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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 350 euro al mese per le cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di  residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio. Nessuno sgravio per i premi e contributi INAIL.

È quanto previsto dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'interno con il decreto 11 maggio 2018 (G.U. n.147 del 27-6-2018).

L'esonero è concesso nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed è riconosciuto dall'INPS in   base   all'ordine   cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.

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