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La Cassazione, con la sentenza n. 27224/2017, precisa che la lavoratrice iscritta all'Albo degli avvocati e anche insegnante scolastico di ruolo part-time, non può cumulare il trattamento di maternità da parte della Cassa con quello già erogato da altro ente previdenziale, quale l'INPDAP, come nel caso in esame, in virtù del rapporto di lavoro con il M.I.U.R. nel comparto scuola.

In particolare la professionista contestava il rigetto della domanda di corresponsione da parte della Cassa forense dell'indennità di maternità, motivato dalla circostanza che aveva già ottenuto tale provvidenza dall'INPDAP per il lavoro svolto come insegnante.

Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e la Corte d'appello il ricorso proposto dalla Cassa limitatamente alla condanna al pagamento degli accessori sul credito mediante il cumulo di interessi e rivalutazione.
La Corte territoriale rilevava anche che il D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 71 nel richiedere all'iscritta alla Cassa di dichiarare l'inesistenza di altro trattamento per maternità non intendeva di certo escludere la possibilità di un cumulo delle prestazioni, giacché la stessa Corte costituzionale aveva posto in evidenza la necessità di garantire alla gestante la massima sicurezza economica, legittimando, in caso di impiego part- time, una doppia erogazione.

La Cassa propone ricorso per la cassazione di tale decisione. La Suprema Corte lo accoglie, precisando che alla luce degli artt. 70 e 71 del T.U. n. 151/2001 il diritto di percepire l'indennità dalla Cassa può essere richiesto a condizione che la lavoratrice ne faccia domanda, documenti lo stato di gravidanza e attesti l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma. La finalità della norma è in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento e cioè la situazione di maternità, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale.

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