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L'INPS rende nota la proroga della sospensione delle visite medico legali di accertamento dell'invalidità civile, cecità, handicap e disabilità.

Si precisa nel messaggio che il DPCM 26 aprile 2020 ha stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio), ovvero fino ad una data antecedente che verrà stabilita, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Fino a nuove indicazioni, la presenza del personale negli uffici dell'Istituto sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili, anche per quanto riguarda l'attività dei componenti delle commissioni mediche che continuerà ad essere svolta a distanza, in regime di lavoro agile.

Fanno eccezione gli accertamenti per i malati oncologici (Legge n. 80/2006) per i quali si prevede la possibilità di redigere il verbale previa valutazione agli atti della documentazione probante. Si ribadisce nel messaggio che, nelle regioni ove si opera in convenzione regionale (CIC), sarà possibile redigere verbali su atti per tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che permetta una valutazione obiettiva di invalidità/handicap/disabilità/cecità/sordità.

Nelle altre regioni, dove permane la competenza delle ASL, sarà cura del responsabile UO medico legale assegnare la valutazione dei verbali ASL ai Medici Inps in modalità di lavoro agile.

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L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali o direttamente presso l'INPS nelle Province dove la Regione ha delegato l'accertamento all'Istituto.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale.

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l'interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. Deve perciò compilare e inviare all'INPS il modello AP70, contenente i "dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile". Il modello va compilato direttamente online oppure recandosi presso un ente di patronato.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

IVA RIDOTTA PER SPESE RELATIVE AD AUTOVEICOLI

Le agevolazioni sull'IVA per l'acquisto di autoveicoli spettano alle seguenti tipologie di soggetti.

1.       Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con riconoscimento di handicap grave e - salvo il caso di invalido minorenne - a condizione che il veicolo sia "adattato" (legge 449/1997);
2.       Soggetto con handicap psichico o mentale grave, titolare di indennità di accompagnamento (DPR 388/2000);
3.       Soggetto con handicap grave e invalidità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (DPR 388/2000);
4.       Soggetto con pluriamputazione accertata dalla commissione medica ex art. 4 legge 104/1992 (DPR 388/2000);
5.       Soggetto affetto da cecità o sordità (legge 449/1997 – DPR 633/1972).

A partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti ultrasessantasettenni che presentano una domanda di indennità di accompagnamento viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche del modello direttamente in fase di domanda.

In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

(Dal sito inps: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50004 )

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A decorrere dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità, nonché ai fini della maggiorazione sociale (legge n. 388/2000), stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale.

Lo comunica l'INPS con la circolare n. 74 del 21/04/2017 aderendo finalmente al costante orientamento giurisprudenziale che ha ribaltato i criteri finora utilizzati anche dall'Istituto. Con la circolare sono fornite istruzioni affinché queste nuove disposizioni siano rese operative.

In particolare l'INPS precisa che, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge n. 118/1971 che, per le condizioni economiche richieste per la pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dall'art. 26 della legge n. 153/1969 per la pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che escludono dal computo del reddito gli assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente e gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora la decorrenza della prestazione (con il nuovo criterio di calcolo) risulti anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati prima di tale data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all'annullamento in autotutela degli stessi.

L'INPS informa di avere provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito della casa di abitazione.

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