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Lo scorso 20 aprile è stata pubblicata in G.U. la Legge 49/2017 di conversione del D.L. 25/2017 concernente l'abrogazione del lavoro accessorio e la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti.

Circa l'abrogazione del lavoro accessorio, viene previsto un periodo transitorio in cui i voucher richiesti precedentemente al 17 marzo 2017, potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Nell'articolo 2 della citata legge, viene inoltre ripristinata, in tema di appalti,  la responsabilita' solidale, direttamente in capo al committente, oltre all'abrogazione della deroga concessa ai CCNL di verifica e controllo della regolarita' complessiva degli appalti, stabilendo la possibilita' immediata di ricorso giuridico, da parte del lavoratore, per l'ottenimento di quanto dovutogli.

Vi informiamo che sul tema della nuova disciplina dei controlli a distanza (art 4 L.300/70), è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che, nella valutazione di un caso specifico relativo all'installazione di un sistema di localizzazione (GPS), ha ribadito che, ai fini del legittimo trattamento dei dati personali connesso alla installazione di un sistema dotato di una funzionalità di localizzazione satellitare dei veicoli aziendali tramite GPS,  vi è la necessità di un accordo sindacale. Nel provvedimento del Garante si legge che "Gli scopi perseguiti con l'installazione del sistema,  considerata la loro riconducibilità a finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dall'art. 23, d. lgs. 14.9.2015, n. 15) risultano in termini generali leciti anche alla luce della normativa di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti. Nel caso di specie, infatti, il sistema di localizzazione dei veicoli non è direttamente preordinato all'esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente applicazione del menzionato articolo 4, comma 1 (si veda sul punto, in senso conforme, la circolare n. 2 del 7 novembre 2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi della quale: "in linea di massima e in termini generali [...] i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa").

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E' ormai nota a tutti l'incessante evoluzione normativa del lavoro accessorio che ha prodotto negli anni l'enorme estensione del suo campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (tipologia di prestatori di lavoro e committenti) che oggettivo (attività d'impiego); ci esentiamo quindi, avendo già riepilogato questo percorso nella precedente audizione, dal ripercorrerla evitando di elencare quali e quanti interventi legislativi sono intervenuti fino ad oggi a determinare l'incessante aumento dei voucher venduti.

Ma non vogliamo porre un problema di incremento "quantitativo" dei voucher - seppur esistente, vistoso e che andrebbe monitorato con attenzione soprattutto per il vistoso gap annuale tra voucher venduti e riscossi - bensì di ciò che, "qualitativamente", si potrebbe celare dietro tale aumento.

Se il buono-lavoro fosse stato e venisse realmente utilizzato per prestazioni di lavoro "occasionali" ed "accessorie", il problema voucher non si sarebbe posto. Ma quando la vendita di voucher, come documentato dai dati che l'Inps pubblica, è enormemente più alta in settori quali il commercio, turismo e servizi (e comunque, il 60% dei voucher sono utilizzati da imprese con dipendenti), piuttosto che per attività d'impiego svolte in ambito privato/familiare, il rischio che la prestazione di lavoro effettuata rientri nell'oggetto sociale dell'azienda, è molto alto. E ciò fa venir meno, nei fatti, il concetto di "accessorietà" della prestazione.

L'attuale normativa permette, inoltre, che l'unico requisito per applicare tale istituto sia quello di natura economica: il compenso annuale del prestatore di lavoro che, stando alle ultime modifiche apportate dal d.lgs 81/2015, non può superare € 7000 netti annui indipendentemente dal numero dei committenti.

Da tale scelta del legislatore, deriva la completa scomparsa della "occasionalità" della prestazione, rendendo pienamente legittimo l'utilizzo di voucher per prestazioni svolte "senza soluzione di continuità" per giorni e mesi fino al raggiungimento del requisito economico di cui sopra.  In pratica il legislatore ha reso maggiormente appetibile il lavoro accessorio rispetto ad una assunzione di natura subordinata.

E' un controsenso, se non una ipocrisia intellettuale, sostenere, a fronte di cospicue risorse stanziate dalla fiscalità generale per incentivare il contratto a tempo indeterminato e contrastare la cattiva flessibilità, che, nel contempo, si permetta un uso (e abuso) indiscriminato del lavoro accessorio.

Delle due l'una. La politica, tutta, deve aver ben chiaro quale è il mercato del lavoro che vuole per i nostri giovani e meno giovani.

