Gli Esecutivi unitari di Cgil, Cisl, Uil hanno varato il documento sulle moderne relazioni industriali e sulla riforma del sistema contrattuale.
Molto positivo il giudizio della Uil e del suo Segretario generale. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - ha detto Barbagallo - perché abbiamo proposto un moderno sistema di relazioni tra le forze sociali che punta allo sviluppo. Ci auguriamo che gli imprenditori si rendano conto che in questo nuovo modello ci sono tutte le opportunità per far aumentare produttività e salari e per far crescere l'economia. Se non ridistribuiamo la ricchezza, non cresce l'occupazione né, tantomeno, il Paese. Siamo disponibili a confrontarci seriamente con gli imprenditori sui problemi che il nostro modello cerca di risolvere: se Confindustria vuole, si faccia avanti: noi li aspettiamo".
Barbagallo, inoltre, ha lanciato un messaggio anche al Governo:
"Non c'è bisogno di un intervento sul salario minimo - ha ammonito il leader della Uil - confidiamo nel fatto che il Governo non si intrometta in questioni che riguardano le parti sociali".
Il 21 gennaio saremo in Confindustria per un nuovo incontro sulla vertenza contrattuale che ci riguarda. Da Federmeccanica ed Assistal continuiamo a non ricevere segnali utili ad un passo indietro della loro proposta. Andiamo, comunque, a sederci al tavolo, forti delle nostre proposte e confortati da elementi nuovi in ambito confederale".
Lo scrive oggi Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, in articolo, che è pubblicato dall'Unità e su un altro che è diffuso on line da Formiche.net. "Data la situazione- continua Palombella- è difficile sottolineare un distinguo tra noi e Fim da una parte, e la Fiom, dall'altra. Le diversità tra le due piattaforme rivendicative sono, al momento passate in secondo piano, rispetto alla necessità comune di avere aumenti retributivi erogati al primo livello di contrattazione.
Una realtà che la controparte vorrebbe eliminare, prediligendo esclusivamente la contrattazione aziendale, o territoriale. Federmeccanica ed Assistal continuano a mostrarsi irremovibili. Ma i sindacati metalmeccanici si presenteranno al tavolo convocato in Confindustria consapevoli che i sindacati confederali hanno approvato unitariamente uno schema di riforma contrattuale che tutela e rafforza il Ccnl".
Il leader sindacale non ha remore: "In questo contesto - sottolinea- sia Federmeccanica che Assistal potranno riflettere meglio su quanto hanno declamato pubblicamente, e al tavolo contrattuale, sulla fine della contrattazione nazionale così come è stata finora. Anche le nostre case madri hanno riconfermato la centralità del Ccnl nazionale attraverso cui bisogna tutelare ed accrescere il potere d'acquisto dei salari. Un principio che vanifica il tentativo di voler provare a realizzare una riforma contrattuale in ambito categoriale, seppur in una realtà rappresentativa tra le più importanti del settore industriale e del mondo del lavoro.
Perchè il vulnus tra noi e Federmeccanica-Assistal si basa proprio sulla distanza siderale riguardante il ruolo che dovrà mantenere la contrattazione nazionale Perchè su tutto il resto si può trovare un'intesa". Conclude Palombella: "Condividiamo (anche se chiaramente dobbiamo discutere nel merito) le proposte formulate dagli imprenditori metalmeccanici su inquadramento, welfare aziendale, previdenza complementare, formazione, diritto allo studio e tante altre cose. Si tratta della medesima visione sindacale. Come crediamo che debba essere rafforzate la contrattazione aziendale, o territoriale.
E' un dato significativo che anche Filippo Taddei, il responsabile economico del più grande partito del Paese e di governo, abbia ufficialmente apprezzato l'accordo dei sindacati confederali su contratti, partecipazione e rappresentanza. E' importante ora che sindacati ed imprese, in ambito confederale e sulla riforma medesima, trovino una successiva e celere intesa. I metalmeccanici cercheranno di sgretolare il muro innalzato da Federmeccanica ed Assistal, ma non potranno attendere all'infinito. Se Federmeccanica continuerà in questo irrigidimento la fine della primavera potrebbe conoscere la mobilitazione del sindacato metalmeccanico".
