Dopo la pubblicazione del Correttivo del Codice degli Appalti, Decreto Leg.vo 19/04/2017 n.56, avvenuta in Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio u.s., Cgil, Cisl, Uil, esprimono un giudizio positivo seppur articolato in alcuni punti, sottolineando alcune criticità che non possono essere ignorate.
Non saranno sfuggite a nessuno le continue pressioni che hanno accompagnato i lavori di stesura del nuovo testo, di molti stakeholder che orientavano il legislatore a disarticolare il Decreto Legislativo 50/2016 in molte sue parti a giustificazione che questo "alleggerimento" avrebbe potuto ridare slancio alla nostra economia e all'occupazione, in modo particolare nella norma riferita al subappalto. A questo si è aggiunto il tradizionale "colpo di mano" (sempre presente nella stesura del codice) che ha cancellato una parte importante di poteri attribuiti ad Anac ( art. 211, comma 2).
Cgil, Cisl, Uil, in questo periodo, hanno lavorato unitariamente realizzando una serie di audizioni formali ed informali per ribadire concetti prioritari legati alle tutele dei lavoratori, legalità, trasparenza, qualità dell'opera realizzata e dei servizi, lotta alla corruzione e allo spreco. Un lavoro che ha dato risultati positivi e che comunque dovranno vedere la nostra azione sindacale sempre presente laddove margini di manovra sono stati lasciati all'interno del Correttivo.
In particolare vogliamo condividere l'aver ottenuto l'obbligatorietà della clausola sociale che dovrà essere inserita nei bandi di gara, la conferma del dibattito pubblico quale strumento indispensabile per superare preventivamente le problematiche conflittuali nei territori, il miglioramento inserito nei livelli di progettazione determinando, ex ante, i costi di manodopera. Inoltre, si rafforza il riferimento dell'applicazione del c.c.n.l., e del contratto leader stipulato con le OO.SS. maggiormente rappresentative e ampliandolo anche alle gare dei servizi e delle forniture.
Rimane invariato, nel subappalto, il riferimento che lo stesso non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi e forniture.
Per quanto concerne l'utilizzazione del criterio del massimo ribasso, questo è stato aumentato fino alla soglia di 2 mln/euro. Questo però è possibile quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, ovvero attraverso gare di evidenza pubblica e per l'importo massimo di 1 mln/euro, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art.97 e riferiti alle offerte giudicate "anormalmente basse". Laddove non si proceda ordinariamente, non sarà possibile ricorrere al prezzo più basso ma all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Forti perplessità invece le esprimiamo sull'aver tolto l'inserimento della congruità nel Durc: critichiamo, e non comprendiamo, l'ostinazione che il legislatore ha voluto mantenere nei confronti le concessioni autostradali e la gestione diretta dei lavori di manutenzione. Così come il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per lavori di somma urgenza che rischiano di diventare una sorta di "zona franca" sulla realizzazione di alcune opere, mancanza di trasparenza per i controlli al di sotto di 40.000 euro di affidamento nei contratti, e facoltà in capo alla stazione appaltante di richiedere la terna di subappaltatori per contratti inferiori alle soglie stabilite. Su questi punti, continueremo una forte azione affinchè si possano trovare le opportune soluzioni come da noi già proposte.
Nei prossimi giorni Cgil, Cisl, Uil, organizzeranno un momento di riflessione sui contenuti sommariamente sopra esposti, e, conseguentemente, programmeranno momenti di analisi a livello di macro arie territoriali, che sarà cura darne sollecita informazione.
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