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Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.

Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.

L'articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:

esercizio del commercio e dell'industria;impieghi alle dipendenze di privati;cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all'art. 61, nel caso di società cooperative.

L'articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Cosa si intende per esercizio del commercio e dell'industria?

Per esercizio del commercio e dell'industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.

L'esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

Il decreto legislativo n. 297/94 all'art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" e il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."

Le disposizioni sopra illustrate sono state in parte mitigate dal DPCM n. 117/89 e dalla legge n. 662/96, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

L'articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, può svolgere l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Legge n. 662/96 all'art. 1 comma 58 recita:

"La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa ...

Il personale in part- time, quindi, può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d'interesse con l'attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, "amicale" o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.

Il decreto legislativo 165/01 conferma, all'articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96:

"Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".

Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:

non può svolgere attività imprenditoriale;non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell'ufficio legale dell'USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.

Il detto parere fornisce una chiara spiegazione relativa alla differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell'una e dell'altro. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto sta alla base della concessione suddetta (possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato) fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto.

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Martedì, 13 Settembre 2016 10:50

ATA: i temi su cui si può contrattare

ATA: i temi su cui si può contrattare

di Giovanni GUGLIELMI

Una breve scheda sul contratto d'istituto, gli importanti temi che devono essere affrontati e i punti da inserire, la tempistica completa per la sottoscrizione.

La contrattazione integrativa di scuola è l'accordo giuridico che delinea le condizioni e le scelte organizzative, per incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati all'interno dell'istituzione scolastica. E proprio per questa spiccata importanza che mi piace definire il contratto d'istituto come la "carta di presentazione" di ogni singola scuola.

I temi di particolare rilevanza che devono essere inseriti all'interno della contrattazione sono diversi, fra i più importanti voglio ricordare:

Piano delle attività;Orario di lavoro;Turni;Accordi tra il personale;Straordinario;Intensificazione;Riduzione a 35 ore (dove previsto);Durata degli orari nell'anno scolastico;Chiusura prefestiva;Salario accessorio e Criteri di ripartizione;Assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali;Incarichi specifici;Utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni;Funzioni miste;Assistenza agli alunni con disabilità.

Riassumendo, il Contratto si occupa delle modalità di esercizio dei diritti sindacali e della sicurezza, dei criteri per la mobilità interna (tra i vari plessi e/o sedi), dei criteri di utilizzazione del personale, dell'organizzazione dell'orario di lavoro, della ripartizione delle risorse contrattuali e dei compensi del salario accessorio.   La contrattazione di scuola non invade le competenze "gestionali" del Dirigente scolastico che riguardano, ad esempio, i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alle cattedre e ATA ai plessi, il conferimento dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che, tra l'altro, per i docenti deve essere approvato dal Collegio), l'orario individuale dei singoli docenti e del personale ATA, ecc. Solo che il dirigente scolastico, nell'espletare le sue competenze, e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi alle delibere degli Organi Collegiali per gli aspetti di funzionamento generale e per gli aspetti didattici (art. 16 c. 2 DPR 275/99), e deve attenersi ai criteri definiti nel contratto di scuola per la mobilità, l'organizzazione del lavoro, l'orario, il salario accessorio (art. 6 del Ccnl/07).

I tempi della contrattazione sono definiti nell'art. 6 del CCNL, che stabilisce:

l'inizio della trattativa entro il 15 settembre di ogni anno;l'obbligo del dirigente di presentare la propria proposta contrattuale entro i 10 giorni lavorativi dalla data di inizio della trattativa;la sottoscrizione dell'Accordo entro il 30 novembre.

Le risorse della contrattazione sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività e di servizi tendenti alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa che ciascuna scuola in base al principio dell'autonomia decide ogni anno di attuare, tenendo conto delle esigenze degli alunni, delle famiglie e della domanda proveniente dal territorio.

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Si sono concluse le operazioni della Scuola Polo per la nomina del personale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico sui posti rimasti vacanti dopo l'assegnazione degli incarichi conferiti il 31/08/2016 agli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale 24 mesi.

Sono stati convocati tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie di Istituto di 1, 2 e 3 fascia con almeno 18.00 per Assistente Amministrativo e 16.00 punti per Collaboratore Scolastico.

I posti non assegnati sono:

Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

·         Direzione Didattica Valenza 1

·         Direzione Didattica Valenza 2

·         IC Casale 3 (L.151 fino 30/06/2017)

·         IC 2 Novi Ligure - Posto accantonato come da decreto UST (si può nominare fino all'avente diritto)

·         Direzione Didattica Valenza 2 – part time 6h

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO:

·         CTP 75 Acqui Terme (CPIA Novi Ligure)

·         IC Arquata/Vignole

·         IS Leardi  di casale Monferrato – n. 2 posti

·         IS Leardi  di casale Monferrato – n. 2 posti accantonati come da decreto UST (si può nominare fino all'avente diritto)

·         IC Tortona B – n. 2 posti

·         IC Castellazzo Bormida – part time 6h

·         IC Castellazzo Bormida – part time 18h

·         IC Cerrina – part time 18h

·         IC Gavi - – part time 18h

·         IC Gavi – part time 18h

·         IC Casale1 – part time 16h

·         IC 3 Novi Ligure – part time 6h

·         IS Balbo Casale M.to – part time 6h

·         IS Leardi Casale M.to – part time 18h

Le scuole interessate che dispongono dei posti sopra citati potranno consultare le proprie graduatorie di Istituto di 3a fascia interpellando gli aspiranti inclusi a partire da punti 17.99 per il profilo Assistente Amministrativo e da punti 15.99 per il profilo Collaboratore Scolastico.

