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PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92

Il Decreto Rilancio ha incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge 104 del 1992.
Anche per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti salgono complessivamente a 18 giorni.
Ai tre giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si sommano le ulteriori dodici giornate "straordinarie" da utilizzare nei mesi di maggio e giugno (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi fruibili a scelta tra maggio e giugno = 18 giorni complessivi).
I permessi possono essere fruiti anche a ore.
Per utilizzare tali permessi, se già si fruisce dei permessi ordinari, non è necessario fare una nuova domanda ma è suciente accordarsi con il datore di lavoro o l'amministrazione.
Al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture.

A CHI SPETTANO


• I lavoratori riconosciuti portatori di handicap grave.
• I lavoratori dipendenti pubblici e privati, genitori di figli disabili gravi.
• Il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il secondo grado.
• I parenti o gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni.

Possono fruire dei permessi lavorativi Legge 104:

• Se il lavoratore è in CIG/FIS con sospensione a zero ore i permessi non vengono concessi, se è in CIG/FIS con riduzione di orario il numero di permessi viene riproporzionato.
• I giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano.
• I giorni di permesso sono compatibili con il Congedo COVID - 19.
• I permessi sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa in smart-working.

Si ricorda che:
L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

Pubblicato in Notizie: ITAL Patronato

Legge 104. Si possono cumulare i permessi per assistere più persone?

Si, ma a determinate condizioni.

Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone in situazione di handicap grave a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente/affine entro il primo grado (ad es. genitori, figli).

Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Solo al sussistere di questi requisiti si potranno cumulare più permessi.

Esempio: se un lavoratore dipendente assiste il figlio disabile potrà assistere anche una sorella disabile (familiare entro il secondo grado) a condizione che i genitori o il coniuge della sorella abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il lavoratore non potrà mai chiedere il secondo permesso per un parente di terzo grado.

Secondo le indicazioni dell'INPS rivolte ai dipendenti dell'Istituto, il lavoratore che fruisce dei benefici per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge, non può chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all'utilizzo dei benefici già concessi.

Quando il familiare disabile risiede in altra località. Documentazione

Quando il lavoratore usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve fornire la prova dei viaggi sostenuti al datore di lavoro (es. ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento) o altra documentazione idonea.

Pubblicato in Notizie

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