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È entrata in vigore il 14 giugno 2017 la legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

La legge, conosciuta con il titolo breve di "lavoro autonomo", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/6/2017.

Su alcuni argomenti il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra questi: l'ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, attraverso una riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, e una modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando anche la platea dei beneficiari, la previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il congedo parentale (anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo) è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Altra novità è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Sempre dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

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Mercoledì, 31 Maggio 2017 09:59

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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Giovedì, 25 Maggio 2017 09:50

Lavoro autonomo: maternità, malattia, DIS-COLL

Lo scorso 10 maggio 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, conosciuto con il titolo breve di "lavoro autonomo", non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra i molti interventi, un ampliamento delle prestazioni riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Ne segnaliamo alcuni.

Il congedo parentale è aumentato da 3 a 6 mesi da usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino e non più solo entro il primo anno (come finora previsto), con un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza), durante il quale il trattamento economico resta pari al 30%.

Durante il periodo di maternità l'indennità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio per chi presta attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, che può rimanere sospeso per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Al fine di incrementare le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata sono previsti una serie di provvedimenti, uno dei quali consiste in un aumento dell'aliquota aggiuntiva in misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. Per il trattamento di malattia viene ampliata la platea dei beneficiari.

Altra novità importante è che, dal 1° luglio 2017, viene garantita la continuità dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'estensione della stessa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale e la regolamentazione del "lavoro agile".

I dovuti approfondimenti non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Risposte INPS sul bonus nido per il 2017.

1. Possono fare domanda SOLO i genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016 e regolarmente iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato per legge

2. La domanda può essere presentata (online con PIN dispositivo, attraverso contact center sempre con PIN dispositivo, tramite Patronato o CAF anche senza PIN) SOLO dal genitore cui sono intestate le fatture di pagamento della retta

3. Per fare domanda è necessaria l'iscrizione al nido e l'attestazione del pagamento della prima rata

4. Il bonus vale per la frequenza scolastica del minore nel 2017

5. Il bonus è di 1.000 euro massimo. Non può essere erogato a chi frequenta gratuitamente i nidi e nel caso la retta fosse inferiore a 90,91 euro mensili verrà corrisposta la cifra effettivamente pagata.

6. Il bonus è di 90,91 euro mensili (fatte salve le indicazioni del punto precedente) erogabili per un massimo di 11 mesi. Se il bambino frequenta l'asilo per un periodo inferiore percepirà solo le rate relative agli effettivi mesi di frequenza.

7. Per provare l'avvenuto pagamento bisognerà fornire ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare: la denominazione e la PArtita Iva dell'asilo nido; il CF del minore; il numero di riferimento; gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta

8. Le domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione riguardano i bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche documentata da attestazione del pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione. Per approfondimenti si legga il punto 4.2 della circolare linkata dal post

9. Chi percepirà il bonus NON potrà richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2018

10. Il bonus è cumulabile con altri benefici (bonus bebè, ecc.) e anche con i voucher asilo nido e baby sitting ma non può essere richiesto per gli stessi mesi coperti già da questa prestazione.

A partire dal 17 luglio 2017 sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande per il "Contributo asilo nido" e "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione".

Lo comunica l'INPS. Attenzione però, il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l'ordi ne di presentazione telematica della domanda.

La domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

§  WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, SPID o CNS attraverso il portale dell'Istituto.

§  chiamando il Contact Center da rete fissa al numero gratuito 803164 o da rete mobile il numero a pagamento 06 164.164

§  CAF e Patronato

IMPORTANTE: Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere.

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

– una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea

– cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria

– residenza in Italia

– relativamente al "Contributo asilo nido" il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta

– relativamente al "Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione" il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per tutte le info legate alla documentazione da dover presentare e approfondimenti vi invito

A CHIAMARE O RECARVI presso un qualsiasi patronato ITAL UIL

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Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. (Leggi news ITAL "Bonus mamma")

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS il in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

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A partire dal 2017 la legge n.232/2016 (c.d. Bilancio 2017) ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della citata legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'erogazione del buono.

Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso.

Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" per due diverse misure di sostegno:

per il pagamento di asili nido;per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al "genitore richiedente", fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per l'asilo nido prescelto.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il "genitore richiedente" (convivente con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Per ottenere il contributo il "genitore richiedente" presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020.

Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018).

Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l'infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia.

Il DPCM stabilisce infine che l'INPS provveda entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a fornire apposite indicazioni.

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L'Inps, con la circolare n. 55 dell'8 marzo 2017, a seguito del Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia (G.U. n. 47 del 25/02/2017) che conferma, anche per il 2017, la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità già applicati nel 2016, riporta detti importi:

l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99;

l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95.

Ricordiamo che questa prestazione è concessa a domanda da presentare al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza

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Mercoledì, 08 Marzo 2017 10:03

Bonus Mamma Domani: 800 euro per le future madri

Con la Legge di Stabilità 2017 è stato introdotto il c.d. bonus 'MAMMA DOMANI', altrimenti conosciuto come 'premio alla nascita', 'bonus gravidanza' o 'premio all'adozione di minore', che consiste in un beneficio una tantum, non legato al reddito di 800 euro.

Il bonus può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal primo gennaio 2017:

compimento del settimo mese di gravidanza;parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;adozione del minore, nazionale o internazionale;nei casi di affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.

Il premio è concesso dall'Inps in un unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

residenza in Italia;

cittadinanza italiana o comunitaria;

le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Maturazione del premio alla nascita o all'adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

compimento del 7° mese di gravidanza;parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'INPS

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare – se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria – se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1– è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

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Anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici (ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi, e per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere - per l'anno 2016 -, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (asili nido).

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il decreto del Ministero del lavoro che indica modalità e criteri di accesso al beneficio da parte delle suddette madri lavoratrici.

Si ricorda, che il contributo (pari a un importo massimo di 600 euro mensili), previsto inizialmente in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 per le madri lavoratrici dipendenti e parasubordinate, è stato esteso dalla legge di Stabilità 2016 anche alle madri autonome o imprenditrici, che possono chiederlo per un periodo complessivo non superiore a tre mesi. Tale è il periodo di congedo parentale per queste lavoratrici.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice deve presentare la domanda all'Inps (tramite i canali telematici previsti o attraverso il Patronato), entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità, in sostituzione del congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

Per il servizio di baby-sitting il contributo viene erogato attraverso il sistema dei "voucher", mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.

Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Inoltre, il Ministero precisa che, in relazione all'andamento delle domande e alle  disponibilità residue tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate  o  da presentare  per  l'anno  in corso, con successivo  decreto interministeriale, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per  accedere  al  beneficio, ovvero,  anche  in   via   concomitante,   può   essere rideterminata la misura dello stesso.

Restiamo in attesa delle indicazioni e precisazioni dell'INPS.

Gli uffici del Patronato ITAL sono a disposizione gratuitamente per informazioni, consulenza e assistenza e per l'inoltro delle domande.

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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:11

Novità Inps: congedo post partum parti prematuri

L'Inps con messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 comunica l'aggiornamento della procedura per l'inoltro telematico delle domande di congedo di maternità post partum, nei casi di parto prematuro, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata.

In particolare, l'aggiornamento riguarda i parti "fortemente prematuri" quando il bambino nasce prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo obbligatorio di maternità. In tali ipotesi, secondo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 69 del 28/4/2016 con la quale l'Istituto forniva istruzioni in ordine alla novità introdotta, indicando le modalità di presentazione delle domande di maternità/paternità relative a parti "molto prematuri", in attesa degli aggiornamenti per l'acquisizione on line delle stesse. Ulteriori indicazioni riguardavano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente delle lavoratrici/lavoratori interessati per consulenza e assistenza e inoltro telematico delle domande.

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