincia di titolarità

Si precisa che tale precedenza (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) riguarda il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l'esercizio del mandato (SONO RICOMPRESI I CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITÀ).

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) 11) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni dell'organico dell'autonomia e viceversa.

12) trasferimenti d'ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

15) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia;

Con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale

16) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I)dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI sono compresi i passaggi interprovinciali (NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

17) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI, sono compresi i passaggi interprovinciali(NON VEDENTI ED EMODIALIZZATI);

Si precisa che tale precedenza è l'unica presa in considerazione per la mobilità professionale.

Le operazioni di cui ai numeri 16 e 17 sono effettuate anche oltre il limite numerico del 10% previsto per la mobilità professionale e comunque all'interno dell'aliquota del 40% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15)

18) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555nella stessa provincia

19) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia

20) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

21) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell'abilitazione nella stessa provincia

22) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

23) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nella stessa provincia

Si precisa che, a parità di condizioni tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

MOVIMENTIINTERPROVINCIALI

24) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

25) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI dei genitori del disabile ed equiparati verso altra provincia

26) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI per assistenza al coniuge ed equiparati verso altra provincia (NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE VALIDA SOLO PER I MOVIMENTI PROVINCIALI)

27) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) (PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

28) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) (PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI) dell'art. 13dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

29)trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

Si precisa che tale precedenza riguarda il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ed è valida solo per i trasferimenti interprovinciali, mentre non si applica alla mobilità professionale.

30) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23 commi 14 e 15dell'ipotesi di CCNI verso altra provincia

31) trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza

32) trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art 2 comma 3

Si precisa che in questo movimento sono interessati i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità (COSÌDDETTI ESUBERI NAZIONALI) e che partecipano alle operazioni di mobilità tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa.

33) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

34)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse compresi i docenti delle classi C999 e C555

35) passaggi di cattedra verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza

36)passaggi di ruolo verso altra provincia dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo o di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti alle operazioni dal n. 18 al 23 a causa del limite numerico delle disponibilità in tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio

Mobilità se si presenta domanda trasfer più passaggio di ruolo

o grado, quale prevale? Quali requisiti

I movimenti che interessano il personale docente si possono distinguere in territoriali e professionali. I movimenti territoriali (provinciali e interprovinciali) sono rappresentati dai trasferimenti che determinano una nuova titolarità di sede (scuola o ambito), ma nessuna modifica riguardante l'ordine o grado di istruzione di titolarità e, per la scuola secondaria I e II grado, nessuna modifica per la classe di concorso di titolarità.

I movimenti professionali comprendono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Il passaggio di cattedra interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, senza modificare il grado di istruzione.

Il passaggio di ruolo riguarda, invece, i movimenti che determinano una modifica nell'ordine o grado di istruzione di titolarità.

La partecipazione dei docenti alla mobilità professionale e, quindi, la possibilità di presentare relativa domanda, è condizionata da specifici requisiti che il docente deve possedere al momento di presentazione della domanda, come indicato nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.

Possono partecipare alla mobilità professionale, presentando domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti che hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Come per la mobilità territoriale, anche per quella professionale le preferenze esprimibili possono essere massimo 15 e si potranno indicare scuole (fino a 5), ambiti e province.

I docenti che vengono soddisfatti nelle richieste e ottengono la mobilità professionale acquisiscono la titolarità secondo quanto previsto nell' articolo 6:

"Secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.[......]"

Le operazioni relative alla mobilità professionale (così come quelle relative alla mobilità territoriale) avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo

Nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18, in sintonia con quanto inserito negli articoli citati, si esplicitano nell'ordine le operazioni che risultano propedeutiche e, quindi, precedono tutti i movimenti.

