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Il prossimo 13 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206/2017 che fissa le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo per questi lavoratori a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° settembre scorso, del "Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva degli accertamenti.

Il Decreto conferma che le visite mediche di controllo possono essere effettuate durante le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi, sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni fin dal primo giorno di assenza per malattia, sia su iniziativa dell'Istituto.

Non viene data attuazione alla prospettata armonizzazione tra i due settori: per i dipendenti pubblici le ore di reperibilità restano sette, mentre per i privati quattro (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

La novità consiste nello svolgimento delle visite che possono essere disposte "con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale". Cosa significa? Che i controlli potrebbero essere effettuati più volte durante la malattia e anche nell'arco della stessa giornata? Queste modalità dovranno essere chiarite dall'INPS.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il dipendente deve comunicare preventivamente all'amministrazione, che a sua volta lo renderà noto all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Qualora il lavoratore non venga reperito nel suo domicilio, il medico di controllo deve lasciare l'invito a visita ambulatoriale presso l'Ufficio medico legale dell'INPS. Sempre l'Ufficio medico legale dovrà emettere il giudizio definitivo nel caso il dipendente si opponga, al momento stesso della visita, al giudizio espresso dal medico di controllo.

Nel caso di rientro anticipato al lavoro, per intervenuta guarigione rispetto alla prognosi iniziale, il lavoratore deve richiedere un certificato sostitutivo al medico che ha redatto il certificato di malattia ancora in corso o ad altro medico in caso di assenza o impedimento del primo.

Restiamo in attesa delle indicazioni operative dell'INPS per il necessario approfondimento in ordine allo svolgimento di queste visite.

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