Ricordiamo a tutti gli interessati che già dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo Voucher baby sitter o silo nido, che ricordiamo consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.
Questa misura era stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, con legge 28 giugno 2012, n. 92 , e prorogata anche per l'anno 2016 dove veniva estesa, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle lavoratrici autonome. Successivamente la legge di bilancio 2017 ha prorogato la misura per il biennio 2017-2018, precisando il limite di spesa del beneficio per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata di 40 milioni di euro per ogni anno, e per le lavoratrici autonome e imprenditrici di 10 milioni di euro per ogni anno.
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) il contributo non è stato prorogato per il 2019 , quindi è sospeso.
Pur essendo una misura sperimentale, la mancanza di proroga di tale contributo, rappresentava un aiuto, un sostegno per le madri che volevano rientrare presto sul posto di lavoro, e conferma ancora una volta la scarsa attenzione di questo Governo alle politiche di conciliazione tempi di vita e lavoro.
Abbiamo un tasso di natalità che continua drammaticamente a scendere: nel 2017 i nati sono stati 458.151, quasi 120 mila in meno rispetto al 2008.
Bisogna invertire la rotta per scongiurare un collasso della società. Le politiche a sostegno della famiglia non devono essere considerate solo un costo da inserire nelle voci di bilancio, ma
rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dell'intera società.
L'INPS, con la circolare n. 139 del 12 settembre 2017, ricorda che tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata, tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), godono di un'apposita tutela previdenziale in caso di malattia che prevede due distinte prestazioni: indennità di degenza ospedaliera e indennità di malattia.
In particolare, nella circolare si evidenzia che a seguito della legge sul lavoro autonomo (articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Tale equiparazione dell'evento malattia a un evento di degenza ospedaliera comporta una disciplina diversa riguardo la certificazione sanitaria, la maggiore durata della tutela riconosciuta (da 61 giorni annui a 180 giorni annui) e l'ammontare più favorevole del trattamento economico rispetto alla semplice indennità di malattia.
Ad avviso dell'INPS, il legislatore con questa disposizione ha voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l'indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di "degenza domiciliata".
In allegato alla circolare viene fornito un elenco di patologie che rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa (ad es. insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche).
Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, il lavoratore è tenuto a presentare, oltre al certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l'effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza di grave patologia cronica.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi della nuova disciplina (come degenza ospedaliera), l'INPS procederà, comunque, ove sussistano i requisiti previsti, d'ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all'erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.
Il nuovo regime tributario delle successioni e donazioni, modifica radicalmente i trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte ed atti di donazione, prevedendo in particolare la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
La nuova normativa , ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e, nello stesso tempo, di istituire un regime particolarmente favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela tra dante causa e beneficiario è più stretto, facilitando i passaggi all'interno delle famiglie.
Quali sono le novità sulle LA SUCCESSIONE EREDITARIA
La dichiarazione di successione deve essere ancora presentata? Come e dove si presenta la dichiarazione di successione? Cosa occorre allegare alla dichiarazione di successione? Qual'è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione? Cosa è cambiato per la dichiarazione ICI in caso di successione?
--> Quali sono le novità sulle successioni
Come è cambiata l'imposta sulle successioni e donazioni?
L’imposta sulle successioni è stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 .
Per le donazioni a differenza delle successioni il trattamento fiscale è diverso a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Il nuovo regime si applica ai beneficiari (eredi e legatari) dalle successioni che si sono aperte dal 25 ottobre 2001 e a coloro che effettuano donazioni a partire dalla medesima data.
Obiettivo della riforma è quello di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e nel contempo semplificare gli adempimenti a carico del contribuente.
Niente più imposta di successione
Sui beni caduti in successione non è più dovuta l’imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.
Come è cambiata l'imposta sulle donazioni?
L’imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.
Tuttavia - a differenza delle successioni - le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
coniuge;
discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita.
E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.
L'importo della franchigia è elevato ad euro 516.456,90 per le persone con handicap riconosciuto grave. Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta.
Continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e catastali.
Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a dovere essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% - applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L’importo minimo da versare è, in ogni caso, di euro 129,11 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere ancora presentata?
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili presso gli uffici del territorio (catasto).
