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Mercoledì, 30 Marzo 2016 10:23

Slide Mobilità Scuola

Maeriale in allegato.

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INFORMATICONUIL Mobilità: in arrivo l'ordinanza con i dettagli operativi A partire da fine marzo le domande, i movimenti entro giugno In data odierna si è svolto un incontro tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali per analizzare il testo dell'ordinanza ministeriale di prossima emanazione, relativa al contratto sulla mobilità a.s. 2016/17. Per la UIL Scuola hanno partecipato Giuseppe D'Aprile e Mauro Panzieri. L'Amministrazione in apertura di incontro ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell'ordinanza ministeriale e comunicato che il contratto sulla mobilità e' al momento all'attenzione dell'Ufficio Centrale Bilancio per poi passare al vaglio della Funzione Pubblica. I rappresentanti del MIUR, salvo diverse indicazioni da parte della Funzione Pubblica, hanno ipotizzato che la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale avverrà entro il 20 marzo e riporterà le seguenti scadenze di presentazione delle domande: Personale docente Mobilità - Fase A - trasferimento

Mobilità: in arrivo l'ordinanza con i dettagli operativi

A partire da fine marzo le domande, i movimenti entro giugno

In data odierna si è svolto un incontro tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali per analizzare il testo dell'ordinanza ministeriale di prossima emanazione, relativa al contratto sulla mobilità a.s. 2016/17.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Giuseppe D'Aprile e Mauro Panzieri.

L'Amministrazione in apertura di incontro ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell'ordinanza ministeriale e comunicato che il contratto sulla mobilità e' al momento all'attenzione dell'Ufficio Centrale Bilancio per poi passare al vaglio della Funzione Pubblica.

I rappresentanti del MIUR, salvo diverse indicazioni da parte della Funzione Pubblica, hanno ipotizzato che la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale avverrà entro il 20 marzo e riporterà le seguenti scadenze di presentazione delle domande:

Personale docente

Mobilità - Fase A - trasferimento e mobilità professionale provinciale di cui all'art. 6 del CCNI

Le domande si potranno presentare presumibilmente tra fine marzo e fine aprile 2016;

Le preferenze esprimibili, saranno in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole secondarie di I e II grado.

Mobilità - Fase B, C e D di cui all'art. 6 del CCNI 2016/17

Le domande si potranno presentare presumibilmente nel mese di maggio 2016.

Trasferimento provinciale su ambiti - assunti da concorso (fasi B e C Legge 107/15): gli interessati potranno esprimere fino a tutti gli ambiti della provincia di attuale assunzione.

Trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B e D: si potranno esprimere sino a 100 preferenze tra ambiti e province.

Su questo punto la UIL Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali ha chiesto di dare agli interessati la possibilità di scegliere indistintamente ambiti e/o province senza alcun vincolo numerico. L'amministrazione si è riservata un approfondimento in merito.

Trasferimenti interprovinciali fase C: gli interessati dovranno esprimere tutti gli ambiti territoriali anche attraverso le preferenze sintetiche delle province

La pubblicazione dei movimenti avverrà secondo la seguente tempistica:

·         trasferimenti e mobilità professionale provinciale - fase A - entro il 20 giugno 2016;

·         trasferimento provinciale assunti da concorso (fasi B e C Legge 107 2015) e trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B, C e D:

1.    scuola primaria e scuola dell'infanzia entro l'11 luglio 2016;

2.    scuola secondaria di primo grado entro il 20 luglio 2016;

3.    scuola secondaria di secondo grado entro il 30 luglio 2016.

Le domande dovranno essere presentate in modalità online attraverso il portale Polis-Istanze online.

Il MIUR, in tempo utile, pubblicherà tutta la modulistica sul sito istituzionale.

La UIL Scuola ha chiesto che, relativamente alla documentazione da allegare alla domanda, anche le certificazioni mediche possano essere presentate in modalità online.