Ufficio Stampa Uilm
Roma, 13 gennaio 2015
Misure inerenti il mercato del lavoro contenute nella Legge di Stabilità
Premessa
Come sapete è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Anche quest'anno, all'interno del corposo provvedimento, hanno trovato spazio misure inerenti il mercato del lavoro ed in particolare quelle relative agli ammortizzatori sociali ed alle politiche attive. Per comodità abbiamo estratto i commi relativi a tali argomenti, allegandoli alla presente nota di approfondimento.
Contratti di solidarietà espansivi (comma 285)
Il comma 285 integra l'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015, relativo appunto alla disciplina dei C.d.S espansivi, con l'obiettivo di promuovere il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi che prevedono specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni).
L'integrazione, con l'inserimento del comma 2 bis, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di Solidarietà Bilaterali, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)
Con il comma 304 il legislatore disciplina l'ultimo anno di erogazione degli ammortizzatori in deroga che saranno sostituiti, già a partire dal 2016, dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
In particolare il provvedimento rifinanzia la "dote" destinata alla deroga, per il 2016, nella misura di 250 milioni.
Ma sulla effettiva misura delle risorse complessivamente disponibili per la deroga, sarà necessario aspettare alcuni chiarimenti da parte del Ministero.
Bisogna infatti ricordare che la Legge 92/2012, attraverso uno stanziamento quadriennale, aveva già previsto un incremento delle risorse da destinare alla deroga per il 2016 pari a 400 milioni che, nella sostanza, sono stati utilizzati in parte per finanziare la deroga del 2015.
Sarà quindi necessario attendere che vengano contabilizzati i residui del 2015, che si andranno a sommare a quelli oggi previsti in Legge di stabilità, per conoscere la reale disponibilità finanziaria per tutto il 2016.
Resta il fatto che almeno i 250 milioni della stabilità sono immediatamente disponibili e che il Ministero del Lavoro dovrebbe rapidamente emanare il decreto di ripartizione alle regioni per permettere una immediata attivazione dei provvedimenti per l'anno in corso.
D'altro canto anche le durate degli interventi sono state ridotte ulteriormente rispetto al 2015.
In particolare va sottolineata la modifica che la Stabilità apporta al decreto n° 83473/2014 di riordino degli ammortizzatori in deroga, in merito alla durata della mobilità, che era già prevista, anche per il 2016, nella misura di 6 mesi massimi, più due mesi per le sole regioni meridionali.
Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità i mesi di mobilità in deroga diventano 4, ferme restando le ulteriori due mensilità per le regioni del sud.
Per quanto riguarda la cassa integrazione, gli interventi in deroga non potranno essere superiori ai 3 mesi.
Infine è stata confermata la possibilità di intervenire, in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto di riordino, nella misura massima del 5% delle risorse destinate ad ogni singola regione, ovvero attraverso l'integrale copertura degli oneri finanziari, anche attraverso l'utilizzo di risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi Strutturali.
A quest'ultimo proposito va sottolineato che la possibilità di derogare riguarda gli artt. 2 e 3 del decreto n° 83473/2014 e non la norma contenuta nella Legge di stabilità che, come detto, definisce le durate massime per la mobilità in deroga per il 2016.
Contratti di Solidarietà di tipo b (comma 305)
Con il comma 305 si disciplina la transizione dai C.d.S di tipo b, la cui norma di riferimento, la L. 236/93 sarà abrogata a partire dal 1° luglio 2016, con il nuovo assegno di solidarietà che sarà contestualmente introdotto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015.
In particolare si stabilisce che i C.d.S definiti antecedentemente alla data del 15 di ottobre troveranno applicazione per l'intera durata prevista ala stipula dell'accordo, mentre in tutti gli altri casi la durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre del 2016.
Viene inoltre rifinanziata la misura che per il corrente anno sarà pari a 60 milioni.
Attività di pubblica utilità (comma 306)
La Legge di stabilità interviene anche a modifica del d.lgs. 150/2015, in materia di politiche attive.
La modifica riguarda l'art. 26 che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in attività e lavori di pubblica utilità.
