Anche l'unito civilmente ha diritto alle prestazioni economiche INAIL, precedentemente riservate solo al coniuge, stante l'equiparazione operata dalla legge n. 76/2016 dell'unione civile al matrimonio e applicandosi le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge.
Lo rende noto l'INAIL, con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, nel fornire indicazioni operative sull'applicazione della legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Le prestazioni economiche di cui trattasi, riconosciute alla parte dell'unione civile a far data dall'entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), sono le seguenti:
- la rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del D.P.R. n. 1124/1965;
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge n. 248/1976;
- l'assegno una tantum (cd assegno funerario) ex art. 85 del sopracitato decreto;
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge n. 296/2006;
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.
Diversamente – precisa l'Istituto - per quanto riguarda le convivenze (tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile) non essendovi equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.
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