Inoltre, alla luce della costituzione delle nuove classi di concorso, ha richiesto all'Amministrazione di fissare un incontro urgente in merito alla mobilità professionale prevista per i licei musicali.

E' necessario, secondo la UIL, definire modalità e titoli utili per il passaggio in tale ordine di scuola a tutela della continuità didattica degli alunni e del personale già utilizzato negli anni precedenti.

L'amministrazione su questo ultimo punto si è resa disponibile.

Personale ATA

La presentazione delle domande, in modalità online, è prevista nel mese di aprile con scadenza nel mese di maggio. Nel mese di luglio avverrà la pubblicazione dei movimenti. Per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale, nulla è cambiato rispetto a quella dell'anno precedente.

Personale educativo

In deroga alla legge può presentare domanda di mobilità interprovinciale.

Quindi può presentare sin da subito domanda di trasferimento e di passaggio per non più di tre province oltre quella di titolarità.

La presentazione delle domande, è prevista nel mese di marzo con scadenza nel mese di aprile. La pubblicazione dei movimenti avverrà nel mese di giugno.

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Etichettato sotto

- DICHIARAZIONE PER CHI VOGLIA FRUIRE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 (da supportare con certificato medico della Commissione A.S.L. art.4 Legge 104/92 ovvero con certificato provvisorio Legge 243/93

- DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.2 L. 04/01/1968 n.15, art.3 L. 127/97, D.P.R. n.403/98 e art.15 L.12/11/2011 n.183)

Documento da compilare in allegato.

 

 

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La pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale avverrà presumibilmente entro il 20 marzo e riporterà le seguenti scadenze di presentazione delle domande:

Personale docente

Mobilità - Fase A -trasferimento e mobilità professionale provinciale di cui all'art. 6 del CCNI
Le domande si potranno presentare presumibilmente tra fine marzo e fine aprile 2016;
Le preferenze esprimibili, saranno in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole secondarie di I e II grado.

Mobilità - Fase B, C e D di cui all'art. 6 del CCNI 2016/17
Le domande si potranno presentare presumibilmente nel mese di maggio 2016.
Trasferimento provinciale su ambiti - assunti da concorso (fasi B e C Legge 107/15): gli interessati potranno esprimere fino a tutti gli ambiti della provincia di attuale assunzione.
Trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B e D: si potranno esprimere sino a 100 preferenze tra ambiti e province.
I sindacati hanno chiesto di dare agli interessati la possibilità di scegliere indistintamente ambiti e/o province senza alcun vincolo numerico. L'amministrazione si è riservata un approfondimento in merito.

Trasferimenti interprovinciali fase C: gli interessati dovranno esprimere tutti gli ambiti territoriali anche attraverso le preferenze sintetiche delle province

La pubblicazione dei movimenti avverrà secondo la seguente tempistica:

trasferimenti e mobilità professionale provinciale - fase A - entro il 20 giugno 2016;trasferimento provinciale assunti da concorso (fasi B e C Legge 107 2015) e trasferimento e mobilità professionale interprovinciali fasi B, C e D:

scuola primaria e scuola dell'infanzia entro l'11 luglio 2016 scuola secondaria di primo grado entro il 20 luglio 2016; scuola secondaria di secondo grado entro il 30 luglio 2016.

Le domande dovranno essere presentate in modalità online attraverso il portale Polis-Istanze online.

Il MIUR, in tempo utile, pubblicherà tutta la modulistica sul sito istituzionale.

I sindacati hanno richiesto all'Amministrazione di fissare un incontro urgente in merito alla mobilità professionale prevista per i licei musicali, per definire modalità e titoli utili per il passaggio in tale ordine di scuola a tutela della continuità didattica degli alunni e del personale già utilizzato negli anni precedenti.

Personale ATA

La presentazione delle domande, in modalità online, è prevista nel mese di aprile con scadenza nel mese di maggio. Nel mese di luglio avverrà la pubblicazione dei movimenti. Per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale, nulla è cambiato rispetto a quella dell'anno precedente.