La differenza rispetto alla formulazione originaria riguarda l'inserimento tra i destinatari della misura anche dei lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
Cig in deroga settore della pesca (comma 307)
In questo caso si tratta del semplice rifinanziamento della misura dedicata alla Cig in deroga del settore della pesca per un massimo di 18 milioni.
Cigo, requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa (comma 308)
Come ricorderete con il D.lgs. 148/2015 è stata introdotta, quale requisito soggettivo per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria, un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giornate.
Tale requisito non era necessario, nei casi di Cigo dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili, per il solo settore industriale.
Con la modifica contenuta nella Legge di stabilità, che sopprime le parole "settore industriale" la deroga a tale requisito è estesa a tutti i settori.
Norma di coordinamento (comma 309)
Il comma 308 reca una norma correttiva del D.lgs. 148/2015 che, nell'abrogare il D.lgs. 869/47, aveva fatto venir meno la disciplina che prevedeva l'esclusione dal campo di applicazione delle norme sulla integrazione salariale di alcuni settori.
In buona sostanza mantenendo vivo l'art. 3 del D.lgs. 869/47 si ripristina il campo di applicazione delle integrazioni salariali.
Per una migliore comprensione della norma si riporta il testo dell'art.3 del D.lgs. 869/47:
D.lgs. n. 869/47 Art. 3.
Sono escluse dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesa industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Dis-Coll (comma 310)
Con il comma 310 si estende al 2016 la misura, contenuta nel D.lgs. 22/2015, destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che originariamente era prevista per il solo anno 2015.
L'indennità di disoccupazione per questi lavoratori è riconosciuta per eventi che si verifichino dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed è rifinanziata per un massimo di 54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017 (per gli interventi iniziati nel 2016 e la cui durata si estenda all'anno successivo).
I requisiti di accesso e le modalità di calcolo della indennità rimangono quelle definite dal D.lgs. 22/2015. La Legge di stabilità apporta solo due modifiche all'impianto originario:
non sarà più necessario far valere, nell'anno solare in cui si verifica la perdita dell'occupazione, almeno un mese di contribuzione, ovvero un rapporto di collaborazione di almeno un mese;i riferimenti all'anno solare andranno interpretati come anno civile.
Sebbene occorrerà attendere che l'Inps emani una circolare che renda operativa la norma, le disposizioni contenute nella Legge di stabilità sono immediatamente in vigore e quindi i lavoratori impiegati con collaborazioni coordinate e continuative che perdano o abbiano perso l'occupazione a partire dal 1° gennaio potranno richiedere l'indennità. A tale riguardo sarà necessario rivolgersi ai nostri colleghi dell'Ital che potranno indicare le modalità adeguate per esercitare questo diritto.
Anche le altre norme analizzate in questa breve nota saranno sicuramente oggetto di circolari da parte dell'Inps o del Ministero stesso e sarà nostra cura inoltrarle non appena saranno pubblicate.
285.All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
304.Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
305.In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
306.Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:
«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché' i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».
307.Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
308. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
310. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19,comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini
del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.
311.E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
Contratti: la rigidità di Federalimentare mette a rischio un rinnovo utile a tutti
di Stefano Mantegazza
Sulla stagione dei rinnovi contrattuali è sceso il buio del "blocco delle trattative", imposto da CONFINDUSTRIA, infittito dallo smantellamento di fondamentali garanzie del lavoro decretato dal Jobs Act e inquinato dalla minaccia del governo di manomettere d'imperio l'autonomia negoziale delle parti, fissando per legge un salario minimo e regolando, sempre per legge, persino sedi, modi ed effetti della contrattazione collettiva.
Ciò malgrado, tra ottobre e dicembre 2015, sono stati rinnovati i contratti dei settori chimica farmaceutica, gomma-plastica, cementiero e dei lavoratori portuali, sia pure alla fioca luce di uno "schema" se non identico, almeno assai simile e di sicuro piuttosto discutibile: nessun aumento salariale per il primo anno di vigenza, aumenti molto contenuti sul triennio, eliminazione di alcune voci retributive, il tutto solo in piccola parte corretto da qualche contribuzione in più delle aziende al welfare contrattuale, maggiore flessibilità del lavoro, timida attuazione dei già avari rinvii del Jobs Act alla contrattazione e nessuna modifica dei suoi contenuti più controversi, valorizzazione più teorica, che pratica dei contratti di secondo livello.
