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Vi alleghiamo il testo, completo di firme, dell'accordo quadro fra la Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi relativo agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016.

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Martedì, 13 Ottobre 2015 10:45

4° rapporto UIL sugli Ammortizzatori sociali

In allegato il 4° rapporto UIL sugli Ammortizzatori sociali ed una sintesi dello stesso rapporto, presentato alla stampa, che analizza i dati del 2014 su beneficiari, costo del sistema di protezione sociale con un  confronto con il 2013.

 

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Lunedì, 20 Luglio 2015 14:57

Ammortizzatori sociali

Con l'approvazione da parte del Senato è stato convertito in legge il decreto 21 maggio 2015 n°65 in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Per quanto attiene ai profili di nostra competenza vi alleghiamo uno stralcio del testo approvato relativo agli articoli 2, 3 e 4 che riguardano specificatamente gli ammortizzatori sociali. Proprio all'articolo 2 viene previsto un incremento, pari a 1.020 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione destinato al finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno corrente.

A tale proposito è bene ricordare che le risorse stanziate, al netto dei prelievi di cui ai successivi articoli, sono le uniche disponibili per l'anno 2015, atteso che i 700 milioni di euro previsti dalla Legge 92/2012 sono sostanzialmente stati utilizzati per finanziare gli interventi relativi al 2014. All'articolo 3 troviamo il rifinanziamento della Cig in deroga per il settore della pesca per ulteriori 5 milioni di euro, per un totale di finanziamenti per il settore per il 2015 che arriva a 35 milioni di euro.

Infine, con l'articolo 4, si interviene sia sui contratti di solidarietà, sia di tipo a che di tipo b, che sul rifinanziamento della proroga a 24 mesi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per cessazione.

In particolare per i contratti di solidarietà difensivi di tipo b, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina (Cigs), che erano stati "ignorati" dai precedenti provvedimenti,  si stanziano risorse per 140 milioni di euro di cui, presumibilmente, una buona parte dovranno essere utilizzate per gli accordi realizzati nel 2014 e non finanziati a causa della esiguità dei finanziamenti previsti dalla legge si stabilità del 2014 (40 milioni).

Riguardo invece ai contratti di solidarietà ex legge 863/84 si rifinanzia l'innalzamento dal 60 al 70 per cento dell'integrazione salariale, che originariamente era pari a 50 milioni di euro, e che ora viene irrobustito con ulteriori 150 milioni di euro. Al riguardo è importante sottolineare che il decreto, al comma 1-bis dell'art. 4, stabilisce che tali risorse sono destinate esclusivamente a quei contratti di solidarietà le cui istanze siano state stipulate e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro che, come è noto, è ancora all'attenzione delle rispettive Commissioni Lavoro di Camera e Senato (AG 179).

Infine, sempre al comma 1-bis dell'art. 4, si rifinanzia per ulteriori 20 milioni di euro la proroga a 24 mesi della Cigs per cessazione di attività, laddove gli accordi prevedono la possibile rioccupazione dei lavoratori.

Abbiamo già chiesto, per le vie brevi, che il Ministro del lavoro dia immediatamente corso al riparto delle risorse da destinare agli ammortizzatori in deroga per il 2015.

Vi informiamo infine che, unitariamente, abbiamo chiesto sia il rifinanziamento della misura C.d. Aspi Sospesi che  una maggiore flessibilità nella gestione dei finanziamenti per gli ammortizzatori in deroga (vedi allegato),  inviando alle Commissioni lavoro di Camera e Senato una proposta di modifica del decreto interministeriale 83473/2014, di riordino della disciplina della deroga. La richiesta riguarda la possibilità di derogare ai criteri di concessione introdotti dal decreto, in particolare utilizzando una parte delle risorse assegnate (5%), ovvero risorse proprie delle Regioni. Quindi maggiore flessibilità sulle durate e soprattutto la possibilità di utilizzare la mobilità in deroga anche dopo avere utilizzato periodi di disoccupazione o mobilità ordinaria.

 

Documenti in allegato.: decreti legge e richiesta emendamenti

Servizio politiche attive e passive del lavoro

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Documento UIL presentato all'audizione dell' 8 giugno 2015 presso la Commissione XI Lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati

La UIL ringrazia Codesta Commissione per l'invito a rappresentare le proprie osservazioni sul Decreto Legge n.65 del 2015.