Personale educativo

In deroga alla legge può presentare domanda di mobilità interprovinciale.
Quindi può presentare sin da subito domanda di trasferimento e di passaggio per non più di tre province oltre quella di titolarità.
La presentazione delle domande, è prevista nel mese di marzo con scadenza nel mese di aprile. La pubblicazione dei movimenti avverrà nel mese di giugno.

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UNA MOBILITA' STRAORDINARIA (Tabella in allegato)

In primo luogo per i numeri: si prospettano circa 250 mila domande di trasferimento. Alle 100 mila che vengono presentate in media ogni anno vanno aggiunte quelle che potranno essere presentate dagli insegnanti neo assunti.
Per la prima volta si prevede una mobilità per alcuni neo assunti su tutto il territorio nazionale.
Questa volta non ci sarà il vincolo triennale per chi richiede trasferimento.

ITER


Dopo la firma del contratto lo stesso passerà in visione alla Funzione Pubblica.Il Miur predisporrà quindi l'ordinanza e i modelli di domanda.
Dalla pubblicazione dell'ordinanza si hanno 20 – 30 giorni di tempo per presentare la domanda.

CHI SI MUOVE


Si possono prevedere molti rientri da Nord a Sud dei cosiddetti docenti "immobilizzati" che, prima dei neo assunti in fase B e C da GAE, avranno la possibilità di occupare i posti compresi quelli del potenziamento.

LE NOVITA'


Per i trasferimenti, anche tra province diverse, andranno calcolati anche i posti del potenziamento quindi tutto l'organico dell'autonomia (non soltanto le cattedre in organico di diritto).
Viene introdotta una deroga al vincolo triennale per i trasferimenti interprovinciali.
Chi non poteva muoversi per tre anni, potrà farlo.
Gli ambiti vengono definiti come realtà amministrativo-territoriale.
Gli uffici scolastici regionali stanno definendo la loro costituzione. Dovrebbero essere circa 380.

LE PAROLE CHIAVE


Titolarità di sede = è la scuola dove si insegna e dove si chiede di essere trasferiti. Posto definito.
Ambito = realtà amministrativo-territoriale.
Deroga = le norme contrattuali agiscono in virtù di deroghe ai vincoli posti dalla legge

COME E' CAMBIATO IL QUADRO DI RIFERIMENTO


Il negoziato contrattuale ha permesso di mantenere la titolarità di sede per tutta la fase provinciale dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo.
Chi non richiede trasferimento provinciale mantiene la titolarità nell'attuale scuola.
Chi  richiede trasferimento o passaggio provinciale avrà la sua sede di servizio.
Tale possibilità è prevista anche per i trasferimenti e per passaggi interprovinciali per gli immessi fino al 2014 -15 per il primo ambito.
Nella tabella di valutazione titoli è stato aggiunto un punteggio per chi è in possesso del CLIL.

il contratto le dichiarazioni a verbale la scheda Uil Scuola con i grafici di sintesi la tabella sinottica a cura della Uil Scuola

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I precedenti contratti collettivi nazionali integrativi concernenti la mobilità territoriale e professionale hanno assicurato, sino  ad ora, a chi assiste a un disabile in situazioni di gravità la precedenza nella scelta della sede nei movimenti in ambito provinciale e interprovinciale (in quest'ultimo caso eccetto per chi assiste il genitore o parente o affine)

Dopo la legge n. 107/2015, alla luce delle aperture del MIUR nell'ambito delle trattative con le OO.SS. per il prossimo CCNI, le precedenze dovrebbero essere applicate nelle varie fasi previste, come abbiamo riferito nelle nostre anticipazioni, tuttavia una volta che si entra nell'ambito territoriale, la detta legge prevede, nemmeno perentoriamente, che vengano  rispettate solo le precedenze per disabilità personale artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92, ma nulla dice per quelle previste  ai sensi dell'articolo 33 comma 5 e 7 della medesima legge 104/92 (assistenza a disabilità in situazione di gravità)

L'articolo 7 del CCNI sulla mobilità per l'A.S. 2015/16 al punto V così stabilisce:

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

Segue elenco delle condizioni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (4).

