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Anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici (ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi, e per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere - per l'anno 2016 -, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (asili nido).

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il decreto del Ministero del lavoro che indica modalità e criteri di accesso al beneficio da parte delle suddette madri lavoratrici.

Si ricorda, che il contributo (pari a un importo massimo di 600 euro mensili), previsto inizialmente in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 per le madri lavoratrici dipendenti e parasubordinate, è stato esteso dalla legge di Stabilità 2016 anche alle madri autonome o imprenditrici, che possono chiederlo per un periodo complessivo non superiore a tre mesi. Tale è il periodo di congedo parentale per queste lavoratrici.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice deve presentare la domanda all'Inps (tramite i canali telematici previsti o attraverso il Patronato), entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità, in sostituzione del congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

Per il servizio di baby-sitting il contributo viene erogato attraverso il sistema dei "voucher", mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.

Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Inoltre, il Ministero precisa che, in relazione all'andamento delle domande e alle  disponibilità residue tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate  o  da presentare  per  l'anno  in corso, con successivo  decreto interministeriale, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per  accedere  al  beneficio, ovvero,  anche  in   via   concomitante,   può   essere rideterminata la misura dello stesso.

Restiamo in attesa delle indicazioni e precisazioni dell'INPS.

Gli uffici del Patronato ITAL sono a disposizione gratuitamente per informazioni, consulenza e assistenza e per l'inoltro delle domande.

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