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Il Ministero del lavoro con la Nota n. 41/454 del 23 gennaio 2017 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi di assunzione di persone disabili da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione. La Nota interpretativa interviene a chiarimento delle modifiche apportate alla legge n. 68/1999 dal decreto legislativo n.151/2015.

In particolare si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione operata dal D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, scatta l'obbligo di assumere un lavoratore con disabilità, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione. In pratica al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

Tale obbligo è previsto (comma 2 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 151/2015), sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Presentazione del prospetto informativo
Il Ministero precisa che i suindicati datori di lavoro, appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo, mentre tale obbligo resta fermo per coloro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016.

Obbligo di assunzione
In merito all'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, la nota del Ministero evidenzia che, stante l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016 (come precedentemente previsto), ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

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Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un nuovo incentivo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa della persona assunta. Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 del Jobs Act a modifica dell'art. 13 della L. n. 68/1999, e può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate.

L'Inps, con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce indicazioni operative riguardo gli adempimenti dei datori di lavoro, precisando che la domanda per l'autorizzazione al beneficio deve essere trasmessa all'Inps, attraverso apposite procedure telematiche.

L'incentivo può essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

L'Istituto precisa che l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, nonché per determinati rapporti di lavoro subordinato appositamente indicati nella circolare.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, il beneficio può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.

Ulteriori precisazioni riguardano la misura dell'incentivo che varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

per i disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento e per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento;per i disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento l'incentivo è pari al 35 per cento.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, come riportato nella circolare Inps.

Sono interessati a questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, nonché gli enti pubblici economici, tenuto conto che agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

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