L'INPSchiarisce le novità introdotte dal DL n. 101/2019, convertito con legge n. 128/2019, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata per il riconoscimento dell'indennità di maternità/paternità e congedo parentale.
In particolare, la riforma, che interessa la generalità degli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (sia parasubordinati che liberi professionisti) con applicazione della relativa aliquota, riduce il requisito contributivo, per l'accesso a tali tutele, da 3 mesi a 1 mese da far valere nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
Trova applicazione sia agli eventi parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Sono pertanto indennizzabili, sulla base dell'unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità/ paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (entrata in vigore del DL n. 101/2019), nonché quelli parzialmente ricadenti nella vigenza del DL.
L'INPS ricorda che l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità non è più condizionata all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.
Inoltre, in applicazione del principio della automaticità delle prestazioni, valido per il lavoro dipendente, esteso anche a tale categoria di lavoro (art 13 del D.Lgs. n. 80/2015), vige il diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. Non sono interessati invece i liberi professionisti iscritti alla Gestione medesima, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.
La riduzione del requisito contributivo si applica anche nel caso di congedo parentale, fatte salve alcune specificazioni indicate nella circolare. Il principio dell'automaticità non consente il riconoscimento del diritto all'indennità di congedo parentale.
Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione di questi lavoratori per le necessarie informazioni e per la trasmissione delle domande in via telematica.
Aumentano le aliquote contributive per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.
Lo comunica l'Istituto con la circolare n. 18 del 31/01/2018 riportando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per il 2018 al 33% (legge 92/2012).
La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per finanziare la DIS-COLL.
La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018, è confermata al 24% (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).
Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Consulta la tabba esplicativa al seguente link: http://www.italuil.it/index.jsp?id=402&dettaglio=1461
L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.
In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.
Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".
In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).
Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.
L'INPS con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 comunica che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva è elevata per il 2017 al 32% (legge 92/2012).
La legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.
Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Pertanto, come riportato nella tabella riepilogativa dell'INPS, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2017, sono le seguenti:
Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
32,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
© 2021. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Cookie Policy
Web by ModusOperandi