Nella sequenza operativa indicata le assegnazioni di sede che hanno priorità rispetto a tutta la mobilità devono rispettare il seguente ordine:

1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate
2.Assegnazione della scuola o dell'ambito di titolarità ai docenti che rientrano dal fuori ruolo
3.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti titolari su provincia (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art .2)
4.Assegnazione dell'ambito di partenza ai docenti privi di sede (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2)

"" L'art.2 comma 3, indicato nei punti 3 e 4, riguarda i docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto la titolarità su ambito territoriale e per i quali non si prevede la priorità indicata nei punti 3 e 4

Per maggiore chiarezza si riporta quanto stabilisce l'art.2 comma 3 citato:
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d'ufficio, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d'ufficio anche sui posti di istruzione per l'età adulta. ""

5.Assegnazione della sede, su richiesta MIUR, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
"" Rientrano in questo punto i docenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.3 comma 5 dell'ipotesi di CCNI dove si stabilisce che "Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto""

6.Operazioni di mobilità professionale sulle nuove classi di concorso dei licei musicali
"Si chiarisce che, in base all'art.8 comma 12 dell'ipotesi di CCNI, "per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui comma 9 dell'art. 4 sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale"

7.Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui al comma 3 dell'art. 7

"" L'eccezione riguarda il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola,che intende rientrare nel ruolo precedente. Per questi docenti, come prevede l'art.7 comma 3 citato, "il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente""

8. Rettifica di titolarità per i docenti cui all'art 3 comma 8
"" Rientrano in tale punto i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale, per i quali, prima delle operazioni di mobilità, dovrà essere predisposta la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente""

La nota Miur

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Nella sequenza operativa prevista nel CCNI con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra che risultano inseriti dal movimento 16 al movimento 23

Dal movimento 24 inizia la mobilità territoriale interprovinciale che si conclude con il movimento 32 e inizia, quindi, la mobilità professionale interprovinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra dal movimento 33 al movimento 36

Riteniamo utile precisare che, a parità di condizioni, sia per la mobilità professionale provinciale che interprovinciale, tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra

Analizziamo ora i requisiti necessari per la richiesta di mobilità professionale per i diversi ordini e gradi di istruzione come indicati nell'art.4 dell'ipotesi di CCNI 2017/18

SCUOLA DELL'INFANZIA

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'Infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole Primarie;

b) il personale delle scuole Secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo

SCUOLA PRIMARIA

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole Primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo

(1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Può chiedere il passaggio nel ruolo nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di I grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole Secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi

SOSTEGNO

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

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PER LA UIL LA PROPOSTA DEL MIUR E' ANCORA IRRICEVIBILE


Questa mattina ha preso avvio il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali per discutere la proposta di accordo che disciplinerà le procedure di individuazione dei docenti ai fini del passaggio da ambito a scuola.

L'Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di accordo che non corrisponde in nessun modo alle richieste di parte sindacale e non rispecchia neanche quanto previsto nell'accordo politico sottoscritto il 29 dicembre 2016.

La UIL scuola, richiamando i contenuti dell'accordo, ha ribadito l'indisponibilita' a sottoscrivere un contratto che prevede la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico sulla base di una pletora di requisiti (36), relegando in secondo piano le competenze del collegio docenti.

E' necessario un accordo che accompagni questo delicato passaggio con regole condivise, che diano certezze al personale docente garantendone la liberta' di insegnamento con un sistema trasparente delle procedure.

Il prossimo incontro, fissato per giovedì, rappresenterà "il banco di prova" per verificare la volontà dell'amministrazione di proseguire concretamente il confronto.

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Come già accennato nel resoconto successivo alla riunione di ieri in cui sindacati e Ministero hanno cominciato a delineare il nuovo contratto per la mobilità, una delle novità più significative nelle preferenze sarà quella di dover inserire il codice unico dell'istituto comprensivo o superiore, e non più i singoli codici meccanografici.

Conseguenza dell'organico dell'autonomia introdotto dalla legge 107/2015, per cui non si distingue più tra i diversi organici (nulla però è stato ancora deciso per quanto riguarda le graduatorie interne di istituto) delle singole scuole afferenti all'istituto.

Pertanto nelle preferenze –  ricordiamo che i docenti potranno indicare fino ad un massimo di 15 preferenze di cui massimo 5 scuole, con massima libertà di scelta tra scuole, ambito o codice provincia – non si potrà esprimere singola sede, ma intero codice meccanografico dell'istituto comprensivo o superiore.

Discorso a parte invece per i diversi organici costituiti tra scuola serale e diurno che, anche se appartenenti allo stesso istituto, sarebbero ancora distinti così come gli organici costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e ospedali.

Tali sedi, quindi, saranno ancora esprimibili nella domanda di mobilità e il docente che aspiri ad una di queste sedi dovrà esprimerli chiaramente nella domanda (anche il docente che all'interno dello stesso istituto debba passare da corso diurno a serale e viceversa).

