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L'attuale normativa il Testo unico n. 151/2001 a tutela della maternità e paternità prevede importanti misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto, nonché una serie di disposizioni riguardanti permessi e congedi a tutela della maternità e paternità, prevedendo la cura dei figli da parte di ambedue i genitori, con l'attribuzione di diritti non solo alla madre ma anche al padre lavoratore.

Il congedo di maternità
L'astensione obbligatoria dal lavoro comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo la data del parto, salva l'opzione di flessibilità che consente la scelta di usufruire di un solo mese di congedo prima del parto e di 4 mesi dopo il parto, a condizione che vi siano le prescritte certificazioni mediche.

Se il parto è prematuro, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti all'astensione obbligatoria dopo il parto, fino al completamento dei 5 mesi e anche oltre. Nel caso vi sia interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

La salute della lavoratrice in gravidanza
La legge prevede il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza e in alcuni casi fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori vietati. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la "valutazione dei rischi" per le lavoratrici gestanti, e vi è il divieto assoluto di adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

Quando vi siano condizioni di lavoro a rischio per la salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) dispone l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, anche fino a 7 mesi dopo il parto. In presenza di gravidanza a rischio l'astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla ASL, per uno o più periodi o per tutta la gestazione.

Il trattamento economico
Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) le lavoratrici assicurate all'INPS hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media giornaliera, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste da norme integrative contrattuali.

Il congedo di paternità
Anche il padre lavoratore dei vari settori lavorativi (non solo lavoratore dipendente) può fruire del congedo di paternità, per determinati periodi, quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità ovvero in caso di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, è stato presentato un emendamento per la proroga anche per il 2019 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per quattro giorni, anche durante il congedo di maternità della madre e in aggiunta ad esso.  Sempre nell'anno in corso il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione o affidamento. Il padre ha diritto a una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per consulenza e assistenza e per l'inoltro on line all'INPS delle domande di congedi per le lavoratrici/lavoratori assicurati all'Istituto.

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Mercoledì, 03 Agosto 2016 10:11

Novità Inps: congedo post partum parti prematuri

L'Inps con messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 comunica l'aggiornamento della procedura per l'inoltro telematico delle domande di congedo di maternità post partum, nei casi di parto prematuro, per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata.

In particolare, l'aggiornamento riguarda i parti "fortemente prematuri" quando il bambino nasce prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell'inizio del congedo obbligatorio di maternità. In tali ipotesi, secondo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 al T.U. n. 151/01, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto molto prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 69 del 28/4/2016 con la quale l'Istituto forniva istruzioni in ordine alla novità introdotta, indicando le modalità di presentazione delle domande di maternità/paternità relative a parti "molto prematuri", in attesa degli aggiornamenti per l'acquisizione on line delle stesse. Ulteriori indicazioni riguardavano il diritto della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del figlio.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente delle lavoratrici/lavoratori interessati per consulenza e assistenza e inoltro telematico delle domande.

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