Si precisa che per quanto riguarda la convocazione dei Collaboratori Scolastici non sono stati assegnati i posti da Collaboratore Scolastico liberati per stipulare un contratto a Tempo Determinato da Assistente Amministrativo per i seguenti motivi:

·         Possibili ripensamenti prima di assumere servizio

·         Mancanza di candidati convocati da scuole che alla data del 9 settembre 2016 non avevano posti liberi

Tali posti assegnati autonomamente dalle singole Istituzioni Scolastiche.

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In questa scheda affronteremo in maniera dettagliata i criteri e la durata del Periodo di Prova di ogni singolo profilo professionale, il periodo da computare e quello non valutato.

Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

Ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.

In questa scheda affronteremo in maniera dettagliata i criteri e la durata del Periodo di Prova di ogni singolo profilo professionale, il periodo da computare e quello non valutato.

Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

Ricordiamo che la decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato.

Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo.

In riferimento all'art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:

2 mesi per i profili delle aree A e A super;4 mesi per i restanti profili.

Nello specifico:

Profilo

Periodo di prova

AREA A – Collaboratore Scolastico

2 mesi

AREA As – Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi

2 mesi

AREA B – Assistente Amministrativo

4 mesi

AREA B – Assistente Tecnico

4 mesi

AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere

4 mesi

AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione)

4 mesi

In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:

le domeniche ed i giorni festivi;i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolasticail periodo trascorso in mandato parlamentare;le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell'orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l'obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:

i permessi retribuiti;i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;i periodi di aspettativa per coniuge all'estero;i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);le ferie;le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del CCNL.

Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell'anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio. E' servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato. Quindi è utile al computo delle ferie e dell'anzianità.

Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell'anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.

Il periodo di prova può essere prorogato anche per esito sfavorevole della valutazione.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il superamento del periodo di prova.

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Lunedì, 29 Agosto 2016 10:13

Personale ATA: l'organico di fatto 2016/2017

Presente in allegato il prospetto di assegnazione e distribuzione dei posti di organico di fatto per il personale A.T.A. a.s. 2016/2017, (già trasmesso agli UST) comprensivo di  370 posti in deroga autorizzati dal Direttore. Tale anticipazione è stata effettuata velocemente al fine di permettere agli UST di procedere di attivare, sin da subito, le attività connesse (organico e mobilità annuale).

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Giovedì, 25 Agosto 2016 10:43

Comunicazione di servizio Uil Scuola

Informazioni avute a seguito di un incontro in provveditorato circa l'organico di fatto Docenti quindi ridistribuiti i posti aggiuntivi dei vari gradi scolastici si è passato alle info varie ed eventuali tra le quali la presa di servizio nella nuova sede per i docenti trasferiti in ambito, questi con buone possibilità saranno destinati entro il 30 agosto prossimo venturo. Il tutto per consentire le procedure successive e pianificazione deile date di nomine dei docenti

Le date per il personale ATA sono le seguenti:
il giorno 29 agosto nomine in ruolo tutti i profili
il giorno 30 agosto njopmine tempo determinato, anche il 31 agosto nel caso non vengano ultimati tutti gli adempimenti di nomine.

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Il Miur ha pubblicato la nota 15307 del 31 maggio 2016 con cui autorizza gli Uffici Scolastici Regionali a procedere con le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su posti in organico di diritto.

La nota fa seguito al benestare della Funzione Pubblica sulla proroga dei contratti su posti vacanti.

I Dirigenti Scolastici procederanno alle proroghe dopo aver acquisito il nulla osta del Direttore Regionale. Al momento hanno pubblicato Piemonte e Lazio, ma in ogni caso si tratta ormai di giorni e tutti gli uffici si adegueranno.

A coloro che hanno già il piano ferie predisposto ed autorizzato, l'Avv. della Uil Scuola Domenico Naso, fa presente quanto segue:

"Sono illegittimi i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici che obbligano il personale ad usufruire forzatamente delle ferie entro il mese di giugno nei casi di contratti che, per legge, devono essere prorogati sino al 31 agosto.

Qualora il piano ferie non venisse modificato il lavoratore dovrà inviare al Dirigente Scolastico una lettera di protesta richiedendo per iscritto, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni sottese al provvedimento".

Il Gruppo Facebook  "Supplenti della Scuola per la Qualità e Dignità del Lavoro" invita il personale ATA a scrivere la propria situazione "scolastica" di estensione del contratto e del piano ferie.

Tale sondaggio aiuterà gli Uffici Scolastici Provinciali di tutto il territorio italiano a uniformare e rendere coerenti ed omogenee le disposizioni inviate ai singoli istituti scolastici per evitare discriminazione e disparità di trattamento tra gli ATA con contratto OD.

