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Martedì, 12 Dicembre 2017 16:06

Lavoro agile: le prime indicazioni dell'INAIL

L'INAIL fornisce alcune indicazioni operative sul "lavoro agile", in particolare riguardo la tutela assicurativa dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro anche in tema di salute e sicurezza, tenuto conto dei rischi connessi con questa particolare attività lavorativa.
Il lavoro agile è stato introdotto dalla legge n. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, al fine di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sono interessati a questo tipo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non solo i datori di lavoro privati ma anche le amministrazioni pubbliche.

La prestazione lavorativa potrà essere svolta, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. I lavoratori "agili" godono del medesimo trattamento normativo e retributivo dei loro colleghi in azienda.

Lo svolgimento del lavoro agile comporta comunque l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non venendo meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (persone assicurate) previsti ai fini assicurativi. Pertanto, precisa l'INAIL, i lavoratori "agili" devono essere assicurati se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall'art. 1 del DPR n. 1124/65, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l'uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer).

I premi sono gli stessi sia che la prestazione venga svolta in azienda sia fuori, in quanto la modalità di lavoro agile non differisce da quella compiuta in ambito aziendale, essendo gli strumenti tecnologici comunque forniti dal datore di lavoro.

Sono anche tutelati gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il fatto di affrontare tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La norma prevede che, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione.
Già dallo scorso 15 novembre 2017 è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro un apposito modello e la procedura per l'invio telematico degli accordi di "lavoro agile" tra lavoratore e datore di lavoro.

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