I docenti che assistono disabili in situazione di gravità, quindi, hanno la precedenza, ai sensi del detto contratto, nell'assegnazione delle sede sia nei movimenti tra scuole delle stesso Comune, che sia suddiviso in distretti, sia in quelli tra comuni diversi della provincia sia in quelli interprovinciali tra comuni /scuole di diversa provincia.

A coloro i quali assistono il genitore (e a determinate condizioni un fratello o sorella) disabile grave la detta precedenza è riconosciuta in ambito comunale e provinciale e non interprovinciale (in quest'ultimo caso potranno far valere la precedenza nel corso della mobilità annuale).

Le precedenze appena illustrate, ai sensi della legge n. 104/92 art 33 commi 5 e 7, e tutte le altre previste nel suddetto articolo 7, si applicheranno, stante all'ultimo incontro al MIUR alle varie fasi della prossima mobilità.

Sin qui nulla da eccepire, il problema sulle precedenze previste dalla legga 104/92, eccetto per quelle determinate da situazioni di disabilità personale, si pone una volta che si è negli ambiti territoriali, da cui attingeranno i dirigenti per coprire i posti dell'organico dell'autonomia.

Vediamo perché.

Il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d'incarico ai docenti da parte del DS, così prevede:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso"

Il DS, dunque, nel proporre l'incarico tiene conto "anche" della precedenza prevista dagli articoli 21 e 33 della legge 104/02, ossia di chi si trova in situazione di disabilità personale.

Non si parla della precedenza, invece, per chi assiste il familiare disabile (figlio, coniuge, genitore o familiare), ai sensi degli articoli 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

La mancata previsione di quest'ultima precedenza è lesiva di un diritto fondamentale, soprattutto considerando la natura degli ambiti, così come delineati dal MIUR.

Gli ambiti, come è stato riferito dal MIUR alle OO.SS., saranno sub provinciali e, essendo costituiti da una popolazione scolastica di non meno 22000 alunni, abbracceranno più comuni.

Alla luce di quanto detto, un docente, che assiste il coniuge o il figlio o il genitore disabile grave, può non ricevere alcuna proposta di incarico nel comune dove risiede il disabile che necessita dell'assistenza del docente in questione, facendo venir meno quanto stabilito dalla legge n. 104/92, che riconosce il diritto di scelta della sede/comune più vicini al domicilio del disabile.

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TURI: PESANTI LE CONSEGUENZE SULLE PERSONE. I PROBLEMI POLITICI RESTANO TUTTI


Garantire a tutto il personale  equità e parità di trattamento: è questa la condizione che la Uil scuola ha posto come indispensabile per la sottoscrizione dell'accordo per la mobilità nel corso della trattativa in atto al ministero.

Quel che registriamo è una condivisione generale  sulla mobilità provinciale, quella della prima e seconda fase – chiarisce il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – restano invece tutte le obiezioni e gli ostacoli per la firma di un accordo che tende a mantenere ed ampliare gli elementi di disparità di trattamento del personale interessato.

Una trattativa delicata e importante nella quale la Uil ha assunto una posizione chiara – spiega Pino Turi -al centro delle scelte ci devono essere sempre le persone.

Il nostro impegno ha portato il ministero a ipotizzare una deroga alla legge per la fase provinciale.
Un risultato non scontato ma prevedibile perché nasconde una delle difficoltà  di attuazione delle 107.

La legge, infatti, contiene una contraddizione macroscopica – spiega Turi - perché prevede per la mobilità una doppia posizione giuridica.
Concretamente si può avere il caso che gli ultimi assunti  (fase 0- A) restano titolari di sede e i docenti assunti prima,  magari soprannumerari, vanno negli ambiti .

E' talmente evidente che una simile situazione  va contro ogni principio di equità che – continua Turi - sarebbe semplice fare valere politicamente o davanti ad un qualunque tribunale. Talmente palese che il ministero si è dichiarato d'accordo.