Cosa comporterà tale modifica rispetto alla consueta modalità con la quale fino allo scorso si richiedeva il trasferimento?

Facciamo un esempio molto comune, di un Istituto di Istruzione Superiore, comprendente istituto professionale, tecnico e Liceo. Il docente non potrà più scegliere solo uno dei tre istituti, ma dovrà indicare il codice meccanografico unico dell'IIS.

A questo punto, ottenuto il trasferimento insieme ad altri docenti, a fronte di più posti disponibili nei vari istituti, come avverrà la sistemazione nell'uno (istituto professionale) o negli altri (tecnico o Liceo)? Il criterio del punteggio infatti è stato utile per ottenere il trasferimento rispetto ad altri colleghi che avevano indicato lo stesso codice, ma non ci risultano criteri guida attraverso i quali, trasferiti nell'organico dell'autonomia di quell'istituto, i docenti saranno assegnati ad un organico o all'altro.

Una modifica, quella del criterio della preferenza con codice unico, che potrebbe anche scoraggiare alcuni docenti dal presentare la domanda di trasferimento. Si pensi infatti alle scuole con istituti dislocati in comuni diversi rispetto a quello che sarebbe gradito. Chi deciderà chi dovrà spostarsi e in quale comune?

Un problema di non poco conto che sfiora e si intreccia (se ci fosse stato bisogno di complicare ancor di più la faccenda) con quello della chiamata diretta. Ci sembra infatti inverosimile che tale scelta possa essere affidata semplicemente al Dirigente Scolastico, per cui si pone il problema di individuare dei criteri, magari da formulare in contrattazione di istituto, affinchè anche prima del trasferimento, sia chiaro il percorso che porterà poi all'assegnazione alla singola scuola.

Naturalmente il contratto mobilità docenti 2017 deve ancora essere sottoscritto, sindacati e Miur sono al lavoro per l'elaborazione del testo, e il tavolo per l'accordo sulla chiamata diretta deve ancora costituirsi, per cui il problema dovrà, ci auguriamo, ancora essere affrontato.

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Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

La novità contenuta nel punto V dell'art 13/1 del CCNI 2016

Fino allo scorso anno la precedenza per il figlio era sullo stesso piano di priorità rispetto a quella per l'assistenza al coniuge o al genitore. Con il nuovo contratto l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge o al genitore.

Pertanto, il genitore (anche adottivo) che assiste il figlio disabile ha una precedenza rispetto al marito che assiste la moglie (o viceversa) e al figlio che assiste il genitore.

Precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle

All'interno della precedenza per "assistenza al figlio" c'è la precedenza per assistenza ai fratelli/sorelle.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

Ci sono quindi due vincoli ben precisi per poter fruire di questa precedenza: i genitori devono essere mancanti o totalmente inabili (quest'ultima ipotesi deve ovviamente essere documentata) e il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve necessariamente essere convivente con quest'ultima. È questo l'unico caso in cui per fruire della precedenza la convivenza con il disabile è obbligatoria.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884.

La connotazione di gravità

Il figlio (assistenza del genitore) può anche avere una connotazione di gravità "rivedibile".

Il coniuge e il genitore devono avere una connotazione di gravità permanente.

Ricordiamo che la connotazione di gravità è l'art 3 comma 3 della legge 104/92.

Il caso del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico

La precedenza viene riconosciuta solo in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

§  documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

§  impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

§  essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria).

Fase comunale, intercomunale, interprovinciale

Nella fase comunale la precedenza è riconosciuta a tutti gli aventi titolo solo se trattasi di comune con più distretti (di solito città metropolitane).

Nella fase intercomunale è riconosciuta a tutti gli aventi titolo.

Nella fase interprovinciale (art. 6 fasi B, C e D) è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Non è riconosciuta al figlio referente unico che assiste il genitore.

Fase comunale e intercomunale: come fruire della precedenza. Quale sede inserire come prima preferenza?

La precedenza è accordata a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti in cui è domiciliato il disabile.

Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

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Prove di dialogo ma non è sufficiente

Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti

Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un'intesa su tutta la partita della mobilità.


I rappresentanti dell'amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto.
La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell'organico.
Importante per la Uil, considerando l'eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno.
Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati.
Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l'impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell'ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.