E' da tali analisi e riflessioni che partiamo per condividere l'intento restrittivo di molte delle proposte di legge che formano oggetto dell'odierna audizione, condividendo con le stesse il ritorno alla primogenita regolamentazione del 2003 la cui conditio sine qua non per svolgere lavoro con voucher risiedeva nella "occasionalità" ed "accessorietà" della prestazione ed a ben delineati confini soggettivi ed oggettivi di applicazione.

Auspichiamo, quindi, che gli interventi correttivi sul lavoro accessorio mirino ad un ritorno all'originaria normativa in cui, essendo chiara la finalità, erano altrettanto confinati, entro certi limiti, i target di prestatori di lavoro, committenti e attività d'impiego.

Laddove si propendesse per tale ed ottimale restringimento dell'istituto, proponiamo ulteriori correttivi:

prevedere la riduzione da € 7000 a € 2000 del tetto annuo di compenso percepibile dal prestatore di lavoro indipendentemente dal numero dei committenti;

per beneficiari di prestazioni di integrazioni e sostegno al reddito resta il tetto di 3.000 euro.

introdurre, ex novo, un tetto massimo annuo di compenso erogabile da parte del committente indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro che non dovrebbe superare € 2000 l'anno con un massimo di € 500 annue per singolo prestatore.

Crediamo che se la finalità del lavoro accessorio, oggi come ieri, si vuole che resti il contrasto al lavoro nero in alcune sacche di attività dove da sempre implacabilmente si annida, non si può che restringerne fortemente il suo campo di applicazione sia soggettivo, oggettivo ed economico.

Se invece, l'intento è quello di farlo divenire, come nei fatti già sta accadendo in alcuni settori quali turismo, servizi e commercio, un "sostituto" mascherato di rapporti di lavoro subordinati, grazie ai vigenti elementi concorrenziali che lo rendono notevolmente appetibile (esenzione fiscale, bassissimi costi contributivi ed assicurativi), allora le cose cambiano, ma occorre che ci si assuma anche la responsabilità delle forti conseguenze che ciò produrrà in tema di assenza di tutele e diritti per il lavoratore (che verrebbero viceversa garantite dalla contrattazione collettiva di settore) e di minori entrate fiscali nelle casse dello Stato.

In forza di questa critica riflessione, ma consapevoli che il voucher possa essere uno strumento utile anche ad arginare il rischio di lavoro nero in un mercato del lavoro in continua trasformazione, anche tecnologica, in cui esistono "vulnus" regolamentari di alcune prestazioni ancora non definite da un punto di vista normativo, quali ad esempio i lavoretti nella c.d Gig-economy, la nostra proposta è quella di un utilizzo del lavoro accessorio solo in presenza di  "casi del tutto eccezionali e meramente temporanei", anche nei settori caratterizzati da attività d'impresa, ma con forti paletti normativi.

Proponiamo, a tal fine, le seguenti ipotesi di correttivi :

esclusione totale del settore agricolo ;

divieto di utilizzo in appalti per opere e servizi (compresa la somministrazione);

che il singolo voucher corrisponda ad un minimo di 8 ore lavorate;

per il committente, un tetto massimo di 10 giornate l'anno di utilizzo dei voucher, indipendentemente dal numero dei prestatori;

che il singolo committente non possa avvalersi dello stesso prestatore di lavoro per più di 2 giornate di lavoro consecutive;

Strettamente collegata a tale ipotesi di modifica, apportare un correttivo alla disciplina sul lavoro a tempo determinato, nello specifico all'art. 29, comma 2, lett. b) del d.lgs 81/2015, estendendolo a tutti i settori (oltre al turismo ed ai pubblici esercizi) delegando la regolazione alla contrattazione collettiva nazionale.

Cogliamo, inoltre, l'occasione per suggerire un ulteriore correttivo normativo indipendentemente dalla strada che si intende percorre sul lavoro accessorio. Crediamo che l'esiguità della contribuzione INPS per ogni  voucher (pari, attualmente, al 13%), debba vedere, ad importo invariato, una diversa destinazione:  prestazioni sociali piuttosto che ai fini pensionistici.

Inoltre, riteniamo che l'aggio dell'Inps, attualmente pari al 5%, debba essere ridotto ad un 2% destinando il restante ad un aumento delle altre due contribuzioni (per prestazioni sociali e assicurative).

