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Il lavoratore in malattia che, in caso di guarigione anticipata, riprenda il lavoro prima della prognosi formulata dal medico curante, potrà rientrare in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi stessa. In caso contrario andrà incontro alle sanzioni previste per assenza ingiustificata a visita medica di controllo (mancato indennizzo di periodi di malattia).

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, rilevando che è prassi scorretta e abbastanza diffusa che il dipendente rientri prima in azienda, con il consenso ovviamente del datore di lavoro, senza aver richiesto una rettifica del certificato medico. Vengono pertanto fornite alcune indicazioni sulla base della normativa vigente, anche riguardo gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che non può consentire la ripresa anticipata dell'attività lavorativa in presenza di un certificato di malattia ancora in corso, sia nei confronti dell'INPS che potrebbe erogare, in caso di pagamento diretto, prestazioni non dovute o inviare inopportuni controlli domiciliari.

Precisa l'Istituto che affinché la rettifica sia considerata tempestiva, non è sufficiente che sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, e va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

In conclusione, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni per assenza ingiustificata a visita di controllo.

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