Dubito che questi lumicini possano rischiarare il cammino dei tanti rinnovi ancora al palo e delle trattative incagliate sugli irrigidimenti confindustriali, ma sono certo che, poco prima di Natale, FEDERMECCANICA ha "messo sul tavolo" del CCNL dei metalmeccanici un "marchingegno" in grado di spegnere qualsiasi luce. Perché non solo esclude qualsiasi aumento salariale nel 2016 e, praticamente, qualsiasi effettivo miglioramento economico anche negli anni seguenti, ma organizza quasi scientificamente la riduzione strutturale del valore reale delle retribuzioni.
Quel "marchingegno", infatti, stringe il futuro trattamento economico nazionale dei lavoratori tra le ganasce del "salario di garanzia" (formato dai minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2015, nei quali verrebbe conglobato l'attuale "elemento perequativo" di 485 euro annui, contestualmente abolito, per un controvalore di 37,31 euro mensili) e della "retribuzione individuale", costituita da tutte le voci fisse e ricorrenti della busta-paga, dai minimi tabellari ai premi di produzione, dagli scatti di anzianità alle mensilità aggiuntive e ad ogni altro istituto salariale non direttamente collegato all'effettiva prestazione di lavoro.
Una morsa capace di stritolare, una volta per tutte, qualsiasi effettivo aumento dei minimi retributivi nazionali, in quanto le retribuzioni individuali inferiori al salario di garanzia verrebbero adeguate fino a concorrenza del suo ammontare a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aumentate al 31 dicembre di ogni anno in ragione dall'andamento medio dell'IPCA nell'anno precedente, rivalutazione che, in prima applicazione del "marchingegno", verrebbe generosamente anticipata al 1° luglio 2017, sulla base della probabilmente più che modesta inflazione media del 2016.
Perciò, fermo restando che nel 2016 le retribuzioni individuali inferiori ai minimi contrattuali resterebbero quelle che sono, nell'arco del triennio verrebbero "adeguate" soltanto le retribuzioni illegittimamente inferiori a quegli stessi minimi, affidando ogni concreto aumento del salario reale alla contrattazione di secondo livello, ovviamente nelle sole poche aziende che la praticano.
Mi fermo qui, perché non ho titolo per dare consigli ai colleghi di Fim-Fiom-Uilm e tanto meno ho intenzione di rinnovare i contratti altrui; quelli di competenza della UILA mi bastano e mi avanzano.
Innanzitutto il rinnovo dell'industria alimentare, per il quale abbiamo presentato una piattaforma consapevole di quanto duramente la crisi abbia colpito la manifattura italiana e che chiede alle imprese pari consapevolezza su come la stessa crisi abbia ancor più duramente colpito retribuzioni e condizioni di lavoro dei loro dipendenti.
Abbiamo avanzato richieste salariali ragionevoli, sufficienti a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni, assolutamente compatibili con le condizioni e con le prospettive del settore dell'alimentazione, obiettivamente migliori di quelle di altri comparti industriali.
Non abbiamo mai preteso dalle imprese quel che esse non potessero dare, ma non accettiamo neppure che, proprio quando l'economia e la produzione rialzano la testa, si chieda ai lavoratori non solo di rinunciare a qualsiasi miglioramento economico, ma addirittura di "dare indietro" qualcosa.
Non abbiamo mai rifiutato di distribuire con saggezza gli aumenti contrattuali nell'arco di vigenza del contratto, ma distribuire non vuol dire escludere ogni aumento per buona parte della vigenza contrattuale e accettare "anni vuoti", in cui il salario dei lavoratori sia lasciato solo con sé stesso.
Non abbiamo mai rifiutato la sfida della produttività, anzi, il nostro Ccnl disciplina una delle più flessibili organizzazioni del lavoro industriale, così come moltissimi accordi aziendali e di gruppo prevedono forme di duttilità della prestazione altrove sconosciute.
Tanto più incomprensibili, perciò, ci sembrano gli irrigidimenti di FEDERALIMENTARE, che rischiano di far deragliare un negoziato che, invece, sarebbe comune interesse concludere presto e bene, per aumentare assieme il salario dei lavoratori e la produttività delle aziende.
