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L'infortunio occorso al lavoratore, durante il tragitto in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, deve essere indennizzato dall'INAIL quando il suo uso è da ritenersi necessitato, come quello del mezzo privato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21516/2018, riguardo il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell'INAIL che gli aveva negato il riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte di Appello, nel respingere la domanda,  aveva ritenuto che l'uso del mezzo privato  non fosse "necessitato", pur a fronte della mancanza di mezzi pubblici e delle condizioni fisiche che rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata. Da tenere presente che le vicende oggetto di causa sono precedenti alla legge n. 221/2015 che ha ritenuto l'uso della bici sempre necessitato.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore ritenendolo fondato: la sentenza impugnata infatti aveva dato una inadeguata interpretazione della nozione di "utilizzo necessitato" del mezzo privato di cui all'art. 210 del T.U. 1124/1965, in quanto premesso che era pacifica l'insussistenza di mezzi pubblici (abitazione/ luogo di lavoro), riteneva che l'uso del mezzo privato (la bicicletta) non fosse necessitato in presenza di problemi di deambulazione.

È proprio su questo requisito che la Cassazione ribadisce che per "necessità" non si devono intendere soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona e della salute, anche quelle in cui la deambulazione sia "motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio per l'integrità psicofisica".

Si legge nella sentenza che l'uso della bicicletta per il tragitto luogo di lavoro abitazione può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività svolta.

Ricorda la Cassazione che l'art. 5, comma 5, L. 221/2015, norma integrativa dell'art. 210 del T.U. n. 1124/65, entrata in vigore successivamente alla causa in esame, stabilisce che "l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

In sostanza, dal 2/2/2016 data di entrata in vigore della legge n. 221, l'infortunio verificatosi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se avvenuto in bicicletta, è indennizzabile dall'INAIL, proprio perché è da considerarsi mezzo pubblico e non mezzo privato il cui uso è "sempre necessitato".

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