Nomine in ruolo Ata
A margine dell'incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l'obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.

Pagamento supplenti
I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.

L'incontro politico sblocca la trattativa

L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell'Amministrazione. E' questo il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR.

L'Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.

Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.

Roma, 29 dicembre 2015

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Mobilità docenti 2016, ci sarà disparità di trattamento

Alessandro Giuliani, tecnico della scuola

La nuova mobilità scolastica, prevista dalla Legge 107/15, introduce inaccettabili disparità di trattamento: chi vuole spostarsi non può farlo. Chi non vuole, deve.

A denunciarlo è la Uil Scuola, attraverso una denuncia circostanziata. "Rischiamo un carosello infinito dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con regole inadeguate e imprecise", lamenta Pino Turi, segretario generale Uil Scuola.

Il sindacato Confederale prende ad esempio alcuni docenti, tutti a loro modo danneggiati dall'approvazione della riforma.

Anna è insegnante di ruolo, da qualche anno, a Torino.
Quest'anno vorrebbe trasferirsi a Roma. Per farlo presenterà domanda di trasferimento.
Al momento attuale, stante che sul tema della mobilità regna la massima incertezza, si può supporre che, se otterrà il trasferimento cambierà non solo città ma anche 'status': il trasferimento infatti comporterà la perdita della titolarità dalla sua scuola per assumere quella dell'ambito territoriale.
Passerà dalla scuola all'ambito: da lì verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Carla è stata immessa in ruolo nella fase C è di Torino ed è riuscita restare a Torino su sede provvisoria.
Lei non ha alcuna intenzione di spostarsi, dovrà, invece, partecipare alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. Corre, quindi, il fondato rischio di doversi trasferire anche non volendolo. Anche lei andrebbe in un ambito territoriale. Ed è dall'ambito che verrà scelta dal dirigente per l'attribuzione dell'incarico triennale.

Francesco è stato immesso in ruolo nella fase O – A  a Torino.  Vorrebbe tornare a Napoli ma per il suo caso  vale il blocco triennale per la mobilità interprovinciale. Non può trasferirsi. Sarà costretta a restare nella provincia di Torino.

È inevitabile che il giudizio del sindacato sia a dir poco aspro. "Sono situazioni concrete che producono effetti indesiderati e opposti. Chi vuole spostarsi non può farlo, chi non vuole deve.  Si è passati dalla lotteria estiva – commenta Pino Turi – alla giostra di Natale.  Quel che si preannuncia è un carosello infinito, dove alle legittime aspettative delle persone si risponde con strumenti legislativi inadeguati e imprecisi".

La Uil, come gli altri sindacati, spera ora che il nuovo contratto sulla mobilità ponga rimedio almeno ad una parte di queste incongruenze. "Siamo in una situazione straordinaria – aggiunge Turi - occorre mettere a punto strumenti normativi che consentano a tutti di potersi spostare su tutti i posti.  Abbiamo chiesto un incontro al ministro per mettere a punto le soluzioni più adatte: nessuno può essere escluso.  Nella trattativa che è in corso vanno superate le disparità di trattamento e trovate le soluzioni per dare chiarezza di metodo e certezze alle persone".

Ecco il quadro delle possibilità che si profilano per la mobilità degli insegnanti, se si prendono in considerazione le diverse fasi delle immissioni in ruolo:

Blocco triennale

Provincia

Regione

Ambiti

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Mobilità docenti I e II grado: Slittamento termini pubblicazione movimenti.

Prot. n. A00DGPER. 6235                                                  Roma, 19.06.2014

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale docente della scuola
secondaria di I grado e II grado
-  A.S. 2014/15 -

Considerate le difficoltà incontrate nello svolgimento delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale della scuola dovute a problemi tecnici riscontrati sul portale SIDI e facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER 5795 del 5.6.2014, si comunica che le date di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado e le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di II grado, fissati nell'O.M. 28.2.2014, n. 32 – art. 2 comma 2, sono articolate come segue:

personale docente

scuola secondaria di I grado

2 – pubblicazione dei movimenti     4 luglio

personale docente

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili  -  1° luglio

2 – pubblicazione dei movimenti - 18 luglio

per IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE VICARIO

F.to
Gildo De Angelis

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