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Il congedo parentale che ti resta (5 mesi) è indennizzato al 30% dello stipendio dopo i 6 anni e fino al giorno dell'8°compleanno del bambino, ma solo qualora tu abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico. Per l'anno 2015 erano 16.327,68. Superato questo reddito il congedo non sarà retribuito.

Nessuna retribuzione (indipendentemente dal reddito) ci sarà invece per l'eventuale congedo fruito dopo il compimento dell'8° anno e fino ai 12 del bambino.

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni (di 30 in 30 gg. o per frazioni di mese) ti invito a leggere il punto 14.2 della Circolare INPS.

14.2) COMPUTO DEI PERIODI DI ASTENSIONE.
Ai fini del computo del periodo o dei periodi di astensione facoltativa occorre procedere secondo i seguenti criteri.
Qualora la durata del, periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o piú mesi interi.
Qualora, invece, i periodi di godimento dell'assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, si procede come segue:


a) per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi;


b) per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come restò il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla precedente lettera a) (35).


15) DIRITTO ALL'INDENNITÀ: REQUISITI (36).

15.1) Generalità.
Alle lavoratrici (37) compete l'indennità di maternità per il periodo o i periodi di astensione facoltativa di cui al paragrafo 14 qualora, all'inizio e durante i periodi stessi risultino esistenti le seguenti condizioni:
a. rapporto di lavoro in atto (per le lavoratrici agricole vedi il successivo punto 15.3);
b. vivenza del bambino.
Lo stesso diritto è riconosciuto, ricorrendo le predette condizioni, al padre lavoratore che abbia ottenuto l'affidamento in esclusiva del bambino (38).
(35) A titolo esemplificativo, si riporta la seguente ipotesi:
- 1 ° periodo: dal 12 al 28 marzo = mesi 0 + gg. 17
- 2° periodo: dal 10 maggio al 31 agosto = mesi 3 + gg. 22
- 3 °periodo: dal 9 settembre all'8 ottobre = mesi 1 + gg. 0 TOTALE mesi 4 + gg. 39 mesi 5 + gg. 9
La lavoratrice, nel caso esemplificato, potrebbe usufruire di altre 21 giornate di astensione al fine di completare il sesto mese.

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