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Giovedì, 21 Maggio 2020 10:39

Aumenta la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi

Aumenta l'importo della prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per le annualità 2015-2020. Una circolare INAIL dello scorso 13 maggio riporta le istruzioni per l'applicazione della disposizione.

Questa norma ha previsto un miglioramento del valore del beneficio economico, per l'anno 2020, attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale valida per tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015 con un importo fisso che passa da euro 5.600, già precedentemente previsti, a 10.000 euro. Questa prestazione economica una tantum è riconosciuta a favore dei malati di mesotelioma non professionale, cioè contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. La norma prevede che possano beneficiarne anche gli eredi.

La disposizione consente, anche ai soggetti che hanno già beneficiato della prestazione una tantum (o ai loro eredi) nel periodo 2015-2019, di poter presentare domanda per ottenere l'integrazione dell'importo già ricevuto di 5.600 euro, arrivando così a 10.000 euro.

Per avere maggiori informazioni potete recarvi al patronato UIL, prendendo appuntamento telefonicamente chiamando il centralino di una delle sedi.

Per accedere alla prestazione il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio l'apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190 e della documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi.

Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l'istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando lo stesso modulo Mod.

Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.

A seguito della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell'istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

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