Non si può sottovalutare rispetto alla corretta applicazione dell'istituto, il forte ruolo di vigilante che dovrà avere l'Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di contrastare, anche attraverso le necessarie ed esistenti sanzioni, gli eventuali abusi che, nonostante le modifiche, si potrebbero palesare.

L'efficienza e l'efficacia delle ispezioni potranno essere garantite anche grazie ad un sistema, rinnovato, di comunicazione della prestazione accessoria che renda la stessa veloce, tracciabile e con una connotazione di pluriefficacia nei confronti di tutti gli Enti della pubblica amministrazione preposti alla conoscenza  della stessa.

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Martedì, 06 Ottobre 2015 11:00

Voucher: il sistema dei buoni lavoro

Cosa sono

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Quali sono i vantaggi

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Cosa assicurano

Attraverso i 'buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, per il 2014, nei limiti di 5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) complessive nell'anno solare.

N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo ' 1 gennaio – 31 dicembre '.

Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 € lorde) fermo restando il limite complessivo di 5050 € nette.

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di 7,50 euro.

Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

L'utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Chi può utilizzarli

- famiglie,

- aziende,

- imprese familiari,

- imprenditori agricoli,

- imprenditori operanti in tutti i settori;

- soggetti non imprenditori

- enti senza fini di lucro,

- committenti pubblici.

Per quali lavori e settori di lavoro

E' possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

 aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

 aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I prestatori possono essere

- pensionati

(titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio)

- studenti

(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio - in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero - va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro).

I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro nette per anno solare, possono prestare lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità).

- lavoratori part-time

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi.

Si evidenzia che il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013).

- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dove si acquistano

1- presso le sedi INPS territoriali;

2- presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

3- attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;

4- presso le banche popolari abilitate;

5- presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

1) Se si sceglie l'INPS

Occorre informarsi presso la sede INPS di riferimento in merito alla disponibilità dei buoni che si intende acquistare. Verificata la disponibilità, si potrà effettuare il versamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", la cui ricevuta andrà esibita presso l'INPS, al fine di ritirare i voucher.

2) Se si sceglie il tabaccaio

Occorre presentare la Tessera Sanitaria definitiva del committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000€ di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 €.

Se si sceglie internet Banking Intesa Sanpaolo

I "buoni lavoro" si possono acquistare tramite il servizio internet banking delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo e riscuotere in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.

Il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo consente al datore di lavoro di acquistare il numero dei buoni di cui ha bisogno, di qualsiasi importo fino a 500 €, di addebitarne il costo sul proprio conto corrente e di effettuare direttamente la stampa dei voucher.

I lavoratori, potranno riscuotere i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate.

3) Se si sceglie la procedura telematica

E' necessaria anzitutto la registrazione del committente (datore di lavoro) presso l'Inps:

- chiamando il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- su Internet, se si è in possesso del codice PIN, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

- presso tutte le sedi INPS;

- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Anche il prestatore deve registrarsi tramite:

- il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

- le sedi INPS;

- Internet, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro accessorio;

Una volta effettuato l'accreditamento, il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24;

- con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, da registrare presso la Sede INPS Provinciale;

- direttamente on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio.

4) Se si scelgono le banche popolari abilitate:

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. .

I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 Euro.

E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro

5) Se si scelgono gli uffici postali:

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.

Il committente/datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.

E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro , fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Cosa si deve fare prima dell'inizio della prestazione lavorativa

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa), il Committente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

L'INPS trasmette in tempo reale all'INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali garantendo qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1, del DM 12/3/2008.

1. Telefonando al Contact Center INPS-INAIL al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

2. Collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro accessorio;

3. Andando in una sede INPS.

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Dove si riscuotono i Buoni Lavoro

I buoni lavoro acquistati presso l'INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all'interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell'emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio.

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 2 anni dal giorno dell'emissione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale e – ove richiesto – con un documento di identità valido.

Dove si chiede il rimborso dei Buoni Lavoro non utilizzati

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro, il rimborso presso le sedi dell'INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.

Cosa si fa in caso di furto o smarrimento dei voucher

In caso di furto o smarrimento, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle Autorità competenti. Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza. Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

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Per informazioni più dettagliate consultare il sito www.inps.it/Informazioni/Lavoro accessorio-Area dedicata oppure Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro.

Leggi e scarica l'intero vademecum presente in allegato.

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