Il punto che resta da risolvere è quello della mobilità di terza fase, quella tra province diverse.
La proposta della Uil è chiara: tutto il personale interessato deve poter scegliere la scuola di titolarità, in deroga ad ogni vincolo derivante da vecchie e nuove normative che non sono coerenti con la singolarità di questa fase di mobilità, prevista dalla stessa Legge 107/15.

Su questo punto che riguarda tutto il personale, che deve rispondere ad una situazione straordinaria con misure di equità e tutela per tutti, la trattativa è giunta ad un punto di stallo.

Per noi – ribadisce Pino Turi – restano  tutti i motivi di indisponibilità  ad una firma  che dovrebbe avallare un'ulteriore iniquità. E questa volta introdotta per contratto?

A questo punto, la decisione deve essere politica. Noi abbiamo dato un quadro di riferimento preciso e delineato le possibili soluzioni. Ora spetta al ministero decidere se e come continuare il negoziato.

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Prove di dialogo ma non è sufficiente

Resta forte la contrarietà al sistema degli ambiti

Come da programma è proseguito, a livello politico, il confronto tra Miur e organizzazioni sindacali per creare le condizioni di un'intesa su tutta la partita della mobilità.


I rappresentanti dell'amministrazione hanno posto il problema dei tempi, tre settimane al massimo, per trovare un accordo e firmare il contratto.
La Uil Scuola ha ribadito che per fare un contratto non si può partire da posizioni di rigidità ma vanno ricercate le necessarie soluzioni, in modo da garantire equità per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di mobilità, a partire dalla costituzione dell'organico.
Importante per la Uil, considerando l'eccezionalità della situazione, consentire a tutto il personale di potersi trasferire sulla scuola senza vincoli, compreso anche quello quinquennale per i docenti di sostegno.
Per la Uil Scuola, per la firma del contratto, resta fondamentale anche la possibilità di mobilità su tutti i posti, provinciali e interprovinciali, con la possibilità di chiedere la scuola a cui essere assegnati.
Il confronto riprenderà il giorno 8 gennaio con l'impegno da parte della Uil e degli altri sindacati di trovare le necessarie soluzioni per tutto il personale, nell'ottica di garantire trasparenza ed equità nelle operazioni di mobilità.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Pino Turi e Pasquale Proietti.

Nomine in ruolo Ata
A margine dell'incontro sulla mobilità, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente ai ministri interessati, Miur e Funzione pubblica, con l'obiettivo di sbloccare le nomine in ruolo del personale Ata, ancora bloccate per effetto dei previsti passaggi del personale delle province.

Pagamento supplenti
I sindacati hanno sollecitato anche lo sblocco del pagamento del personale supplente. I rappresentanti del Miur hanno garantito che il pagamento, comprensivo degli arretrati, avverrà entro il 19 gennaio.

L'incontro politico sblocca la trattativa

L'azione unitaria dei sindacati rappresentativi della scuola ha determinato un cambio di passo sulle questioni generali della mobilità con un primo avanzamento, grazie al tavolo politico che ha portato a superare le iniziali rigidità dell'Amministrazione. E' questo il giudizio sull'incontro di ieri pomeriggio al MIUR.

L'Amministrazione ha riconosciuto la funzione del contratto come strumento per superare gli squilibri e le iniquità introdotte della legge 107/2015 sulla mobilità, in particolare le differenze di trattamento tra i docenti già di ruolo e quelli assunti nelle diverse fasi del piano straordinario di assunzioni.

Gli esiti dell'incontro consentono nell'immediato la ripresa della contrattazione sulla mobilità che è stata fissata il giorno 8 gennaio. Molto ancora il lavoro da fare; l'impegno dei sindacati scuola continua al fine di raggiungere il comune obiettivo di garantire oggettività, trasparenza ed equità nelle operazioni di assegnazione alle scuole del personale docente.

