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Dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Permane l'obbligo, ai fini assicurativi, di denunciare gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni (art. 53 del DPR n. 1124/1965).

In sostanza, per i primi (infortuni di breve durata) si tratta di una comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per i secondi l'obbligo di denuncia è necessario ai fini assicurativi.

La comunicazione va fatta in ogni caso entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.

Si ricorda che questa disposizione prende il via a seguito della pubblicazione del DM n. 183/2016, con cui entra in funzione, il 12 ottobre 2016, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di orientare, programmare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sempre il DM 183 dispone che a 6 mesi dalla data istitutiva del SINP, e quindi dal 12 aprile 2017, scatta l'obbligo di comunicare in via telematica all'Istituto assicuratore, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, l'infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell'evento (art. 18 c. 1 lett. r, D. Lgs. n. 81/2008).

Tale adempimento è stato poi rinviato, per effetto del "Milleproroghe", dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.

La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa da 548 a 1972,80 euro, come previsto dall'art. 55, comm 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.

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Fondo vittime amianto. Misura dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2016

L'INAIL, con determina del presidente n. 372 del 18 settembre 2017, ha stabilito la misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2016 pari a 10,1%.

Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l'anno 2016 risulta pari a 1,1%.

Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito con la legge finanziaria 2008.

Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", riconosciute dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, e gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965.

Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita ed è corrisposto d'ufficio dall'INAIL, attraverso due acconti e un conguaglio.

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A seguito della Legge n. 19/2017 (c.d. Milleproroghe) anche gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, deceduti nel corso dell'anno 2016, possono conseguire la prestazione di cui al "Fondo per le vittime dell'amianto", a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal familiare deceduto.

Lo comunica l'INAIL, con la circolare n. 13 del 15 marzo 2017, nel fornire istruzioni per l'erogazione di questa prestazione assistenziale, precisando che gli eredi devono presentare alla Sede INAIL competente apposita domanda entro il 31 marzo 2017.

L'Istituto nella circolare riassume la disciplina vigente in materia.

In particolare, evidenzia che dalle modifiche apportate dalla Legge Milleproroghe alla Legge di Stabilità 2016, ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nell'anno 2015 sia nel corso del 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita da colui che è deceduto.

La misura della prestazione è fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto per gli anni 2015 e 2016.

L'interessato deve presentare domanda (mod. 190/E) alla Sede INAIL competente per domicilio, corredata di idonea documentazione, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.

Dovrà inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.

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L'Inail, con la circolare n. 37 del 21 ottobre 2016, comunica che a decorrere dal 1° luglio 2016 sono confermati gli importi vigenti al 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Tale conferma era già stata annunciata nei quattro Decreti del Ministero del lavoro pubblicati il 12 settembre scorso, in merito alla rivalutazione dal 1° luglio 2016, tenuto conto che la variazione dell'indice Istat dell'anno 2015, rispetto al 2014, risulta negativa.

Con la circolare n. 37 l'Inail illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni.

Ricordiamo pertanto alcuni degli importi vigenti al 1° luglio 2015.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera risulta pari a euro 77,12, la retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e la retribuzione annua massima di euro 30.076,80. Si precisa che le rendite ai superstiti di lavoratori dell'industria deceduti dal 1° gennaio 2014 sono calcolate sul massimale di euro 30.076,80 (Legge di stabilità 2014).

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale è di euro 24.440,95.

L'importo dell'"assegno per l'assistenza personale continuativa" è di euro 533,22, quello dell'assegno "una tantum" ai superstiti è di euro 2.136,50, per entrambi i settori industriale e agricolo.

Inoltre, Inail comunica i massimali retributivi per i marittimi, le retribuzioni annue per i medici radiologi e per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, nonché gli importi degli assegni continuativi mensili per il settore industria e agricoltura e altro.
Precisiamo che questi dati riguardano solo la parte patrimoniale delle rendite.

Rivalutazione indennizzo danno biologico

Per quanto riguarda l'indennizzo per danno biologico, il Ministero del lavoro ha pubblicato il 4 novembre 2016 il decreto del 23 settembre 2016  che (con decorrenza 1° luglio 2016) conferma gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell'anno 2015, come da proposta dell'Inail (DETPRES n. 228/2016), dato che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell'anno 2015 rispetto al 2014 è risultata negativa.

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto un sistema di rivalutazione automatica degli importi di questi indennizzi, non solo in via straordinaria come previsto negli anni precedenti. Tuttavia per quest'anno anche tali importi rimangono invariati.

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Pubblicato il rapporto sull'attivita di vigilanza del ministero con Inps e Inail: lo scorso anno controlli su 221.476 imprese, oltre 77mila i dipendenti totalmente in nero

LAVORO: IN NERO 42,61% LAVORATORI IRREGOLARI IN AZIENDE ISPEZIONATE = Pari a 77.387 persone nel 2014. Controlli su 221.476 imprese

Roma, 26 feb. (Labitalia) – Oltre 77mila lavoratori 'trovati' totalmente in nero. E' quanto emerge dal Rapporto 2014 sull'attività di vigilanza del ministero del Lavoro, Inps e Inail che calcola come la percentuale sia pari al 42,61% dei lavoratori irregolari, scoperti durante i controlli che sono stati condotti su 221.476 aziende. Di
queste 142.132 non sono risultate in regola.

Irregolari il 64,17%  delle imprese ispezionate nel 2014. In particolare, quelle irregolari rilevate l'anno scorso sono state 142.132 sulle 221.476 controllate.

Nel 2013 quelle risultate irregolari erano 152.314.

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In allegato la documentazione aggiornata con tutte le specifiche.

Per informazioni in merito riolgersi all'Inail o agli uffici Ital UIL più vicini.

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Martedì, 14 Gennaio 2014 10:53

Assicurazioni casalinghe

Il 31 gennaio scade il termine per l'iscrizione all'assicurazione casalinghe.

Anche per l'anno 2014 l'importo annuale, da pagare all'Inail, è di 12,91 euro, sia per il rinnovo, sia in caso di prima iscrizione qualora siano raggiunti i requisiti richiesti (compimento del 18° anno oppure cessazione della propria attività lavorativa).
L'assicurazione è obbligatoria per le donne o gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.
Il premio non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Non devono pagare il premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l'anno precedente non superiore a € 4.648,11 e appartengono a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22. Per questi il premio è a carico dello Stato e l'iscrizione avviene con "autocertificazione" che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.
Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico che determinano una inabilità permanente pari o superiore al 27% e gli infortuni mortali.
Per ottenere le prestazioni dall'Inail è necessario essere assicurati!
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil che offrono consulenza e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni all'Inail in caso di infortunio avvenuto in ambito domestico ed altro.

 

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