Quegli irrigidimenti, soprattutto, mettono a rischio il nostro sistema di relazioni industriali e della contrattazione, un sistema che ha finora contenuto la conflittualità in limiti assolutamente fisiologici, che ha consentito alle aziende il più rapido ed efficiente adattamento della produzione ai mutamenti del mercato, che ha garantito ai lavoratori più che soddisfacenti prestazioni sanitarie integrative, assieme a forme di previdenza complementare e di assicurazione per i superstiti di tutto rispetto.
Un sistema che può e dovrebbe dare ancora di più, per costruire sul rinnovo del CCNL una contrattazione di secondo livello più ricca e diffusa, che regoli l'uso e le tutele del lavoro nelle aziende e sul territorio, lungo le filiere agroalimentari e nei distretti industriali, che ricomponga le asimmetrie organizzative e professionali dell'impresa nella omogenea disciplina contrattuale della "comunità di sito", che estenda gli attuali confini della bilateralità e del welfare contrattuale a nuove misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a nuovi strumenti di integrazione dei meno efficaci ammortizzatori sociali "riformati" dal Jobs Act.
L'Italia, notizia di questi giorni, torna a pencolare sull'orlo della deflazione e, a seguire le sirene che in CONFINDUSTRIA e dal Governo pongono veti e pregiudiziali al rinnovo dei contratti, si rischia di finire sugli scogli dell'ancor più mesto ristagno dei consumi e dell'ulteriore declino dell'occupazione e della produzione.
Si può e si deve fare altro. Mettendo a frutto l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sindacale, che assicura la certezza delle parti, delle procedure e degli esiti negoziali, e il progetto unitario di CGIL, CISL e UIL per la riorganizzazione del sistema contrattuale, per la migliore gestione del mercato del lavoro e per la partecipazione dei lavoratori alle scelte e alle responsabilità dell'impresa.
Quell'Accordo e quel progetto, infatti, indicano alle parti contrattuali e al Paese la via da percorrere per non affondare nelle sabbie mobili delle contrapposizioni ideologiche e degli irrigidimenti contrattuali e per impedire alla cattiva politica di corrodere la società con l'acido dell'ostilità verso i corpi intermedi e dello sfaldamento di ogni mediazione sociale.
La UILA, la FAI e la FLAI hanno imboccato questa via fin dalla preparazione della piattaforma contrattuale, da ormai più di tre mesi chiedono a FEDERALIMENTARE di percorrerla assieme, finora hanno avuto solo più e meno espliciti rifiuti. Non siamo disposti a subirne altri.
In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Segretario generale della Ces, Luca Visentini, il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, ha risposto anche alle domande dei giornalisti sulle dichiarazioni di Squinzi in merito alla vicenda dei contratti e della contrattazione. "Siamo pronti a riaprire il confronto con Confindustria su entrambi i capitoli.
Vogliamo discutere sia dei rinnovi dei contratti di categoria sia del nuovo modello contrattuale. In realtà, hanno fatto tutto loro: prima hanno convocato il tavolo, poi hanno detto che ci sarebbe già stato un accordo tra le parti, poi hanno affermato che la discussione era chiusa. Stanno facendo un assist al Governo. Noi non abbiamo mai abbandonato il tavolo. Sono stati loro a non dare l'indicazione di procedere anche su quelli di categoria.
Anzi, c'è stato il segnale di bloccare le trattative in corso. La nostra posizione è chiara: noi vogliamo fare insieme a loro sia i contratti sia le nuove regole. Confindustria non perda tempo, ne ha già perso troppo. E non si aspetti sconti da parte nostra, perché ci sono milioni di lavoratori che attendono i rinnovi: servono segnali inequivocabili per evitare che il quadro economico diventi pericoloso".
Barbagallo, infine, nel rinnovare gli auguri a Luca Visentini per la sua elezione, ha ribadito l'importanza dell'obiettivo conseguito grazie a un essenziale lavoro unitario di Cgil, Cisl e Uil.
Roma, 7 ottobre 2015
L'Adoc Piemonte, a seguito di perizie e analisi contabili, ha individuato che molti contratti di "Cessione del quinto dello stipendio", in presenza di determinate condizioni, risultano irregolari.
