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Mercoledì, 13 Settembre 2017 10:34

Reddito di inclusione: approvato il decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo in attuazione della legge n. 33/2017 di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Consiste in un assegno mensile, il cui importo, in base alla situazione familiare e reddituale, varierà fino ai 485 euro in caso di famiglie numerose per una durata massima di 18 mesi, che interesserà circa 1,8 milioni di persone.

Il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'Isee, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati con età maggiore di 55 anni.

Questo aiuto è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa (fermo restando il limite reddituale), mentre non è compatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI prevede anche una serie di servizi alla persona che terrà conto della situazione lavorativa e di altri fattori per dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà, fondato sul sostegno al reddito e sull'inclusione sociale.

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Giovedì, 13 Luglio 2017 10:43

Bonus asili nido: le domande dal 17 luglio

Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.

Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.

Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.

Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.

Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.

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In arrivo sulla pensione di luglio la quattordicesima mensilità. L'importo quest'anno sarà più ricco e comprenderà una platea più estesa di beneficiari.

Anche quest'anno l'INPS procederà a erogare - unitamente alla mensilità di luglio 2017 - la somma aggiuntiva ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il pagamento da parte dell'Istituto avverrà d'ufficio e i pensionati non dovranno quindi presentare alcuna domanda di accesso al beneficio.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati che non ricevono la quattordicesima, ma che ritengono di averne diritto, posso presentare un'apposita domanda di ricostituzione. L'INPS, esaminata la domanda, valuterà se attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

Gli interessati possono ricevere informazioni presso una sede di Patronato ITAL UIL. Gli operatori offriranno assistenza per valutare gli eventuali requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per accedere al beneficio.

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Lunedì, 05 Giugno 2017 10:38

S.I.A: nuovo modello e indicazioni INPS

L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.

Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.

Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.

Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".

La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.

Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.

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Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, l'INPS fornisce istruzioni ai medici certificatori (del SSN o con esso convenzionati) circa le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della stessa, nonché indicazioni alle gestanti e ai datori di lavoro per la loro consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ciascuno di questi certificati va trasmesso all'INPS solo quando è previsto per il conseguimento delle varie prestazioni a tutela della maternità, come ad esempio per richiedere il c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore. (Leggi news ITAL "Bonus mamma")

La trasmissione telematica comporta che la futura madre non sia più tenuta a presentarli all'INPS il in formato cartaceo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare (4 maggio 2017), durante il quale il medico potrà procedere al rilascio cartaceo dei certificati.

La trasmissione on line prevede obbligatoriamente di inserire le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o la data di interruzione.
Il medico certificatore deve rilasciare all'interessata il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento entro un determinato intervallo di tempo, ma sarà ammesso e accettato dall'INPS solo quando gli errori si riferiscono alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

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A partire dal 2017 la legge n.232/2016 (c.d. Bilancio 2017) ha introdotto, tra le varie misure volte a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, un buono di 1000 euro annui per la frequenza di asili nido pubblici e privati per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della citata legge, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 il DPCM 17 febbraio 2017 con il quale vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'erogazione del buono.

Ricordiamo che la nuova agevolazione non è subordinata a limiti di reddito in quanto la stessa legge non fa alcun riferimento in tal senso.

Come si legge nel Decreto si tratta di un contributo corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" per due diverse misure di sostegno:

per il pagamento di asili nido;per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (quindi di circa 90,90 euro al mese) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, verrà erogato mensilmente al "genitore richiedente", fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per l'asilo nido prescelto.

Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il "genitore richiedente" (convivente con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Per ottenere il contributo il "genitore richiedente" presenta domanda all'INPS in via telematica, indicando a quale dei due benefici intende accedere. Inoltre, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nel limite di spesa previsto. Questa agevolazione è finanziata per il 2017, 2018 e 2019 per poi proseguire a regime dal 2020.

Il Decreto chiarisce anche che i due diversi benefici concessi sono cumulabili con il contributo già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018).

Tuttavia, il nuovo buono per il pagamento di rette di asili nido non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per l'infanzia e inoltre non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza in Italia.

Il DPCM stabilisce infine che l'INPS provveda entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a fornire apposite indicazioni.

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L'Inps, con la circolare n. 55 dell'8 marzo 2017, a seguito del Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia (G.U. n. 47 del 25/02/2017) che conferma, anche per il 2017, la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità già applicati nel 2016, riporta detti importi:

l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99;

l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95.