Il decreto non ripristina il diritto alla perequazione delle pensioni

Dopo la sentenza della Corte il Governo avrebbe dovuto fare una cosa molto semplice: ripristinare il diritto alla rivalutazione delle pensioni e discutere e definire,

con i sindacati dei pensionati, le modalità e l'entità dei rimborsi per il passato. Il Governo, invece, ha scelto una strada completamente sbagliata.

Con questo D.L. si sta perdendo un'occasione per rimettere nel sistema previdenziale parte di quel denaro sottratto, oltre 80 miliardi di euro nel decennio 2012 – 2020. Il diritto alla perequazione, sul quale, ricordiamo, anche il Governo Letta è intervenuto con la Legge di Stabilità 2014 modificando in modo peggiorativo la normativa vigente prima degli interventi Fornero, sarà soggetto a riduzioni anche per il 2016 causando una ulteriore perdita del potere di acquisto per i pensionati con un conseguente calo dei consumi.

In questi giorni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo ripetutamente ascoltato tante menzogne e mistificazioni. Si ha il coraggio di sostenere che i

provvedimenti Monti-Fornero sono a favore del futuro dei giovani. Niente di più falso: dal primo gennaio 2012 ad oggi la disoccupazione giovanile è passata dal

31,9% al 42,6%. Neanche un centesimo dei presunti 18 miliardi prelevati dalla mancata indicizzazione delle pensioni in essere sono stati destinati ai giovani né nel

presente né tantomeno nel loro futuro previdenziale. Quel provvedimento ha avuto un effetto recessivo con una diminuzione dei consumi e della domanda interna

contribuendo alla peggiore recessione dello stato unitario con un PIL negativo che penalizzerà proprio le giovani generazioni.

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Inallegato una simulazione elaborata dalla UIL sugli effetti dell'introduzione dal 1° maggio della NASPI.

La simulazione riguarda i lavoratori e le lavoratrici stagionali e coloro che hanno rapporti di lavoro più continui (104 o 208 settimane contributive), anche in base all'età.

Documento in allegato.

 

 

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Martedì, 28 Aprile 2015 12:07

Naspi tra luci ed ombre

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NASPI: LUCE E OMBRE

PENALIZZATI LAVORATORI E LAVORATRICI STAGIONALI

CON UN REDDITO NETTO MENSILE DI 1.300 EURO SI VIENE PENALIZZATI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVIDENZIALE

Dal 1° maggio con l'introduzione della NASPI 355 mila lavoratori e lavoratrici stagionali rischiano di rimetterci da 29 euro a 2.925 euro, rispetto alla vecchia indennità di disoccupazione (ASPI).

Infatti, chi prima svolgeva un lavoro stagionale di 6 mesi, spiega Guglielmo Loy - Segretario Confederale UIL - aveva diritto all'ASPI per altri 6 mesi e, con uno stipendio lordo di 1.300 euro mensili, avrebbe preso di sussidio 5.850 euro.

Ora, invece, con le nuove regole (si può usufruire del sussidio per un periodo di tempo pari alla metà dei mesi lavorati) queste persone prenderanno il sussidio soltanto per 3 mesi, per un totale di 2.925 euro (la metà di quanto avrebbero percepito con l'ASPI).

Se il lavoro stagionale è di 8 mesi l'anno, la penalizzazione è di 29 euro; mentre se la chiamata è di 3 mesi, rispetto alla mini ASPI, con la NASPI il conto è "pari".

Ciò emerge da una simulazione del Servizio Politiche Territoriali e del lavoro della Uil, che ha calcolato gli effetti della nuova NASPI su 4 ipotesi: il lavoro stagionale, il lavoro continuo svolto da coloro che hanno un'età sotto i 50 anni, tra i 50 e i 55 anni e sopra i 55 anni.

I più penalizzati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori sopra i 55 anni che perdono il posto di lavoro dopo 2 anni.

Infatti, chi perde il posto di lavoro e ha meno di 50 anni (considerando anche il calo del 3% dopo il terzo mese nel calcolo del sussidio) con 2 anni di lavoro, percepirà il sussidio per 12 mesi per un totale di 10.484 euro (più 1.318 euro rispetto all'ASPI); se, invece, si perde il posto di lavoro dopo 4 anni o più, si percepirà la NASPI per un massimo di 24 mesi per un totale di 17.816 euro (più 8.650 euro rispetto all'ASPI).

