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Nella domanda di mobilità 2017/2018 la scelta delle preferenze delle scuole, degli ambiti e anche delle province, può essere determinate.

La scelta delle preferenze puntuali di singole scuole è limitata ad un massimo di cinque istituzioni scolastiche. Infatti nel comma 1 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

Scegliere cinque scuole piuttosto che altre cinque, potrebbe fare la differenza per ottenere il trasferimento e per mantenere oppure conquistare la titolarità su scuola.

Per capire come vengono esaminate le preferenze è utile conoscere il comma 2 dell'art.6 del suddetto contratto integrativo della mobilità, in cui è spiegato che la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato dall'allegato 1 riguardante l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.

In tale norma è anche specificato che le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.

Quindi secondo la successione delle operazioni definite dal suddetto allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza delle medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Resta determinante il sapere scegliere le scuole da inserire nella sezione delle preferenze, tenendo conto della novità dei codici meccanografici unici. Tali scuole si scelgono sulla base della composizione degli organici, sulla base dei pensionamenti concessi e sulla base di possibili trasferimenti in uscita.

Infine è molto importante conoscere il comma 5 dell'art.6 dell'ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018, in cui è riportato che secondo l'ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

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Come già accennato nel resoconto successivo alla riunione di ieri in cui sindacati e Ministero hanno cominciato a delineare il nuovo contratto per la mobilità, una delle novità più significative nelle preferenze sarà quella di dover inserire il codice unico dell'istituto comprensivo o superiore, e non più i singoli codici meccanografici.

Conseguenza dell'organico dell'autonomia introdotto dalla legge 107/2015, per cui non si distingue più tra i diversi organici (nulla però è stato ancora deciso per quanto riguarda le graduatorie interne di istituto) delle singole scuole afferenti all'istituto.

Pertanto nelle preferenze –  ricordiamo che i docenti potranno indicare fino ad un massimo di 15 preferenze di cui massimo 5 scuole, con massima libertà di scelta tra scuole, ambito o codice provincia – non si potrà esprimere singola sede, ma intero codice meccanografico dell'istituto comprensivo o superiore.

Discorso a parte invece per i diversi organici costituiti tra scuola serale e diurno che, anche se appartenenti allo stesso istituto, sarebbero ancora distinti così come gli organici costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e ospedali.

Tali sedi, quindi, saranno ancora esprimibili nella domanda di mobilità e il docente che aspiri ad una di queste sedi dovrà esprimerli chiaramente nella domanda (anche il docente che all'interno dello stesso istituto debba passare da corso diurno a serale e viceversa).

Cosa comporterà tale modifica rispetto alla consueta modalità con la quale fino allo scorso si richiedeva il trasferimento?

Facciamo un esempio molto comune, di un Istituto di Istruzione Superiore, comprendente istituto professionale, tecnico e Liceo. Il docente non potrà più scegliere solo uno dei tre istituti, ma dovrà indicare il codice meccanografico unico dell'IIS.

A questo punto, ottenuto il trasferimento insieme ad altri docenti, a fronte di più posti disponibili nei vari istituti, come avverrà la sistemazione nell'uno (istituto professionale) o negli altri (tecnico o Liceo)? Il criterio del punteggio infatti è stato utile per ottenere il trasferimento rispetto ad altri colleghi che avevano indicato lo stesso codice, ma non ci risultano criteri guida attraverso i quali, trasferiti nell'organico dell'autonomia di quell'istituto, i docenti saranno assegnati ad un organico o all'altro.

Una modifica, quella del criterio della preferenza con codice unico, che potrebbe anche scoraggiare alcuni docenti dal presentare la domanda di trasferimento. Si pensi infatti alle scuole con istituti dislocati in comuni diversi rispetto a quello che sarebbe gradito. Chi deciderà chi dovrà spostarsi e in quale comune?

Un problema di non poco conto che sfiora e si intreccia (se ci fosse stato bisogno di complicare ancor di più la faccenda) con quello della chiamata diretta. Ci sembra infatti inverosimile che tale scelta possa essere affidata semplicemente al Dirigente Scolastico, per cui si pone il problema di individuare dei criteri, magari da formulare in contrattazione di istituto, affinchè anche prima del trasferimento, sia chiaro il percorso che porterà poi all'assegnazione alla singola scuola.

Naturalmente il contratto mobilità docenti 2017 deve ancora essere sottoscritto, sindacati e Miur sono al lavoro per l'elaborazione del testo, e il tavolo per l'accordo sulla chiamata diretta deve ancora costituirsi, per cui il problema dovrà, ci auguriamo, ancora essere affrontato.

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