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Scheda UIL sulle assenze del personale per quarantena o malattia da Covid. Si basa su DPCM 13 ottobre e DL agosto. Riepilogo delle disposizioni vigenti.

QUARANTENA O MALATTIA DA "COVID" E PERIODO DI COMPORTO DELLA MALATTIA

È previsto che un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto. In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia.

ATTENZIONE!

Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:
- dal periodo di comporto
- dalla trattenuta fino ai 10 giorni ("Brunetta");
- dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

anche le seguenti assenze:

In attesa dell'esito del tampone

l'assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente

In caso di positività in classe e periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test ("contact tracing")

È la quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente

Per convivenza con persona positiva al CoVid-19

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso

ATTENZIONE!
Considerando che tali periodi sono equiparati anche al ricovero ospedaliero, durante gli stessi non può essere richiesto al personale nessuna attività lavorativa, es. svolgere la didattica a distanza per i docenti.

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