Roma, 29 dicembre 2015

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Mobilità: domanda di trasferimento per chi ha retrodatazione giuridica a seguito di ricorso (di Paolo Pizzo segreteria prov.le UIL SCUOLA Catanzaro)

Può presentare domanda di trasferimento provinciale al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità (quella assegnata l'1/9/2014 è provvisoria) il personale immesso in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2014 e il personale immesso in ruolo dopo 31 agosto 2014, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2014 ed economica al 1° settembre 2015.

È inoltre previsto che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M..

E IL PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA PRECEDENTE ALL'1/9/2014 ED ECONOMICA DALL'1/9/2015 DOVRÀ PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE LA SEDE DEFINITIVA?

Sì. Rientrano in quest'ultimo caso, infatti, tutti i docenti che hanno ottenuto in questo anno scolastico l'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica anteriore all'1/9/2014 a seguito di un giudicato (le più frequenti sono decorrenza giuridica al 2009 o 2010).

In questo caso il docente (al pari del neo immesso in ruolo) non ha ancora una sede definitiva e sta attualmente svolgendo una supplenza o è inoccupato. Può quindi presentare domanda di scelta della sede definitiva se nel frattempo abbia firmato il contratto di immissione in ruolo.

A tal proposito ricordiamo che gli anni di retrodatazione giuridica, COPERTI O NO DA SERVIZIO, saranno considerati servizio di ruolo a tutti gli effetti perché derivanti dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato.

Per tale motivo nel modello D (dichiarazione dei servizi) allegato alla domanda di trasferimento tali anni dovranno essere inseriti nella sezione "anni di ruolo". Saranno valutati 6 pp per ogni anno se coperti da un servizio di almeno 180 gg., altrimenti 3 pp.

ANCHE CHI HA OTTENUTO IL RUOLO GIURIDICO NEL SOSTEGNO DEL II GRADO PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

Di regola non presentano domanda di trasferimento i docenti neo immessi in ruolo sul sostegno della scuola secondaria di II grado (essi costituiscono il contingente provinciale DOS e otterranno la sede di servizio per l'a.s. 2015/16 con le operazioni di utilizzazioni, nel mese di giugno/luglio 2015).

Tali docenti potrebbero però presentare domanda di trasferimento interprovinciale se rientrano nelle precedenze di cui al'art 7 che permettono loro di superare il blocco triennale per i trasferimenti ad altra provincia.
Se però tali docenti abbiano ottenuto un'immissione in ruolo operata a seguito di un giudicato come descritta in precedenza, potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale richiedendo la DOS della/delle provincia/province desiderata/e (sempreché la decorrenza giuridica della nomina sia dall'1/9/2012 o precedente

CONSIGLIAMO AL DOCENTE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE DI PRESENTARE DUE DOMANDE DI TRASFERIMENTO:

il docente che abbia ottenuto un'immissione in ruolo tramite una sentenza con retroazione giuridica al 2009/10/11 o 2012 ed economica dall' 1/9/2015, ha la possibilità di produrre contemporaneamente due domande:

una provinciale, in riferimento alla sede definitiva nella provincia in cui è stato immesso in ruolo;l'altra interprovinciale, perché con una decorrenza giuridica precedente all'1/9/2013 può superare il blocco triennale stabilito dalla norma.

Nel caso il docente dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale (che prevale su quello provinciale) la sede ottenuta sarà già quella definitiva (a nulla rileva che sarà la sede in cui dovrà svolgere l'anno di prova a partire dall'1/9/2015).

Nel caso invece non dovesse ottenere il trasferimento interprovinciale, aver prodotto la domanda provinciale gli potrebbe dare la possibilità di non vedersi assegnare una sede d'ufficio.

Il docente DOS dovrà selezionare la DOS della/delle provincia/province desiderata/e. Una volta ottenuto il trasferimento interprovinciale farà poi domanda di utilizzazione provinciale per la sede dall' 1/9/2015.

Nel caso invece la domanda interprovinciale non dovesse andare a buon fine, la sede DOS provinciale la potrai avere solo con le successive domande di utilizzazione provinciale.

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