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Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in malattia dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma anche in altre situazioni di necessità che rendano indifferibile l'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, in quanto improvvise e cogenti.

Lo ricorda la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24492/2019) nel ritenere inammissibile il ricorso di un dipendente contro la sanzione disciplinare irrogatagli, in quanto era risultato assente al controllo dell'INPS, senza avere dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza già programmata.

Il lavoratore si era giustificato facendo presente che l'assenza alla visita fiscale avvenuta alle ore 11,35, era da imputare a un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno aveva accompagnato il figlio al Pronto soccorso, il quale era stato poi dimesso, con il conseguente previsto ricovero nelle ore successive, in orario corrispondente proprio alla visita di controllo.

La Cassazione ha ritenuto invece che fosse esclusa l'urgenza, che sarebbe stata effettivamente sussistente al primo accesso al Pronto soccorso, ma non al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, durante il ricovero ordinario preventivamente concordato.

Il lavoratore infatti non aveva dimostrato alcuna urgenza idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza avere peraltro avvisato prima il datore di lavoro.

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