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Martedì, 25 Febbraio 2014 11:29

Cosa fare in caso di infortunio sul luogo di lavoro

Se il lavoratore ha subito un infortunio sul luogo di lavoro, anche di piccola entità e apparentemente senza postumi, deve informare immediatamente il datore di lavore che ha l'obbligo di presentare denuncia all'INAIL entro 48 ore dall'evento. In questi casi è importante rivolgeresi comunque al Patronato per avere una consulenza e assistenza a tutela per le prestazioni erogate dall'INAIL. Anche l'infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall'assicurato per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, il cosi detto "infortunio in itinere", è compreso nell'assicurazione, al sussistere di determinate condizioni.


Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL
Diverse sono le prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali erogate dall'INAIL

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall'Inail l'indennità nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica.
Il giorno dell'infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.
I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

Il Patronato ITAL con mandato di assistenza, può intervenire nell'interesse dell'assistito chiedendo all'INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l'attività lavorativa o in caso di ricaduta.

L'indennizzo per danno permanete comprensivo del danno biologico
Per gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:
dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);
dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.

L'adeguamento dell'indennizzo in capitale
La revisione dell'indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l'infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a richiesta dell'interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).

La rendita per inabilità permanente
I lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25/7/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato un' inabilità permanente di grado compreso tra l'11% e il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
Se riporta un grado di inabilità inferiore all'11% può chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.

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