La prima casa rimane agevolata
La riforma ha confermato l’applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta.
Pertanto nel caso di successione o di donazione esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, se si ha diritto all’agevolazione ‘prima casa’ si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a euro 129,11 (invece del 2% e 1%).
L’agevolazione prima casa spetta qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno ad uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni ‘prima casa’.
Per le donazioni di “prima casa” soggette all’imposta di registro si applica l’aliquota agevolata del 3% unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Come e dove si presenta la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione si presenta ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Va presentata sul modello reperibile presso l’Ufficio, e può essere sottoscritta anche da uno solo degli eredi.
Cosa occorre allegare alla dichiarazione di successione?
Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
CERTIFICATO DI MORTE STATO DI FAMIGLIA eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie) Tutti i documenti possono essere sostituiti da un'autocertificazione.
Occorre inoltre procedere al pagamento in autoliquidazione con il modello F23 delle imposte ipotecarie e catastali, e l’attestato va allegato alla dichiarazione.
Qual'è il termine per la presentazione della dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro sei mesi dal decesso, all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima è sconosciuta va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144.
Cosa è cambiato per la dichiarazione ICI in caso di successione?
Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli Uffici delle Entrate competenti a ricevere la dichiarazione di successione trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
-->Documenti necessariL'apertura della successioneSuccessione legittimaSuccessione necessariaSuccessione testamentariaLa dichiarazione di successione
1. DOCUMENTI NECESSARI
certificato di mortedichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopiaresidenze del defunto e degli ereditestamento (se esistente)atti di acquisto terreni e fabbricatiatti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vitasuccessioni precedenticertificati o visure catastali (se in possesso)documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono–ampliamento–planimetrie–frazionamenti - mod. 44–mod. D–mod. 3/SPC)per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all'ufficio tecnico del comune di appartenenzaper conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decessoper azioni o titoli: certificazione della bancadichiarazione di altre somme maturate e non riscossefattura spese funebrispese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vitamutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo.
2. L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
L'eredità si devolve per legge o per testamento;
In assenza di testamento, l'eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.
3. SUCCESSIONE LEGITTIMA
Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.
Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.
In mancanza di eredi l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:
il coniuge,i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),collaterali,gli altri parenti entro il sesto grado,lo Stato.
I diritti successori dei figli.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
La successione del coniuge.
Il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.
In mancanza di figli, al coniuge si devolve l'intera eredità
In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniuge
In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli
4. SUCCESSIONE NECESSARIA
Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di "legittimari" e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredità è devoluta per legge.coniugefigli legittimi, legittimati, adottivifigli naturaliascendenti legittimi
Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
5. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:
i minorennigli interdetti per infermità di mentegli incapaci naturali
Esistono diverse forme di testamento:
il testamento olografoil testamento per atto di notaio, distinguibile in
- testamento pubblico
- testamento segreto
OLOGRAFO
E' una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
PUBBLICO
E' ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.
dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoniredazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaiolettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoniindicazione del luogo, data, ora della sottoscrizionesottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio
SEGRETO
E' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento
TESTAMENTI SPECIALI
In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).
Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.
InvaliditA' del testamento
Il legislatore stabilisce l'invalidità del testamento in alcuni casi:
• quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)
Revoca del testamento
Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:
Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente
Pubblicazione del testamento
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi
L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
CapacitÀ di succedere
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
Rinuncia all'ereditÀ
ART. 520 C.C. ...la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale...
Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
6. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario i beneficiari devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%.
L'importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall'apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
Agevolazione "Prima casa"
L'agevolazione 'prima casa' consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa paria Euro 168,00 (invece del 2% e 1%).
Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno ad uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni 'prima casa'.
IMPOSTA IPOTECARIA = 2% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MININO DI € 168,00
SE L'EREDE PUO' UFUFRUIRE DEI BENEFICI "PRIMA CASA" = € 168,00
IMPOSTA CATASTALE = 1% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI € 168,00
SE L'EREDE PUO' USUFRUIRE DEI BENEFICI "PRIMA CASA = € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO = € 58,48 PER OGNI CONSERVATORIA
TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI CONSERVATORIA
TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L'UFFICIO
la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
Visure catastali Certificato di morte o autocertificazioneEventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa.Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)prospetto della liquidazione delle impostenel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbalenel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.
- prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
l'imposta ipotecaria;l'imposta catastale;l'imposta di bollo;la tassa ipotecaria;i tributi speciali
entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
L'imposta dovuta dagli eredi, legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.
LA RIFORMA SULLE SUCCESSIONI
(ART. 2, DECRETO LEGGE 262/2006)
Con il decreto legge 262/2006 e la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) torna a pieno regime l'imposta di successione.
Art. 2, c.47 , D.L. 262/2006 dispone " è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito..". L'imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006.
Si applicano le norme del D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno antecedente la soppressione dell'imposta ).
L'imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote.
Vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie:
* franchigia di € 1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta;
* franchigia di € 1.500.000,00 per portatori di handicap grave ;
* franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle;
* esenzione per trasferimento di aziende e quote sociali devolute a discendenti,
Dal prossimo 17 luglio sino al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare domanda in via telematica all'INPS per il buono asili nido di mille euro, secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'Istituto, la n. 88 del 22 maggio 2017, in attuazione del DPCM (G.U. del 18 aprile 2017) contenente i criteri e i requisiti per l'erogazione.
Nella circolare si precisa infatti che dal 17 luglio sarà operativa la procedura di acquisizione delle domande da inoltrare all'Istituto, anche attraverso i Patronati. Le istruzioni operative per l'anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell'applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.
Considerato che il beneficio è erogato secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel limite di spesa previsto, è importante che i genitori interessati predispongano sin da ora la documentazione necessaria, per poter presentare in tempo utile le istanze.
Si tratta di un contributo di mille euro annui, non subordinato a limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2016, corrisposto dall'INPS direttamente al "genitore richiedente" che, al momento della domanda, dovrà indicare a quale delle due diverse misure di sostegno intende accedere: pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati; introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Per il pagamento di asili nido il buono di mille euro su base annua e parametrato a undici mensilità (90,91 euro al mese), verrà erogato mensilmente fino a concorrenza dell'importo massimo mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette.
Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
Questo contributo è cumulabile con quello già vigente per asili nido o baby sitting (rifinanziato e prorogato per il 2017 e 2018), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Non è invece cumulabile con la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
Per i bambini al di sotto di tre anni che non possono frequentare l'asilo perché affetti da gravi patologie croniche il contributo sarà erogato fino a un massimo di mille euro annui, in un'unica soluzione, per assicurare forme di supporto presso la propria abitazione. Il "genitore richiedente" (deve coabitare con il figlio) dovrà presentare un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.". Il premio è cumulabile con quello per asili nido o baby sitting.
Il genitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza in Italia.
Ulteriori indicazioni sono fornite riguardo la documentazione da riportare nella domanda, anche nel caso di adozione/o affidamento preadottivo.
L'INPS, con la circolare n. 86 del 12 maggio 2017, fornisce istruzioni operative riguardo le modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), a seguito della entrata in vigore il 30/4/2017 del Decreto interministeriale del 16/3/2017.
Il Decreto ha integrato e modificato il precedente del 2016 che aveva disciplinato l'attivazione, i criteri e le procedure operative del SIA (v. circ INPS n. 133/2016 e successivi messaggi), ampliando, tra l'altro, anche la platea dei potenziali beneficiari.
Riportiamo di seguito una sintesi della disciplina di questa nuova misura, comprensiva delle innovazioni apportate.
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata, e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e una nuova domanda potrà essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito.
Il progetto, predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con altri soggetti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, con l'obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.
Per accedere al SIA è necessario che ciascun componente il nucleo: non sia già beneficiario della NASpI, dell'ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; non riceva già trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente; non abbia acquistato un'automobile nuova (a determinati requisiti e condizioni), fatto salvo il possesso di autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Sono comunque esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.
Questo sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, e dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell'incremento del "bonus bebé".
La circolare n. 86 riporta anche il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.
Precisa infine l'Istituto che provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017.
Con successivo messaggio n. 2019 del 16 maggio vengono fornite indicazioni operative per la trasmissione delle domande di SIA.
Il 15 novembre si terrà una giornata di mobilitazione, in tutte le province italiane, per dire no ai tagli ai ptronati e per raccogliere le firme della petizione.
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