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Giovedì, 23 Marzo 2023 09:46

Ai papà che usufruiscono del congedo di paternità viene esteso il divieto di licenziamento entro l’anno di vita del figlio/a

Quando l’Italia ha recepito, con il D. lgs 105/2022 la Direttiva europea sul Work-Life balance, che ha permesso di fare un salto in avanti importante in tema di diritti connessi alla genitorialità, ci sono state una serie di innovazioni nella nostra normativa.

Tra queste, una importante, ancora in gran parte sconosciuta ai più, è che al lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità viene esteso il divieto di licenziamento entro l’anno di vita del bambino o della bambina, tutela fino a quel momento riservata alle sole madri.

Non solo: così come già accadeva per le mamme, anche ai padri che presentino le dimissioni entro un anno di vita del bambino o della bambina viene riconosciuto il diritto “alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”. In precedenza, i padri potevano accedervi solo in caso di utilizzo del “congedo di paternità alternativo” (fruibile solo “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”, come da art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).

La circolare INPS numero 32 del 20-03-2023 chiarisce, anche dal lato dell’Istituto previdenziale, che finalmente “il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”.

E per chi aveva fatto domanda di NASpI nel periodo tra l’entrata in vigore del D. lgs. 105/2022 e la pubblicazione di questa circolare?

L’INPS specifica: “Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare”.

Per fare domanda di NASpI o per chiedere il riesame di una domanda già presentata, potete rivolgervi al nostro patronato ITAL UIL.

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