Tutti gli interessati possono rivolgersi alla sede Adoc più vicina per avere maggiorni informazioni.
CESSIONE del QUINTO dello STIPENDIO
Sulla base delle molteplici segnalazioni dei nostri associati e a seguito di perizie e analisi contabili ADOC ha constatato che molti contratti di cessione del quinto/deleghe di pagamento risultano IRREGOLARI con diritto dei consumatori-utenti a richiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute.
CRITICITA' RISCONTRATE
RIMBORSO COMMISSIONI NON MATURATE A SEGUITO DI ESTINZIONE ANTICIPATA.
La maggior parte delle cessioni oltre al pagamento degli interessi nominali annui (TAN) prevede diverse tipologie di commissioni (bancarie, finanziarie, assicurative e di intermediazione) trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento. Le finanziarie, su tutti i contratti stipulati prima del 2010 (e per molti contratti successivi) hanno introdotto una clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata, la restituzione dei soli interessi nominali annui con esclusione delle quote non maturate delle commissioni: tale pratica è da considerarsi illegittima e in contrasto con la normativa vigente.
USURA nelle CESSIONI del QUINTO.
Per le cessioni le Banche/Finanziarie hanno escluso dal calcolo del tasso applicato i costi moratori, assicurativi e eventuali penali di estinzione anticipata; da qui la possibilità di richiedere la restituzione degli interessi già pagati e non dovuti.
ALTRE CRITICITA'
Mancanza di trasparenza contrattuale, Rinnovi ante termine (vietati ex DPR 180/50).
ADOC analizza per i propri iscritti i contratti di Cessioni del Quinto / Deleghe di Pagamento e nel caso in cui vi siano irregolarità si procede con:
Stesura di relazione tecnica;
Presentazione reclamo all'intermediario;
Mediazione e/o ricorso Arbitro Bancario Finanziario
Fatti restituire i soldi dalle Banche e dalle Finanziarie
La pesante situazione in cui versa il mondo del lavoro pubblico e dei servizi pubblici, a seguito delle reiterate misure restrittive adottate dai vari governi nel corso degli ultimi anni ha determinato per i lavoratori pubblici e per le loro famiglie condizioni non più tollerabili.
Il blocco della contrattazione e delle retribuzioni individuali dura da cinque anni e, al momento, non sembra vi siano le condizioni per una soluzione favorevole.
In questa situazione si va a collocare l'iniziativa del Governo Renzi di inviare a tutti i lavoratori dipendenti pubblici una lettera, molto articolata e dettagliata, per sapere cosa ne pensiamo delle proposte di riforma della pubblica amministrazione.
Nelle intenzioni del Governo vi è sicuramente il superamento delle forme di rappresentanza tradizionali e delle modalità di confronto previste dalle norme, per contattare direttamente i lavoratori con un esperimento di "democrazia diretta" (referendum, sondaggio di opinioni ecc.) che non trova precedenti in nessun periodo storico recente o anche passato.
Le OO.SS. non possono che prendere atto di queste nuove modalità di intendere le relazioni industriali, riservandosi di definire le proprie modalità di risposta, sulla base delle norme sulla libertà di associazione e di rappresentanza ancora in vigore.
Riteniamo tuttavia che il diritto fondamentale al rinnovo del contratto di lavoro abbia in ogni caso prevalenza assoluta e non possa essere barattato con forme di consenso mediatico o paternalistiche concessioni, come quella di chiedere il parere su generiche piattaforme di intervento a milioni di persone, salvo poi l'affermazione conclusiva che in ogni modo il Governo, il 13 giugno 2014, adotterà le misure di riforma.
Per questo e per salvaguardare la dignità dei lavoratori pubblici invitiamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori a dare una prima risposta al Governo inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con la frase "LA VERA RIVOLUZIONE E' LO SBLOCCO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO".
SCARICA NOTA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI UIL FPL UIL RUA UIL PA (in allegato)
In allegato il discorso e i dati espressi ieri a Torino da Guglielmo Loy, segretario confederale Uil, in merito all'occupazione, ai contratti applicati e alle problematiche connesse al mondo del lavoro.
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