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L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)

che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l'accesso a detti benefici, l'Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo" (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell'anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all'accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli "asili nido" per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all' articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli "asili nido" devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

delegazione liberatoria di pagamentodichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi all'infanzia.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

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Si trasmette la circolare sul "Decreto 80/ 2015 ", misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 pubblicato sulla GU n.144 del 24-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 34)" e una scheda comparativa con le novità apportate dal decreto.

Nella nota vengono messe a confronto le nuove misure in tema di conciliazione con il decreto 151 del 2001, testo Unico sulla maternità.

Le novità apportate dal decreto 80 sono significative e migliorano le condizioni di fruizione dei congedi di maternità e paternità affrontando il tema della conciliazione vita, lavoro e  della cura dei propri figli declinando, per la prima volta dall'emissione del decreto legislativo 151/2001, il concetto di genitorialità in termini di condivisione e, dunque, di parità dei compiti tra genitori.

Ovviamente si poteva osare di più e, soprattutto, dare maggiore stabilità alla misura inserendola all'interno del Testo Unico sulla maternità, comunque vale la pena sottolineare i punti rilevanti  contenuti del decreto 80 e che riassumiamo sinteticamente:

sviluppo della genitorialità e della condivisione della cura dei figli (non solo, quindi, equilibrio tra vita e lavoro di cura).  A questo proposito è opportuno evidenziare le norme volte a tutelare la genitorialità anche in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Il provvedimento disciplina innanzitutto il congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro (con un superamento dei cinque mesi previsti), o di ricovero del neonato;

innalzamento del periodo di congedo che arriva fino al dodicesimo anno di età del minore (il decreto 151 arrivava fino all'ottavo anno di età) coprendo un periodo, quello preadolescenziale, particolarmente problematico per il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, in cui la presenza dei genitori diviene essenziale;

allargamento della misura a tutte le categorie di lavoratrici e di lavoratori (non iscritti ad alte forme obbligatorie, gestione separata, imprenditrici e imprenditori agricoli, ecc.), esso prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12.

innalzamento del congedo parzialmente retribuito (30%) che viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; e per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.

Fruizione del congedo parentale  a ore.

fruizione di un congedo fino a tre mesi (anche su base oraria e/o giornaliera)  per donne vittime della violenza di genere; provvedimento che premia la lotta delle donne del sindacato contro la violenza domestica.

Un appunto, comunque, è doveroso e riguarda l'art. 25 "Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata" che prevede che il 10% delle  risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, venga  destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. In questo caso, poiché la contrattazione di secondo livello viene attuata solo dal 30% delle aziende italiane si profila una palese disparità di trattamento che dovrà essere colmata.

Ora attendiamo la circolare applicativa dell'INPS e sarà nostra cura dare ampia diffusione.

 

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Venerdì, 13 Marzo 2015 10:22

Maternità: discriminazioni e demansionamento

Non possiamo che concordare con il ministro Lorenzin sul fatto che, in Italia, ci sono ancora problemi sui diritti delle donne in maternità: le notizie riguardanti episodi di mobbing nei confronti di lavoratrici che osano usufruire del congedo laddove ne esista la possibilità è l'ennesima violazione del diritto al lavoro e a alla salute, non solo della donna, ma anche della sua creatura.Si registra, da tempo, un duro attacco ai diritti delle donne. La crisi economica che stiamo vivendo sembra voler spingere nella direzione di un disconoscimento, graduale e progressivo, dei diritti acquisiti. È necessario, inoltre, evidenziare l'aberrazione dell'art. 55 del Jobs Act, in relazione alla facoltà delle aziende di demansionare i propri dipendenti per sopraggiunte difficoltà economiche. L'attuale norma del Governo, di fatto, creerà ulteriori discriminazioni tra i dipendenti delle aziende che faticano a tirare avanti.

E le donne saranno le prime  vittime di una legge ingiusta che il sindacato rigetta con tutte le sue forze. Infatti, non sarà più solo la maternità a decidere sul destino occupazionale delle donne, sulla  loro diminuita disponibilità economica ma, con il demansionamento, verrà meno la spinta al riconoscimento  delle competenze femminili, verrà fermata la progressione delle loro carriere e, in una parola, verranno meno le pari opportunità con un pericoloso regresso sociale ed economico.

Roma, 11/03/2015

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Lunedì, 14 Luglio 2014 10:33

Novità sul bonus bebè

Dichiarazione di Maria Pia Mannino – Responsabile Politiche di Genere UILBonus Bebè: necessario semplificarne i termini di intervento

Apprendiamo con soddisfazione che il Sottosegretario al Lavoro, Teresa Bellanova, alla quale come UIL avevamo posto il problema, è fortemente intenzionata a semplificare l'iter di accesso al bonus bebè e, contestualmente, ad elevarlo a 600 euro mensili per 6 mesi ed estenderlo anche alle lavoratrici del pubblico impiego, finora escluse.

Quest'ultima decisione ci sembra tanto più appropriata in quanto va a sanare una evidente discriminazione nei confronti delle lavoratrici del settore pubblico troppo spesso non ammesse – perché erroneamente ritenute più "fortunate" in tema di maternità - a tutti quei benefici che invece sono semprestati fruiti dalle lavoratrici del settore privato.

 

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A seguire la dichiarazione di Maria Pia Mannino, Responsabile Nazionale Pari Opportunità e Politiche di Genere UIL:

Anche quest'anno le neomamme che volessero rientrare anticipatamente al lavoro (non fruendo, perciò, del congedo facoltativo retribuito al 30% dall'INPS) possono richiedere un contributo di 300 euro per sei mesi, come previsto dalla legge 92 del 2013, più comunemente nota come legge Fornero.

La somma é destinata a sostenere le spese della baby-sitter o dell'asilo nido, quale contributo alla conciliazione vita-lavoro e sostegno alla maternità e al bilancio familiare.

Lo scorso anno l'erogazione dei fondi è pressoché passata sotto silenzio perché non adeguatamente pubblicizzata e diffusa in maniera poco chiara e sovraccarica di pastoie burocratiche, a cominciare dalle modalità di presentazione delle domande all'INPS, l'Ente erogatore. Risultato? su 11.000 neomamme, solo 4.000 sono riuscite a godere dei voucher a disposizione, vale a dire che è stato utilizzato solo il 37% dei fondi disponibili.

Burocrazia e confusione che non vorremmo frenassero anche quest'anno l'utilizzo dei finanziamenti che ammontano a 20 milioni di euro, con altri 20 previsti per il 2015.

La UIL ritiene positivo che anche per il prossimo anno siano programmati stanziamenti a sostegno dell'attività lavorativa delle neomamme: è sicuramente un argine al fenomeno dell'abbandono del lavoro da parte di moltissime donne, soprattutto al Sud,  dopo la nascita del primo figlio.  È necessario, però, che dal Governo pervengano disposizioni per un'informazione adeguata sulla fruizione del diritto da parte delle neomamme (ricordiamo che il contributo spetta solamente a loro), corredata da strumenti più agili per accedere ai fondi. Da parte del sindacato occorrerà vigilare affinché la confusione generatasi lo scorso anno non si ripeta e sempre più mamme siano messe in condizioni di poter conciliare, al meglio, la propria attività lavorativa con la cura della propria famiglia.

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Mercoledì, 28 Maggio 2014 10:17

Guida maternità e guida pratica per i genitori

Scarica l'allegli allegati presenti qui sotto.

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