Le domande del premio di 800 euro (c.d. Bonus mamma domani), per la nascita o l'adozione di un minore, possono essere presentate anche tramite dispositivo mobile/tablet.
L'INPS, con il messaggio n. 1874 del 16 maggio 2019, comunica di avere realizzato il servizio "Premio Nascita" versione mobile, che consente alle gestanti/madri di chiedere il beneficio solo per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza); nascita avvenuta, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza.
Se ricorrono eventi diversi (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall'8° mese e le casistiche di subentro paterno) è necessario avvalersi dei consueti canali (es. tramite i Patronati) che continuano a essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste.
In caso di utilizzo della versione mobile, le interessate potranno inoltrare le domande di "Premio Nascita" tramite l'APP "INPS Mobile", secondo le istruzioni descritte nel messaggio. Il servizio consente anche di consultare le richieste avanzate in precedenza e di verificare lo stato della domanda.
Ricordiamo che il beneficio, c.d. "Bonus mamma domani", consiste in un contributo di 800 euro una tantum, riconosciuto anche nel 2019, in occasione della nascita/adozione a tutte le mamme, a prescindere da limiti di reddito, previa presentazione della domanda in via telematica all'INPS.
Le domande devono essere inoltrate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione.
Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per consulenza, assistenza e per l'inoltro telematico delle domande.
Anche per il 2018 sono diverse le agevolazioni previste a sostegno della natalità e della genitorialità e alcune di esse sono concesse indipendentemente dal reddito.
La legge di Bilancio 2018 ha rinnovato anche per quest'anno il bonus bebè da 80 euro al mese (960 euro annui), ma solo per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso a seguito dell'adozione, anziché fino ai tre anni come precedentemente previsto. L'assegno è stato introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015 e ne beneficiano le famiglie con un reddito ISEE sotto i 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato a 160 euro al mese (1.920 euro annui) quando il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2017 anche per il 2018, raddoppiando la sua durata da due a quattro giorni nell'anno in corso, da godere anche in via non continuativa. Questo congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della stessa al proprio congedo. Sempre nel 2018 il padre potrà godere anche di un giorno di congedo facoltativo, condizionato però all'accordo con la madre, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. Per questi cinque giorni di congedo il padre ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
Un contributo di 600 euro mensili, destinati al pagamento di asili nido o baby sitting, viene concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, per ottenerlo rinunciano totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti. La legge di Bilancio 2017 lo ha esteso anche al 2018.
Un buono asili nido, di 1.000 euro su base annua, corrisposto per undici mensilità, è attribuito dal 2017 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, e anche per forme di supporto a casa per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Questo bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, non è subordinato a limiti di reddito e non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici per il contributo asili nido o baby sitting di 600 euro mensili (sopra riportato). Non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (v. in questo sito news del 2/2/2018).
Un premio alla nascita o bonus mamme, di 800 euro una tantum, è riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per ciascun figlio nato o adottato a tutte le madri indipendentemente dal possesso di un determinato limite di reddito. Il premio, previsto dalla legge di Bilancio 2017, è corrisposto su domanda della futura madre già al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Da giovedì 4 maggio 2017 si può inoltrare domanda all'INPS per ottenere il premio alla nascita o "bonus mamma", di 800 euro una tantum, introdotto dalla legge di Bilancio e riconosciuto dal 1° gennaio 2017 per la nascita o l'adozione di minore a tutte le mamme, senza limiti di reddito.
Lo rende noto l'INPS con la circolare n. 78 del 28 aprile 2017 precisando che da tale data sarà disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse solo in via telematica secondo le modalità indicate, anche attraverso i Patronati.
Il premio è corrisposto dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato/affidato nel 2017, su domanda della gestante (al compimento del settimo mese di gravidanza) o della madre del minore, per eventi verificatisi dall'1 gennaio, e non concorre alla formazione del reddito.
Le domande devono essere presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione. Per i soli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 4 maggio 2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno, per la presentazione delle domande on line, decorre dal 4 maggio.
Nella domanda occorre specificare per quale evento si richiede il beneficio:
compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza - parto prematuro);adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;ùaffidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.
Per certificare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese la gestante dovrà allegare alla domanda il certificato di gravidanza in originale o in copia autentica. In alternativa, potrà indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del SSN o convenzionato Asl (questa procedura di invio telematico non è ancora disponibile al 4 maggio).
Se la domanda è presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino e, nel caso di parto plurimo, indicare tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni figlio. Così come nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
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