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Martedì, 26 Gennaio 2016 11:22

Asdi: nuovo assegno di disoccupazione

In allegato il Decreto del Ministro del Lavoro del 29 ottobre 2015, in materia di assegno di disoccupazione, Asdi, pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 gennaio scorso.

Sotto il profilo squisitamente normativo l'Asdi è stata istituita in via sperimentale per l'anno 2015 dal D.lgs. 22/2015, con riferimento a lavoratori o lavoratrici percettori di Naspi che abbiano beneficiato della prestazione per la sua intera durata nell'anno 2015 ed al termine della quale si trovino ancora in stato di disoccupazione.

Successivamente, con il D.lgs. 148/2015, la misura è stata rifinanziata per permettere la prosecuzione della sperimentazione anche dopo il 2015, con uno stanziamento pluriennale (200 milioni a regime dal 2019) ed attraverso un ulteriore Decreto Interministeriale (lavoro/finanze), sentita la Conferenza delle Regioni.

Pertanto il Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2015 arriva in ritardo e nasce "vecchio" ma, malgrado la sua portata sia limitata agli ultimi 9 mesi del 2015, definisce l'architettura del nuovo sussidio e le modalità per la sua erogazione che saranno sicuramente mantenute.

Per la partenza vera e propria, inoltre, si dovrà comunque attendere l'emanazione di una apposita circolare dell'Inps (entro 15gg dalla pubblicazione del Decreto) che è attesa per i prossimi giorni.

E' comunque ipotizzabile, visto il ritardo con cui è stato pubblicato il Decreto, che i termini di decadenza per la presentazione della domanda, 30 giorni dalla fine della Naspi, vengano rivisti attraverso una neutralizzazione e prevedendo l'inizio della decorrenza dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare Inps.

Come stabilito dal D.lgs. 22/2015 il sussidio Asdi è caratterizzato sia dallo stato di disoccupazione che dallo "stato di bisogno" del richiedente, prevedendo i seguenti requisiti:

·         Fruizione della Naspi per tutta la sua durata entro il 31/12/2015

·         Stato di disoccupazione (come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 150/2015)

·         Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minore, ovvero avere un'età superiore ai 55 anni

·         Attestazione Isee in corso di validità non superiore ai 5000 euro

·         Sottoscrizione, presso il centro per l'impiego di residenza, di un "progetto personalizzato", le cui caratteristiche sono riportate all'art. 5 del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2015

Riguardo all'ultimo dei requisiti sopra indicati il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso una nota operativa (in allegato) che disciplina i flussi informativi che i centri per l'impiego dovranno utilizzare per certificare l'avvenuta sottoscrizione, da parte del richiedente, del progetto personalizzato.

L'Asdi avrà una durata massima di 6 mesi ed il suo ammontare sarà pari al 75% dell'ultima rata mensile di Naspi e comunque non superiore all'assegno sociale (€ 448,07).

L'importo dell'Asdi è incrementato per ogni figlio a carico, secondo una tabella riportata in calce al Decreto ed in ogni caso, l'ammontare complessivo del sussidio, non potrà superare il 75% dell'ultima indennità di Naspi percepita comprensiva degli assegni per il nucleo familiare.

In conclusione ed in attesa della circolare dell'Inps,  è ipotizzabile che i potenziali beneficiari dell'Asdi possano, sin d'ora, verificare i requisiti relativi allo stato di bisogno attraverso l'Isee e successivamente recarsi al centro per l'impiego per la sottoscrizione del c.d. progetto personalizzato.

Si ricorda infine che la domanda di Asdi, come tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito, andrà presentata in via telematica e che i possibili beneficiari andranno indirizzati presso le nostre sedi dell'Ital.

 

Il Segretario Confederale UIL

Guglielmo Loy

Pubblicato in Notizie

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