Visualizza articoli per tag: docenti contratto covid

Nel decreto di modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA dell’USR Lazio del 4 febbraio 2021

La rimodulazione delle risorse è stata fatta tenendo conto “di dover, altresì, tener conto dell’esigenza di dover liquidare e pagare, in futuro, anche le ferie non fruite”

Ecco cosa dice l’USR:

DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»

DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;

DATO ATTO che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;

DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite;”

Differenza tra docenti e personale ATA

Il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all’interno del contratto.

Il collaboratore scolastico può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

In considerazione dei fatti esposti le soluzioni sono due o usufruisce delle ferie prima della scadenza naturale del contratto oppure impugna l’eventuale diniego delle ferie.Si consiglia comunque di chiedere le ferie residue con scadenza entro la data di chiusura contratto esplicitando risposta scritta in caso di diniego!!!

LE FERIE SONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE!

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

Diamo risposta ai quesiti di molti in merito alle ferie dei collaboratori scolastici assunti con contratto COVID: avvicinandosi la data di scadenza della supplenza – di solito coincidente con il termine delle lezioni – è bene aver presente quali norme le regolano. Al momento non è stato individuato alcun dispositivo di proroga tout court, mentre si pensa già al prossimo anno scolastico.

Questo lo si può evincere dalla lettura del  decreto di Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA dell’USR Lazio del 4 febbraio 2021

dice l’USR ( riprendendo la norma contrattuale):

DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»

DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;

DATO ATTO che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;

DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruite;”

Specifiche per  docenti ed ATA

Il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all’interno del contratto.

Il collaboratore scolastico può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

Quindi il termine ultimo per fruire delle ferie diventa, per il collaboratore scolastico assunto con contratto Covid, l’ultimo giorno di lezione ovvero l’ultimo giorno di contratto (stabilito dal calendario regionale).

Pubblicato in Notizie: UIL Scuola

Sempre con voi

UIL Alessandria

© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi

Search

No Internet Connection