Parimenti si può segnalare la propria situazione ferie per aiutare i Dirigenti Scolastici a prendere provvedimenti equi, in sintonia con le disposizioni impartite in tutte le altre scuole.

Riportiamo di seguito quanto recita l'articolo 11 del CCNL Scuola:

"11.Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. "

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SCUOLA: MANCATA PROROGA CONTRATTI PERSONALE ATA

GUGLIELMI,  UIL SCUOLA: "IN MANCANZA DI RISPOSTE CERTE RICORREREMO AL GIUDICE DEL LAVORO"

Giovanni Guglielmi, SEGRETARIO GENERALE UIL SCUOLA Alessandria: "Le scuole del piemonte sono in fibrillazione a causa della mancata proroga dei contratti del personale Ata. Quest'anno, infatti, tutti i contratti (amministrativi, tecnici e collaboratori) sono stati conferiti sino al 30 giugno in modo indiscriminato, anche quelli di diritto (31 agosto). I posti di diritto conferiti sino al 30 giugno anziché al 31 agosto, in Piemonte, sono più di 700 di cui più di 400 solo nella città di Torino!

Anche i Dsga (direttori amministrativi), più di 50 solo a Torino, hanno avuto la nomina a fine giugno.

A queste vanno aggiunte tutte le mancate proroghe sulle nomine al 30 giugno che ogni anno il ministero concedeva affinché le scuole potessero funzionare.

Nonostante le proteste e le richieste di intervento, sia a livello regionale che nazionale,  tutto tace.

Un amaro e desolante silenzio da chi ci racconta ogni giorno della "buona scuola" le scuole rischiano la paralisi:

- L'attività amministrativa sarà fortemente compromessa, rischiandone in alcuni casi l'interruzione  (in assenza anche dei Dsga)

-  Molti plessi non potranno essere aperti, sorvegliati, puliti. L'attività di supporto  ai docenti e ai bambini dell'infanzia sara' insufficiente .

-  L'organizzazione del lavoro amministrativo, tecnico e ausiliario di tantissime scuole e' pregiudicata, perché il personale deve usufruire delle ferie entro la durata della nomina, cioè entro il 30 giugno.

Io ed i miei colleghi provinciali piemonte  abbiamo invitato il personale interessato a inviare le diffide all'ufficio scolastico regionale per tramite scuola di servizio, al fine di ottenere subito le proroghe ma abbiamo avuto solo un impegno a informare il Ministero.

Chiediamo al ministro Giannini un provvedimento immediato per dare certezza alle istituzioni scolastiche e  a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie .

In mancanza di risposte certe ricorreremo al giudice del lavoro!"

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Un'assemblea per il personale ATA si terrà il 19 febbraio, in orario di servizio, come avvio di una campagna di mobilitazione.

​Argomenti:

1.Un piano di assunzioni e l'istituzione dell'organico funzionale;

2.l'abrogazione delle norme che tagliano gli organici, che limitano le supplenze brevi e congelano il turn over;

3.l'estensione della figura di Assistente Tecnico in ogni scuola;

4.il superamento dell'esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi;

5.il pagamento e ripristino delle posizioni economiche non liquidate;

6.la ripresa della mobilità professionale tra le aree l'indizione del bando per i concorsi ordinario e riservato al profilo di Dsga;

7.Il pagamento della indennità ai Dsga in reggenza su due scuole;

8.il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo Sidi e la corretta interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali

Serve meno propaganda e più concretezza

SUPPLENZE ATA

Oggi un dirigente con i 'superpoteri' ha difficoltà a sostituire un ATA assente

I risparmi a tavolino sugli Ata producono solo inefficienze

Lo scongelamento dei posti per tutti i profili ATA, in tempi e con procedure certe.

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La legge del Governo sulla scuola va corretta: per il personale Ata, volutamente escluso, si tratta di coprire un vuoto normativo che non li considera parte essenziale dell'autonomia,  dell'autogoverno delle scuole. L'autonomia è un elemento complessivo e gli ATA ne fanno pienamente parte. I problemi si risolvono solo mettendo insieme le questioni.

Per i profili del personale  ATA deve essere previsto ed adottato l'organico potenziato per le particolarità delle loro azioni che concorrono, negli aspetti didattico educativi e nell'organizzazione tecnica ed amministrativa, alla realizzazione degli obiettivi della scuola autonoma – hanno ribadito i sindacati scuola questa mattina nel corso della manifestazione davanti al Miur.

La vicenda del blocco delle supplenze risente di una visione burocratica e ragioneristica che non porta risparmi veri, ma solo virtuali, quelli veri sono solo i disservizi, sempre che  - aggiunge Turi, segretario generale Uil Scuola – si voglia garantire l'offerta formativa.

Quella di oggi è la riprova che l'amministrazione quando pretende di fare da sola, di fronte alle proteste circostanziate dei lavoratori ATA, non solo mostra di non conoscere i problemi della scuola reale, ma  cosa assai più grave,  mostra la propria impotenza rispetto alle azioni necessarie solo per farla funzionare.

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