Se, invece il lavoratore ha più di 55 anni, in caso di perdita di lavoro dopo 2 anni, riceverà la NASPI per 12 mesi per un totale di 10.484 euro a fronte dei 16 mesi di ASPI per un totale di 13.644 euro (ci rimetterà 3.160 euro); se, invece, perde il lavoro dopo 4 anni riceverà di NASPI (24 mesi), 17.816 euro a fronte dei 13.644 euro dell'ASPI con un beneficio di 4.172 euro.

Il nuovo strumento risulta ancor più penalizzante, ricorda Loy, per quelle centinaia di migliaia di persone che potevano essere protette dalla "indennità di mobilità", che invece, terminerà alla fine del 2016 e che la NASPI potrà bilanciare solo in parte.

Infine, commenta Guglielmo Loy, con la NASPI viene introdotto un tetto alla contribuzione figurativa (1.820 euro lordi mensili imponibile previdenziale) che corrisponde a uno stipendio netto di 1.300 euro mensili.

Il risultato è una nuova penalizzazione sui futuri importi pensionistici.

Decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che lavorano stagionalmente in importanti settori produttivi ed economici, turismo e alimentare in primis, saranno le prime vittime delle innovazioni del governo in tema di lavoro e ammortizzatori sociali.

Sono settori, con fortissima presenza femminile, che svolgono attività funzionali a produrre una parte importante del PIL in aree all'avanguardia in termini di produzione della ricchezza nazionale.

Se a questo danno si aggiunge la progressiva diminuzione di altri strumenti di protezione sociale (come la cassa integrazione in deroga) emerge con chiarezza che siamo lontani dall'annunciata volontà del Governo di allargare le tutele ai lavoratori e alle lavoratrici più deboli del paese.

Anche per questo il Governo, conclude Loy, deve riflettere sugli errori fatti e modificare in fretta una norma ingiusta e sbagliata.

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In allegato la documenazione prodotta e i dati elaborati dalla UIL (tabelle lavoratori stagionali) sui nuovi ammortizzatori sociali, Aspi e Naspi.

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Martedì, 07 Aprile 2015 09:54

Loy: allarme ammortizzatori sociali

Occupazione.  Decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che lavorano stagionalmente in importanti settori produttivi ed economici, turismo e alimentare in primis, saranno le prime vittime delle innovazioni del governo in tema di lavoro e ammortizzatori sociali.

Queste persone, infatti, che operano da anni come "stagionali" riescono a integrare la loro retribuzione da lavoro con un sussidio (aspi e mini aspi, fino al 30 aprile) che consente loro di avere un decoroso reddito e, soprattutto, una decente pensione alla fine della loro carriera.

Ma dal 1° maggio, grazie alla nuova legge in vigore dal 7 marzo, il Jobs Act, la Naspi (nuova aspi) sarà calcolata in modo tale (la metà delle giornate lavorate) che ci sarà un danno grave sia per la parte economica che per i contributi utili alla pensione.

Nel 2014, sono state presentate oltre 1,5 milioni di domande di aspi e, quindi, il bacino di lavoratori potenzialmente colpito dalla "riforma" è molto ampio tenendo conto che la durata media dell'indennità è di circa 184 giornate.

Sono lavoratori, con fortissima presenza femminile, che svolgono attività funzionali a produrre una parte importante del PIL in aree all'avanguardia in termini di produzione della ricchezza nazionale.

Se a questo danno si aggiunge la progressiva diminuzione di altri strumenti di protezione sociale (come la cassa integrazione in deroga) emerge con chiarezza che siamo lontani dall'annunciata volontà del governo di allargare le tutele ai lavoratori e alle lavoratrici più deboli del paese. Anche per questo il governo deve riflettere sugli errori fatti e modificare in fretta una norma ingiusta e sbagliata.

Roma, 3 aprile 2015

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014, con la quale informa che nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l'accordo in sede istituzionale – requisito per la CIG in deroga – prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
Il Ministero ritiene, altresì, che l'accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.
Resta fermo che il recepimento dell'accordo sindacale in sede ministeriale dovrà essere effettuato in tempo utile a consentire all'azienda il rispetto dei termini di presentazione dell'istanza entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni (ai sensi dell'articolo 2, co. 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014).

Scarica la circolare in allegato.

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In allegato il protocollo relativo all'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga.

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