Ricordiamo che questa prestazione è concessa a domanda da presentare al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza

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La Legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina pensionistica per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

I soggetti beneficiari (lavoratori impegnati nelle attività lavorative già individuate dal Dlgs n. 67/2011) potranno accedere da subito alla pensione agevolata senza dover rimandare di 12/18 mesi la decorrenza della pensione per effetto delle cosiddette "finestre mobili".

La norma ha altresì attenuato le condizioni previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato richiedendo che le "attività usuranti" siano state svolte: per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (ricordiamo che questo criterio di individuazione era già previsto – non in forma alternativa – per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

In tutti i casi, per poter accedere alla pensione anticipata, i lavoratori devono aver maturato i requisiti, che riassumiamo nella tabella seguente:

Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

Addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Legge 232/2016 ha modificato anche i termini entro i quali i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda, e relativa documentazione, per accedere al beneficio.

Le nuove disposizioni impongono che le domande devono essere trasmesse:

entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;
entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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Sono diversi gli interventi introdotti legge di Bilancio 2017 nel "pacchetto famiglia", volti a incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie. Alcuni sono del tutto nuovi e si aggiungono a quelli già previsti, che ora sono rifinanziati e ulteriormente prorogati. Per la loro effettiva applicazione dobbiamo comunque attendere i decreti attuativi laddove previsti.

Costituisce una novità l'istituzione del fondo di sostegno alla natalità per favorire l'accesso al credito in favore delle famiglie con figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017. Con decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di funzionamento di questo Fondo.

Nuova è anche l'attribuzione di un premio alla nascita o bonus mamme, di 800 euro una tantum, riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l'adozione di minore, a tutte le mamme indipendentemente dal possesso di un determinato limite di reddito. Il premio è corrisposto dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, già al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e non concorre alla formazione del reddito.

Viene inoltre prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 il padre può astenersi per un ulteriore giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio.

Per i nati dal 1º gennaio 2016, viene introdotto dal 2017 un buono asili nido, di 1.000 euro su base annua e corrisposto per undici mensilità, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, ed anche per supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni attuative. Anche questo nuovo sostegno non è subordinato a limiti di reddito.
Si tratta della ulteriore novità contenuta nel "pacchetto famiglia" che, come espressamente previsto, non è fruibile contestualmente con il già vigente contributo per asili nido o baby sitting, di 600 euro mensili, ora rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018, concesso alle madri lavoratrici dipendenti e autonome che rinuncino totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti.

Si ricorda infine il "bonus bebè" di 960 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, corrisposto fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (Isee). L'importo dell'assegno è raddoppiato quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.

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Lunedì, 23 Gennaio 2017 10:20

Bonus bebè: le nuove procedure INPS

L'INPS, con il messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, fornisce nuove istruzioni sull'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con riguardo agli aggiornamenti procedurali delle attestazioni ISEE.

Si ricorda che il bonus bebè di 960 euro annui (80 euro al mese) è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione.

Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE).
L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell'Isee non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda dall'Inps.

L'Inps precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio. Ai fini di riconoscimento del bonus l'evento tutelato è la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

In particolare l'Istituto si sofferma sull'aggiornamento della procedura delle domande che consente di intercettare le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità, tra i dati autodichiarati dal cittadino e quelli acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate. Pertanto – spiega l'Inps - dal 1° gennaio 2017, la nuova procedura intercetta queste attestazioni ISEE, sospendendo in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all'utente una comunicazione per l'avviso. Nel messaggio sono indicate le due alternative possibili per il richiedente la prestazione.

Si spiega inoltre che, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, la nuova DSU deve essere effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione di quella "viziata", per consentire l'erogazione delle mensilità di assegno riferite all'anno medesimo. Diversamente, se presentata nell'anno successivo, le mensilità non potranno più essere recuperate.

Attenzione. quando viene richiesto il "bonus bebè" non può essere utilizzata la DSU che, sebbene ancora valida, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino. Le domande non precedute da DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio sono respinte per ISEE non reperito e pertanto sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Vengono fornite anche precise istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno: modello SR163.

Infine, nel caso di parto gemellare e di adozioni plurime occorre presentare domanda di assegno per ciascun minore.

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l'inoltro delle domande in via telematica.

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